CCL per la posa di ponteggi
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.06.2020 fino al 30.06.2021
Ultime modifiche
Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2020: nuovi salari minimi e adeguamento degli stipendi effettivi con un aumento generale di CHF 35.-- (19 centesimi all’ora)Campo d'applicazione geografico
Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1
Campo d'applicazione personale
Articolo 1
Campo d'applicazione personale
Articolo 1
Campo d'applicazione personale
Articolo 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Informazioni organo paritetico
c/o Sezione Unia di Solothurn
Dornacherhof 11
4501 Solothurn
Informazioni organo paritetico
c/o Sezione Unia di Solothurn
Dornacherhof 11
4501 Solothurn
Informazioni organo paritetico
c/o Sezione Unia di Solothurn
Dornacherhof 11
4501 Solothurn
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Salari / salari minimi
| Classe salariale | Salario mensile |
|---|---|
| Q | CHF 5'400.-- |
| A | CHF 5'200.-- |
| B1 | CHF 4'820.-- |
| B2 | CHF 4'465.-- |
| C | CHF 4'325.-- |
Raccomandazioni salariali non vincolanti per gli apprendisti:
| Anno d'apprendistato | Salario orario |
|---|---|
| nel 1° anno di tirocinio | da CHF 950.-- a 1'150.-- |
| nel 2° anno di tirocinio | da CHF 1'300.-- a 1'600.-- |
| nel 3° anno di tirocinio | da CHF 1'800.-- a 2'000.-- |
Regolamentazioni salariali in casi particolari
In casi particolari i salari vanno concordati individualmente e per iscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore prima dell'inizio dell’attività con riferimento al presente articolo. I salari base fissati vanno sottoposti all’approvazione della Commissione professionale paritetica subito dopo la loro stipula. A seconda delle circostanze quest'ultima può decidere se ed entro quale lasso di tempo deve trovare nuovamente applicazione il salario minimo oppure optare per un controllo periodico della situazione. I salari minimi fissati nel CCL rivestono un carattere puramente indicativo. Sono considerati casi particolari ad esempio:
a) lavoratori che dal punto di vista fisico e/o psichico non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
b) giovani che non hanno ancora raggiunto il 17° anno di età;
c) allievi, studenti e praticanti il cui grado di occupazione complessivamente non supera due mesi nell’anno civile;
d) giovani che hanno appena terminato l’apprendistato per una durata massima di 2 anni
Lavoro a cottimo
Nel ramo della posa di ponteggi il lavoro a cottimo è vietato. Sono considerate lavoro a cottimo le attività la cui retribuzione non è basata sul tempo, ma sulla quantità di lavoro svolto o sul successo lavorativo.
Articoli 13.1, 13.2, 13.6 et 13.10
Salari / salari minimi
| Classe salariale | Salario mensile |
|---|---|
| Q | CHF 5'400.-- |
| A | CHF 5'200.-- |
| B1 | CHF 4'820.-- |
| B2 | CHF 4'465.-- |
| C | CHF 4'325.-- |
Raccomandazioni salariali non vincolanti per gli apprendisti:
| Anno d'apprendistato | Salario orario |
|---|---|
| nel 1° anno di tirocinio | da CHF 950.-- a 1'150.-- |
| nel 2° anno di tirocinio | da CHF 1'300.-- a 1'600.-- |
| nel 3° anno di tirocinio | da CHF 1'800.-- a 2'000.-- |
Regolamentazioni salariali in casi particolari
In casi particolari i salari vanno concordati individualmente e per iscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore prima dell'inizio dell’attività con riferimento al presente articolo. I salari base fissati vanno sottoposti all’approvazione della Commissione professionale paritetica subito dopo la loro stipula. A seconda delle circostanze quest'ultima può decidere se ed entro quale lasso di tempo deve trovare nuovamente applicazione il salario minimo oppure optare per un controllo periodico della situazione. I salari minimi fissati nel CCL rivestono un carattere puramente indicativo. Sono considerati casi particolari ad esempio:
a) lavoratori che dal punto di vista fisico e/o psichico non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
b) giovani che non hanno ancora raggiunto il 17° anno di età;
c) allievi, studenti e praticanti il cui grado di occupazione complessivamente non supera due mesi nell’anno civile;
d) giovani che hanno appena terminato l’apprendistato per una durata massima di 2 anni
Lavoro a cottimo
Nel ramo della posa di ponteggi il lavoro a cottimo è vietato. Sono considerate lavoro a cottimo le attività la cui retribuzione non è basata sul tempo, ma sulla quantità di lavoro svolto o sul successo lavorativo.
