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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Il CNL per il personale domestico è valido per l’intero territorio svizzero ad eccezione del Cantone di Ginevra, nel quale era già stato introdotto un salario minimo per i lavoratori domestici.
Nei Cantoni in cui esiste già, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un contratto normale di lavoro cantonale per il personale domestico secondo l’articolo 360a CO, l’ordinanza non viene applicata fintantoché è in vigore il contratto normale di lavoro cantonale.
Articolo 1; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.
Le economie domestiche collettive quali case di cura, pensioni, ospedali, ecc. non sono contemplate.
Sono considerate attività di economia domestica utili alla cura generale dell’economia domestica in particolare:
- eseguire lavori di pulizia;
- provvedere alla cura della biancheria;
- fare la spesa;
- cucinare;
- collaborare all’assistenza di bambini, anziani e malati;
- aiutare anziani e malati nella gestione dei problemi quotidiani.
Articoli 2.1 e 3; Informazioni sul CNL per il personale domestico: articolo 2.1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
La presente ordinanza vale per tutti i rapporti di lavoro tra i lavoratori che svolgono attività di economia domestica in un’economia domestica privata e i loro datori di lavoro.
Essa non si applica ai rapporti di lavoro tra persone legate da uno dei seguenti rapporti:
- moglie e marito;
- partner registrato;
- parente in linea diretta e rispettivo coniuge o partner registrato;
- convivente.
Essa non si applica ai rapporti di lavoro con le persone seguenti:
- lavoratori alla pari;
- giovani occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini;
- persone che curano i bambini al di fuori della famiglia (mamme diurne, servizio di refezione);
- praticanti che svolgono un periodo di pratica professionale presso un istituto di formazione situato in Svizzera nell’ambito di una formazione professionale di base;
- persone vincolate da un rapporto di tirocinio nell’economia domestica;
- persone il cui rapporto di lavoro sottostà al diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni o al diritto internazionale pubblico;
- persone impiegate presso un’organizzazione di diritto pubblico o un’organizzazione di utilità pubblica con un mandato pubblico;
- personale domestico di economie domestiche agricole che sottostà a un contratto normale di lavoro per lavoratori agricoli;
- lavoratori occupati per meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro;
- lavoratori che sottostanno a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale;
- lavoratori in possesso di una carta di legittimazione E o F del Dipartimento federale degli affari esteri impiegati come personale domestico di una persona beneficiaria secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
Articolo 2
Informazioni organo paritetico
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Surveillance du marché du travail
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Tel. +41 (0)58 462 00 91
info.paam@seco.admin.ch
Salari / salari minimi
Il salario minimo lordo a partire dal 1° gennaio 2024, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:
Categorie salariali | Salario minimo all'ora |
---|---|
Non qualificato | CHF 19.95 |
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica | CHF 21.85 |
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni | CHF 24.05 |
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni | CHF 21.85 |
Panoramica dei salari lordi (calcolati sulla base di 12 mesi) in funzione della durata del lavoro settimanale
Categorie salariali | 40 o/s | 42 o/s | 45 o/s | 50 o/s |
---|---|---|---|---|
Non qualificato | CHF 3'458.00 | CHF 3'630.90 | CHF 3'890.25 | CHF 4'322.50 |
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica | CHF 3'787.33 | CHF 3'976.70 | CHF 4'260.75 | CHF 4'734.17 |
Qualificato con AFC o form. prof. di base di tre anni | CHF 4'168.67 | CHF 4'377.10 | CHF 4'689.75 | CHF 5'210.83 |
Qualificato con CFP o form. prof. di base di due anni | CHF 3'787.33 | CHF 3'976.70 | CHF 4'260.75 | CHF 4'734.17 |
Questi salari mensili sono da intendersi come salari lordi prima delle deduzioni per le assicurazioni sociali e l’imposta alla fonte.
Deroga al salario minimo in caso di capacità di rendimento compromessa
Per i lavoratori la cui capacità di rendimento nelle attività di economia domestica è compromessa in modo permanente per motivi di salute può essere convenuto un salario diverso dal salario minimo stabilito all’articolo 5. In questi casi i salari minimi fungono da valori di riferimento.
La deroga al salario minimo deve fondarsi su un accordo scritto facente riferimento alla capacità di rendimento compromessa del lavoratore.
Salario in natura
Se un lavoratore percepisce una parte del salario sotto forma di vitto o alloggio, il valore di queste prestazioni si basa sugli importi indicati all’articolo 11 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Articoli 4 – 7; Informazioni sul CNL per il personale domestico (Stato: 1° gennaio 2024): articolo 2.3
Categorie salariali
I salari minimi variano in funzione della qualifica professionale dei lavoratori domestici. Il CNL prevede tre categorie salariali:
Categorie salariali | Formazione |
---|---|
Non qualificato | |
Non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica | |
Qualificato | Persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) d’impiegata/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno tre anni che sia adeguata all’attività da svolgere. |
Persone in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) di addetta/o d’economia domestica o che hanno conseguito una formazione professionale di base di almeno due anni che sia adeguata all’attività da svolgere. |
L’esperienza professionale nell’economia domestica è riconosciuta se comprende diverse attività di economia domestica la cui durata minima è di cinque ore alla settimana in media. Al momento dell’entrata in servizio il lavoratore deve essere in grado di comprovare la sua esperienza professionale.
Articolo 4
Orario di lavoro
Per lavoratori temporanei: 42 ore/semana
CCL per il settore del prestito di personale: Articolo 12
Organi paritetici
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Sorveglianza del mercato di lavoro
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Tel. +41 (0)58 462 00 91
info.paam@seco.admin.ch