Articoli 13.1, 13.2, 13.6 et 13.10
Salari / salari minimi
| Classe salariale | Salario mensile |
|---|---|
| Q | CHF 5'400.-- |
| A | CHF 5'200.-- |
| B1 | CHF 4'820.-- |
| B2 | CHF 4'465.-- |
| C | CHF 4'325.-- |
Raccomandazioni salariali non vincolanti per gli apprendisti:
| Anno d'apprendistato | Salario orario |
|---|---|
| nel 1° anno di tirocinio | da CHF 950.-- a 1'150.-- |
| nel 2° anno di tirocinio | da CHF 1'300.-- a 1'600.-- |
| nel 3° anno di tirocinio | da CHF 1'800.-- a 2'000.-- |
Regolamentazioni salariali in casi particolari
In casi particolari i salari vanno concordati individualmente e per iscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore prima dell'inizio dell’attività con riferimento al presente articolo. I salari base fissati vanno sottoposti all’approvazione della Commissione professionale paritetica subito dopo la loro stipula. A seconda delle circostanze quest'ultima può decidere se ed entro quale lasso di tempo deve trovare nuovamente applicazione il salario minimo oppure optare per un controllo periodico della situazione. I salari minimi fissati nel CCL rivestono un carattere puramente indicativo. Sono considerati casi particolari ad esempio:
a) lavoratori che dal punto di vista fisico e/o psichico non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
b) giovani che non hanno ancora raggiunto il 17° anno di età;
c) allievi, studenti e praticanti il cui grado di occupazione complessivamente non supera due mesi nell’anno civile;
d) giovani che hanno appena terminato l’apprendistato per una durata massima di 2 anni
Lavoro a cottimo
Nel ramo della posa di ponteggi il lavoro a cottimo è vietato. Sono considerate lavoro a cottimo le attività la cui retribuzione non è basata sul tempo, ma sulla quantità di lavoro svolto o sul successo lavorativo.
Articoli 13.1, 13.2, 13.6 et 13.10
Categorie salariali
| Classi salariali | Requisiti |
|---|---|
| Q Capo cantiere | capo cantiere con diploma federale di "capo cantiere" policostruzioni |
| capo cantiere con formazione di capomontatore conclusa con successo prima del 1° gennaio 2008 | |
| responsabili montaggio di ponteggi con diploma federale di capacità | |
| capo cantiere con formazione equivalente portata a termine in uno stato membro dell'UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi impiegata dal datore di lavoro come capo cantiere | |
| A Caposquadra | caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons |
| caposquadra con formazione equivalente portata a termine in uno stato membro dell'UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi con formazione AFC, incaricata dal datore di lavoro come caposquadra | |
| policostruttore AFC con specializzazione nella posa di ponteggi, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra | |
| montatore / montatrice di ponteggi con esperienza professionale, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra. | |
| B1 Montatore/Montatrice di ponteggi AFC | al montaggio e posa di ponteggi con AFC |
| alla costruzione e posa di ponteggi AFC con specializzazione nella costruzione di ponteggi | |
| alla costruzione e posa di ponteggi con tecnica di specializzazione 1 e diploma polycons | |
| montatore/montatrice di ponteggi, con una formazione equivalente conclusa in uno stato membro dell’UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi con relativa esperienza, che grazie alle loro buone qualifiche vengono promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1 | |
| B2 Montatore/Montatrice di ponteggi | che hanno acquisito una formazione pratica (Certificato federale di formazione pratica - CFP) |
| che hanno acquisito una formazione pratica CFC nelle policostruzioni (specializzazione "posa di ponteggi") | |
| montatore/montatrice con una formazione equivalente conclusa in uno stato membro dell’UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B2 - in base alle loro buone qualifiche | |
| Al più tardi nel terzo anno di servizi i collaboratori assegnati alla classe salariale C devono svolgere un corso di base che ha luogo nell'ambito del ciclo di corsi invernali della Commissione paritetica. In caso di buona riuscita della formazione di base, questi lavoratori sono promossi alla classe salariale B2 a partire dal 1° aprile successivo. Il responsabile del corso rilascia loro un certificato di formazione nel quale attesta la promozione del partecipante. Se non vengono raggiunti gli obiettivi della formazione, il certificato non viene rilasciato e il collaboratore rimane nella classe salariale C. Tuttavia il corso di base può essere ripetuto ogni anno fino al raggiungimento degli obiettivi di promozione. | |
| Se il datore di lavoro nega o non dà la possibilità al lavoratore di seguire il corso base, dopo il terzo anno è obbligato a promuovere il lavoratore alla classe salariale B2. | |
| I lavoratori che hanno conseguito il certificato del corso base, rimango nella classe B2 anche qualora dovessero cambiare posto di lavoro. | |
| In casi eccezionali la Commissione professionale paritetica può, su richiesta del datore di lavoro, accogliere delle deroghe alle disposizioni summenzionate. | |
| C Aiutomontatore/ Aiutomontatrice di ponteggi | Lavoratori senza conoscenze professionali specifiche nella in qualità di montatore/montatrice di ponteggi |
Garanzia dei diritti acquisiti
I lavoratori che cambiano posto di lavoro all’interno del ramo della posa di ponteggi rimangono nella loro classe salariale. Fanno ecce-zione i lavoratori con qualifica Q e A.
Assegnazione alla classe salariale
L’assegnazione alla relativa classe salariale viene effettuata dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell’impresa e viene comunicata per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro (articolo 330b CO). La classe salariale deve figurare sul conteggio salariale individuale. In caso di divergenze di opinione riguardo all’inquadramento nella classe salariale, può essere interpellata la Commissione professionale paritetica.
Qualifica e adeguamento salariale
Il lavoratore verrà qualificato annualmente dal proprio datore di lavoro. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, le capa-cità professionali, il rendimento e il comportamento in materia di sicurezza. Con-temporaneamente, se necessario, viene adeguato il salario. Resta riservato un ade-guamento salariale ai sensi del CCL nel corso del 1° trimestre dell’anno
Articoli 13.3 – 13.5
Categorie salariali
| Classi salariali | Requisiti |
|---|---|
| Q Capo cantiere | capo cantiere con diploma federale di "capo cantiere" policostruzioni |
| capo cantiere con formazione di capomontatore conclusa con successo prima del 1° gennaio 2008 | |
| responsabili montaggio di ponteggi con diploma federale di capacità | |
| capo cantiere con formazione equivalente portata a termine in uno stato membro dell'UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi impiegata dal datore di lavoro come capo cantiere | |
| A Caposquadra | caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons |
| caposquadra con formazione equivalente portata a termine in uno stato membro dell'UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi con formazione AFC, incaricata dal datore di lavoro come caposquadra | |
| policostruttore AFC con specializzazione nella posa di ponteggi, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra | |
| montatore / montatrice di ponteggi con esperienza professionale, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra. | |
| B1 Montatore/Montatrice di ponteggi AFC | al montaggio e posa di ponteggi con AFC |
| alla costruzione e posa di ponteggi AFC con specializzazione nella costruzione di ponteggi | |
| alla costruzione e posa di ponteggi con tecnica di specializzazione 1 e diploma polycons | |
| montatore/montatrice di ponteggi, con una formazione equivalente conclusa in uno stato membro dell’UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi con relativa esperienza, che grazie alle loro buone qualifiche vengono promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1 | |
| B2 Montatore/Montatrice di ponteggi | che hanno acquisito una formazione pratica (Certificato federale di formazione pratica - CFP) |
| che hanno acquisito una formazione pratica CFC nelle policostruzioni (specializzazione "posa di ponteggi") | |
| montatore/montatrice con una formazione equivalente conclusa in uno stato membro dell’UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B2 - in base alle loro buone qualifiche | |
| Al più tardi nel terzo anno di servizi i collaboratori assegnati alla classe salariale C devono svolgere un corso di base che ha luogo nell'ambito del ciclo di corsi invernali della Commissione paritetica. In caso di buona riuscita della formazione di base, questi lavoratori sono promossi alla classe salariale B2 a partire dal 1° aprile successivo. Il responsabile del corso rilascia loro un certificato di formazione nel quale attesta la promozione del partecipante. Se non vengono raggiunti gli obiettivi della formazione, il certificato non viene rilasciato e il collaboratore rimane nella classe salariale C. Tuttavia il corso di base può essere ripetuto ogni anno fino al raggiungimento degli obiettivi di promozione. | |
| Se il datore di lavoro nega o non dà la possibilità al lavoratore di seguire il corso base, dopo il terzo anno è obbligato a promuovere il lavoratore alla classe salariale B2. | |
| I lavoratori che hanno conseguito il certificato del corso base, rimango nella classe B2 anche qualora dovessero cambiare posto di lavoro. | |
| In casi eccezionali la Commissione professionale paritetica può, su richiesta del datore di lavoro, accogliere delle deroghe alle disposizioni summenzionate. | |
| C Aiutomontatore/ Aiutomontatrice di ponteggi | Lavoratori senza conoscenze professionali specifiche nella in qualità di montatore/montatrice di ponteggi |
Garanzia dei diritti acquisiti
I lavoratori che cambiano posto di lavoro all’interno del ramo della posa di ponteggi rimangono nella loro classe salariale. Fanno ecce-zione i lavoratori con qualifica Q e A.
Assegnazione alla classe salariale
L’assegnazione alla relativa classe salariale viene effettuata dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell’impresa e viene comunicata per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro (articolo 330b CO). La classe salariale deve figurare sul conteggio salariale individuale. In caso di divergenze di opinione riguardo all’inquadramento nella classe salariale, può essere interpellata la Commissione professionale paritetica.
Qualifica e adeguamento salariale
Il lavoratore verrà qualificato annualmente dal proprio datore di lavoro. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, le capa-cità professionali, il rendimento e il comportamento in materia di sicurezza. Con-temporaneamente, se necessario, viene adeguato il salario. Resta riservato un ade-guamento salariale ai sensi del CCL nel corso del 1° trimestre dell’anno
Articoli 13.3 – 13.5
Categorie salariali
| Classi salariali | Requisiti |
|---|---|
| Q Capo cantiere | capo cantiere con diploma federale di "capo cantiere" policostruzioni |
| capo cantiere con formazione di capomontatore conclusa con successo prima del 1° gennaio 2008 | |
| responsabili montaggio di ponteggi con diploma federale di capacità | |
| capo cantiere con formazione equivalente portata a termine in uno stato membro dell'UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi impiegata dal datore di lavoro come capo cantiere | |
| A Caposquadra | caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons |
| caposquadra con formazione equivalente portata a termine in uno stato membro dell'UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi con formazione AFC, incaricata dal datore di lavoro come caposquadra | |
| policostruttore AFC con specializzazione nella posa di ponteggi, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra | |
| montatore / montatrice di ponteggi con esperienza professionale, cui il datore di lavoro ha affidato il compito di caposquadra. | |
| B1 Montatore/Montatrice di ponteggi AFC | al montaggio e posa di ponteggi con AFC |
| alla costruzione e posa di ponteggi AFC con specializzazione nella costruzione di ponteggi | |
| alla costruzione e posa di ponteggi con tecnica di specializzazione 1 e diploma polycons | |
| montatore/montatrice di ponteggi, con una formazione equivalente conclusa in uno stato membro dell’UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi con relativa esperienza, che grazie alle loro buone qualifiche vengono promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1 | |
| B2 Montatore/Montatrice di ponteggi | che hanno acquisito una formazione pratica (Certificato federale di formazione pratica - CFP) |
| che hanno acquisito una formazione pratica CFC nelle policostruzioni (specializzazione "posa di ponteggi") | |
| montatore/montatrice con una formazione equivalente conclusa in uno stato membro dell’UE | |
| montatore/montatrice di ponteggi promosse dal datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B2 - in base alle loro buone qualifiche | |
| Al più tardi nel terzo anno di servizi i collaboratori assegnati alla classe salariale C devono svolgere un corso di base che ha luogo nell'ambito del ciclo di corsi invernali della Commissione paritetica. In caso di buona riuscita della formazione di base, questi lavoratori sono promossi alla classe salariale B2 a partire dal 1° aprile successivo. Il responsabile del corso rilascia loro un certificato di formazione nel quale attesta la promozione del partecipante. Se non vengono raggiunti gli obiettivi della formazione, il certificato non viene rilasciato e il collaboratore rimane nella classe salariale C. Tuttavia il corso di base può essere ripetuto ogni anno fino al raggiungimento degli obiettivi di promozione. | |
| Se il datore di lavoro nega o non dà la possibilità al lavoratore di seguire il corso base, dopo il terzo anno è obbligato a promuovere il lavoratore alla classe salariale B2. | |
| I lavoratori che hanno conseguito il certificato del corso base, rimango nella classe B2 anche qualora dovessero cambiare posto di lavoro. | |
| In casi eccezionali la Commissione professionale paritetica può, su richiesta del datore di lavoro, accogliere delle deroghe alle disposizioni summenzionate. | |
| C Aiutomontatore/ Aiutomontatrice di ponteggi | Lavoratori senza conoscenze professionali specifiche nella in qualità di montatore/montatrice di ponteggi |
Garanzia dei diritti acquisiti
I lavoratori che cambiano posto di lavoro all’interno del ramo della posa di ponteggi rimangono nella loro classe salariale. Fanno ecce-zione i lavoratori con qualifica Q e A.
Assegnazione alla classe salariale
L’assegnazione alla relativa classe salariale viene effettuata dal datore di lavoro dopo la prima assunzione nell’impresa e viene comunicata per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro (articolo 330b CO). La classe salariale deve figurare sul conteggio salariale individuale. In caso di divergenze di opinione riguardo all’inquadramento nella classe salariale, può essere interpellata la Commissione professionale paritetica.
Qualifica e adeguamento salariale
Il lavoratore verrà qualificato annualmente dal proprio datore di lavoro. La qualifica contempla la disponibilità lavorativa, le capa-cità professionali, il rendimento e il comportamento in materia di sicurezza. Con-temporaneamente, se necessario, viene adeguato il salario. Resta riservato un ade-guamento salariale ai sensi del CCL nel corso del 1° trimestre dell’anno
Articoli 13.3 – 13.5
Aumento salariale
Gli stipendi effettivi vengono adeguati con un aumento generale di CHF 35.-- al mese (CHF -.19 all’ora).
Articolo 13.1
Aumento salariale
Gli stipendi effettivi vengono adeguati con un aumento generale di CHF 35.-- al mese (CHF -.19 all’ora).
Articolo 13.1
Aumento salariale
Gli stipendi effettivi vengono adeguati con un aumento generale di CHF 35.-- al mese (CHF -.19 all’ora).
Articolo 13.1
Tredicesima mensilità
Articolo 13.9
Tredicesima mensilità
Articolo 13.9
Tredicesima mensilità
Articolo 13.9
Assegni per i figli
Articolo 15.3
Assegni per i figli
Articolo 15.3
Assegni per i figli
Articolo 15.3
Versamento del salario
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese per bonifico. Il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile.
Articolo 13.7
Versamento del salario
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese per bonifico. Il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile.
Articolo 13.7
Versamento del salario
La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese per bonifico. Il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile.
Articolo 13.7
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro domenicale (da sabato ore 17h00 a lunedì ore 05h00 in estate e 06h00 in inverno), lavoro festivo | 50% |
| Lavoro notturno (ore 20h00 - 06h00) | 50% |
Nel ramo «events» vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, ma non per il lavoro straordinario.
Articoli 14.3-5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro domenicale (da sabato ore 17h00 a lunedì ore 05h00 in estate e 06h00 in inverno), lavoro festivo | 50% |
| Lavoro notturno (ore 20h00 - 06h00) | 50% |
Nel ramo «events» vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, ma non per il lavoro straordinario.
Articoli 14.3-5
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Tipo di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Lavoro domenicale (da sabato ore 17h00 a lunedì ore 05h00 in estate e 06h00 in inverno), lavoro festivo | 50% |
| Lavoro notturno (ore 20h00 - 06h00) | 50% |
Nel ramo «events» vengono accordati i supplementi per il lavoro notturno e domenicale, ma non per il lavoro straordinario.
Articoli 14.3-5
Rimborso spese
Indennità per il vitto
A tacitazione degli articoli 327a e 327b CO, a tutti i lavoratori del ramo della posa di ponteggi viene corrisposto, a titolo di indennità per il vitto e indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfetario di CHF 16.-- al giorno. Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo o se la giornata lavorativa dura più di 51⁄2 ore.
Indennità per veicoli privati
In caso di utilizzo di un veicolo privato su richiesta del datore di lavoro, vengono corrisposte le seguenti indennità:
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Utilizzo dell’autovettura privata | CHF -.70/km |
| Utilizzo della motocicletta | CHF -.60/km |
| Utilizzo del ciclomotore | CHF -.40/km |
| Utilizzo del bicicletta | CHF -.20/km |
Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
Articolo 15
Rimborso spese
Indennità per il vitto
A tacitazione degli articoli 327a e 327b CO, a tutti i lavoratori del ramo della posa di ponteggi viene corrisposto, a titolo di indennità per il vitto e indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfetario di CHF 16.-- al giorno. Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo o se la giornata lavorativa dura più di 51⁄2 ore.
Indennità per veicoli privati
In caso di utilizzo di un veicolo privato su richiesta del datore di lavoro, vengono corrisposte le seguenti indennità:
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Utilizzo dell’autovettura privata | CHF -.70/km |
| Utilizzo della motocicletta | CHF -.60/km |
| Utilizzo del ciclomotore | CHF -.40/km |
| Utilizzo del bicicletta | CHF -.20/km |
Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
Articolo 15
Rimborso spese
Indennità per il vitto
A tacitazione degli articoli 327a e 327b CO, a tutti i lavoratori del ramo della posa di ponteggi viene corrisposto, a titolo di indennità per il vitto e indipendentemente dal luogo di lavoro, un supplemento forfetario di CHF 16.-- al giorno. Tale indennità viene corrisposta in tutti i casi in cui la giornata lavorativa comprenda una pausa per il pranzo o se la giornata lavorativa dura più di 51⁄2 ore.
Indennità per veicoli privati
In caso di utilizzo di un veicolo privato su richiesta del datore di lavoro, vengono corrisposte le seguenti indennità:
| Tipo di spese | Indennità |
|---|---|
| Utilizzo dell’autovettura privata | CHF -.70/km |
| Utilizzo della motocicletta | CHF -.60/km |
| Utilizzo del ciclomotore | CHF -.40/km |
| Utilizzo del bicicletta | CHF -.20/km |
Il proprietario del veicolo è tenuto, nel limite del possibile, a trasportare anche colleghi di lavoro.
Articolo 15
Altri supplementi
Sospensione dei lavori
Diritto all’indennità
Compensazione in tempo (computo delle ore di compensazione)
b) i lavoratori possono disporre liberamente del loro tempo.
(...)
Disponibilità a lavorare
Altri supplementi
Sospensione dei lavori
Diritto all’indennità
Compensazione in tempo (computo delle ore di compensazione)
b) i lavoratori possono disporre liberamente del loro tempo.
(...)
Disponibilità a lavorare
Altri supplementi
Sospensione dei lavori
Diritto all’indennità
Compensazione in tempo (computo delle ore di compensazione)
b) i lavoratori possono disporre liberamente del loro tempo.
(...)
Disponibilità a lavorare
Orario di lavoro
Tempo di viaggio
b) Se i lavoratori si recano direttamente al cantiere e il tragitto dal domicilio al cantiere è più breve o al massimo uguale a quello dal domicilio al deposito/posto di raccolta, il tempo di viaggio non viene indennizzato. In tal caso l'orario di lavoro inizia e termina nello stesso momento di quello presso il deposito.
Orario di lavoro annuale e settimanale
Giorni non lavorativi
Orario di lavoro
Tempo di viaggio
b) Se i lavoratori si recano direttamente al cantiere e il tragitto dal domicilio al cantiere è più breve o al massimo uguale a quello dal domicilio al deposito/posto di raccolta, il tempo di viaggio non viene indennizzato. In tal caso l'orario di lavoro inizia e termina nello stesso momento di quello presso il deposito.
Orario di lavoro annuale e settimanale
Giorni non lavorativi
Orario di lavoro
Tempo di viaggio
b) Se i lavoratori si recano direttamente al cantiere e il tragitto dal domicilio al cantiere è più breve o al massimo uguale a quello dal domicilio al deposito/posto di raccolta, il tempo di viaggio non viene indennizzato. In tal caso l'orario di lavoro inizia e termina nello stesso momento di quello presso il deposito.
Orario di lavoro annuale e settimanale
Giorni non lavorativi
Registrazione dell’orario di lavoro
Il controllo dell’orario di lavoro (rilevazione delle ore lavorative) deve essere effettuato ogni giorno in modo dettagliato per tutti i lavoratori. Tale rilevazione delle ore lavorative è costituita dalle seguenti singole posizioni verificabili:
a) orario di lavoro ai sensi dell’articolo 8.1.
b) valori temporali di
– vacanze
– giorni festivi
– assenze di breve durata
– servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile
– supplementi salariali e compensazione delle ore straordinario
– supplementi, indennità e rimborso spese
– indennità di intemperie
– malattia
– infortunio
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare un controllo delle ore di lavoro per ogni lavoratore separatamente. Le ore che figurano nel rapporto devono corrispondere alle ore prestate dal lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a custodire i documenti per cinque anni. Almeno a scadenza semestrale o su sua richiesta, il lavoratore va informato sul conteggio attuale delle ore di lavoro prestate.
Articolo 8.4
Registrazione dell’orario di lavoro
Il controllo dell’orario di lavoro (rilevazione delle ore lavorative) deve essere effettuato ogni giorno in modo dettagliato per tutti i lavoratori. Tale rilevazione delle ore lavorative è costituita dalle seguenti singole posizioni verificabili:
a) orario di lavoro ai sensi dell’articolo 8.1.
b) valori temporali di
– vacanze
– giorni festivi
– assenze di breve durata
– servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile
– supplementi salariali e compensazione delle ore straordinario
– supplementi, indennità e rimborso spese
– indennità di intemperie
– malattia
– infortunio
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare un controllo delle ore di lavoro per ogni lavoratore separatamente. Le ore che figurano nel rapporto devono corrispondere alle ore prestate dal lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a custodire i documenti per cinque anni. Almeno a scadenza semestrale o su sua richiesta, il lavoratore va informato sul conteggio attuale delle ore di lavoro prestate.
Articolo 8.4
Registrazione dell’orario di lavoro
Il controllo dell’orario di lavoro (rilevazione delle ore lavorative) deve essere effettuato ogni giorno in modo dettagliato per tutti i lavoratori. Tale rilevazione delle ore lavorative è costituita dalle seguenti singole posizioni verificabili:
a) orario di lavoro ai sensi dell’articolo 8.1.
b) valori temporali di
– vacanze
– giorni festivi
– assenze di breve durata
– servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile
– supplementi salariali e compensazione delle ore straordinario
– supplementi, indennità e rimborso spese
– indennità di intemperie
– malattia
– infortunio
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare un controllo delle ore di lavoro per ogni lavoratore separatamente. Le ore che figurano nel rapporto devono corrispondere alle ore prestate dal lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a custodire i documenti per cinque anni. Almeno a scadenza semestrale o su sua richiesta, il lavoratore va informato sul conteggio attuale delle ore di lavoro prestate.
Articolo 8.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore di lavoro straordinarie accumulate nell’anno civile possono essere compensate nei primi tre mesi dell'anno successivo con un supplemento in tempo del 12,5%. Se la compensazione parziale o totale non è possibile nel primo trimestre dell'anno successivo, le ore straordinarie rimanenti a fine marzo vengono pagate con un supplemento del 25%. Trova applicazione per analogia la regolamentazione relativa alle 100 ore di lavoro straordinario esenti da supplemento.
Articoli 14.1 e 14.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore di lavoro straordinarie accumulate nell’anno civile possono essere compensate nei primi tre mesi dell'anno successivo con un supplemento in tempo del 12,5%. Se la compensazione parziale o totale non è possibile nel primo trimestre dell'anno successivo, le ore straordinarie rimanenti a fine marzo vengono pagate con un supplemento del 25%. Trova applicazione per analogia la regolamentazione relativa alle 100 ore di lavoro straordinario esenti da supplemento.
Articoli 14.1 e 14.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore di lavoro straordinarie accumulate nell’anno civile possono essere compensate nei primi tre mesi dell'anno successivo con un supplemento in tempo del 12,5%. Se la compensazione parziale o totale non è possibile nel primo trimestre dell'anno successivo, le ore straordinarie rimanenti a fine marzo vengono pagate con un supplemento del 25%. Trova applicazione per analogia la regolamentazione relativa alle 100 ore di lavoro straordinario esenti da supplemento.
Articoli 14.1 e 14.4
Periodo di prova
Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento osservando un preavviso di cinque giorni lavorativi.
Articoli 5.1 e 5.3
Periodo di prova
Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento osservando un preavviso di cinque giorni lavorativi.
Articoli 5.1 e 5.3
Periodo di prova
Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti in ogni momento osservando un preavviso di cinque giorni lavorativi.
Articoli 5.1 e 5.3
Vacanze
| Criteri | Durata delle vacanze | Percentuale d’indennizzo |
|---|---|---|
| Fino al 20° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13% del salario |
| Dal 20° anno compiuto fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) | 10.6% del salario |
| Dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13% del salario |
Di regola un giorno di vacanze viene conteggiato con 8,4 ore. Il salario percentuale per le vacanze (... in caso di disdetta del rapporto di lavoro) è calcolato conformemente alla tabella nell’Appendice III. (...) I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati giorni di vacanza e possono essere recuperati successivamente. Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro-rata, in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile, e conformemente all’articolo 9 capoverso 1 del presente contratto.
Periodo delle vacanze
In linea di massima spetta al datore di lavoro fissare il periodo delle vacanze. Il periodo delle vacanze va comunque discusso in tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore vanno accordate almeno due settimane di vacanza consecutive l’anno (articolo 329c capoverso 1 CO) purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.
Eventuali vacanze aziendali vengono discusse in tempo debito tra il datore di lavoro e i lavoratori. Di regola le vacanze devono essere godute nell’anno civile in cui vengono maturate
Articoli 9.1 – 9.3 e 9.5 – 9.7
Vacanze
| Criteri | Durata delle vacanze | Percentuale d’indennizzo |
|---|---|---|
| Fino al 20° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13% del salario |
| Dal 20° anno compiuto fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) | 10.6% del salario |
| Dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13% del salario |
Di regola un giorno di vacanze viene conteggiato con 8,4 ore. Il salario percentuale per le vacanze (... in caso di disdetta del rapporto di lavoro) è calcolato conformemente alla tabella nell’Appendice III. (...) I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati giorni di vacanza e possono essere recuperati successivamente. Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro-rata, in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile, e conformemente all’articolo 9 capoverso 1 del presente contratto.
Periodo delle vacanze
In linea di massima spetta al datore di lavoro fissare il periodo delle vacanze. Il periodo delle vacanze va comunque discusso in tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore vanno accordate almeno due settimane di vacanza consecutive l’anno (articolo 329c capoverso 1 CO) purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.
Eventuali vacanze aziendali vengono discusse in tempo debito tra il datore di lavoro e i lavoratori. Di regola le vacanze devono essere godute nell’anno civile in cui vengono maturate
Articoli 9.1 – 9.3 e 9.5 – 9.7
Vacanze
| Criteri | Durata delle vacanze | Percentuale d’indennizzo |
|---|---|---|
| Fino al 20° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13% del salario |
| Dal 20° anno compiuto fino al 50° anno compiuto | 5 settimane (= 25 giornate lavorative) | 10.6% del salario |
| Dal 50° anno compiuto | 6 settimane (= 30 giornate lavorative) | 13% del salario |
Di regola un giorno di vacanze viene conteggiato con 8,4 ore. Il salario percentuale per le vacanze (... in caso di disdetta del rapporto di lavoro) è calcolato conformemente alla tabella nell’Appendice III. (...) I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati giorni di vacanza e possono essere recuperati successivamente. Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze vengono calcolate pro-rata, in base alla durata del rapporto di lavoro nel rispettivo anno civile, e conformemente all’articolo 9 capoverso 1 del presente contratto.
Periodo delle vacanze
In linea di massima spetta al datore di lavoro fissare il periodo delle vacanze. Il periodo delle vacanze va comunque discusso in tempo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Al lavoratore vanno accordate almeno due settimane di vacanza consecutive l’anno (articolo 329c capoverso 1 CO) purché il diritto alle vacanze sia sufficiente.
Eventuali vacanze aziendali vengono discusse in tempo debito tra il datore di lavoro e i lavoratori. Di regola le vacanze devono essere godute nell’anno civile in cui vengono maturate
Articoli 9.1 – 9.3 e 9.5 – 9.7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 1 giorno |
| Nascita di un figlio (per il padre) (1) | 5 giorni |
| Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato/a, partner convivente o figli) | 3 giorni |
| Decesso di fratelli, genitori o suoceri | 3 giorni |
| Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |
(1) Se la legislazione prevede un congedo di paternità obbligatorio, questi giorni non sono cumulabili con il diritto legale.
Per le assenze di breve durata menzionate all’articolo 11 capoverso 1 del presente contratto, di regola le ore di lavoro perse vengono conteggiate sulla base di 8,4 ore di lavoro giornaliere.
Articoli 11.1 e 11.3
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 1 giorno |
| Nascita di un figlio (per il padre) (1) | 5 giorni |
| Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato/a, partner convivente o figli) | 3 giorni |
| Decesso di fratelli, genitori o suoceri | 3 giorni |
| Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |
(1) Se la legislazione prevede un congedo di paternità obbligatorio, questi giorni non sono cumulabili con il diritto legale.
Per le assenze di breve durata menzionate all’articolo 11 capoverso 1 del presente contratto, di regola le ore di lavoro perse vengono conteggiate sulla base di 8,4 ore di lavoro giornaliere.
Articoli 11.1 e 11.3
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore ai tre mesi, spetta di diritto un’indennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elencate:
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 1 giorno |
| Nascita di un figlio (per il padre) (1) | 5 giorni |
| Decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge, partner registrato/a, partner convivente o figli) | 3 giorni |
| Decesso di fratelli, genitori o suoceri | 3 giorni |
| Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto | 1 giorno |
(1) Se la legislazione prevede un congedo di paternità obbligatorio, questi giorni non sono cumulabili con il diritto legale.
Per le assenze di breve durata menzionate all’articolo 11 capoverso 1 del presente contratto, di regola le ore di lavoro perse vengono conteggiate sulla base di 8,4 ore di lavoro giornaliere.
Articoli 11.1 e 11.3
Giorni festivi retribuiti
Diritto all’indennità
a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
c) percepisca per il giorno festivo prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla SUVA o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Indennità forfetaria
Articoli 10.1 – 10.3
Giorni festivi retribuiti
Diritto all’indennità
a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
c) percepisca per il giorno festivo prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla SUVA o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Indennità forfetaria
Articoli 10.1 – 10.3
Giorni festivi retribuiti
Diritto all’indennità
a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
c) percepisca per il giorno festivo prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla SUVA o dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Indennità forfetaria
Articoli 10.1 – 10.3
Malattia
Premi
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: Il datore di lavoro ha facoltà di stipulare un’assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 60 giorni al massimo e un giorno di carenza per ogni caso di malattia.
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare a lavorare;
b) versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo un giorno di carenza a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 60 giorni al massimo per ogni caso di malattia, durante questo periodo la perdita di guadagno verrà corrisposta dal datore di lavoro;
c) pagamento dell’indennità giornaliera per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi;
d) versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
e) esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero. Restano riservati anche altre disposizioni giuridiche e il soggiorno in una clinica per convalescenza e i casi in cui non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia
g) prestazioni ai sensi dell’articolo. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;
h) possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 LAMal. Il premio dell’assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione collettiva senza premi differiti. In altre parole il termine di attesa (giorno di carenza) è di un giorno al massimo. In caso di passaggio all'assicurazione individuale in seguito a disoccupazione dev'essere garantito che il lavoratore possa concordare un'indennità giornaliera d'importo pari all'aliquota prevista dall'assicurazione contro la disoccupazione con un termine di attesa di 30 giorni. Se ciò non fosse previsto dalle condizioni di assicurazione, il datore di lavoro deve rispondere per un'eventuale perdita di salario del lavoratore.
«Guida»: valgono inoltre le disposizioni (...) contenute nella Guida «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia» (vedi Allegato IV).
Articolo 17
Malattia
Premi
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: Il datore di lavoro ha facoltà di stipulare un’assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 60 giorni al massimo e un giorno di carenza per ogni caso di malattia.
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare a lavorare;
b) versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo un giorno di carenza a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 60 giorni al massimo per ogni caso di malattia, durante questo periodo la perdita di guadagno verrà corrisposta dal datore di lavoro;
c) pagamento dell’indennità giornaliera per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi;
d) versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
e) esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero. Restano riservati anche altre disposizioni giuridiche e il soggiorno in una clinica per convalescenza e i casi in cui non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia
g) prestazioni ai sensi dell’articolo. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;
h) possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 LAMal. Il premio dell’assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione collettiva senza premi differiti. In altre parole il termine di attesa (giorno di carenza) è di un giorno al massimo. In caso di passaggio all'assicurazione individuale in seguito a disoccupazione dev'essere garantito che il lavoratore possa concordare un'indennità giornaliera d'importo pari all'aliquota prevista dall'assicurazione contro la disoccupazione con un termine di attesa di 30 giorni. Se ciò non fosse previsto dalle condizioni di assicurazione, il datore di lavoro deve rispondere per un'eventuale perdita di salario del lavoratore.
«Guida»: valgono inoltre le disposizioni (...) contenute nella Guida «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia» (vedi Allegato IV).
Articolo 17
Malattia
Premi
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: Il datore di lavoro ha facoltà di stipulare un’assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 60 giorni al massimo e un giorno di carenza per ogni caso di malattia.
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare a lavorare;
b) versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo un giorno di carenza a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 60 giorni al massimo per ogni caso di malattia, durante questo periodo la perdita di guadagno verrà corrisposta dal datore di lavoro;
c) pagamento dell’indennità giornaliera per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi;
d) versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
e) esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero. Restano riservati anche altre disposizioni giuridiche e il soggiorno in una clinica per convalescenza e i casi in cui non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
f) esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia
g) prestazioni ai sensi dell’articolo. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;
h) possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’articolo 71 capoverso 2 LAMal. Il premio dell’assicurazione individuale viene calcolato tenendo conto dell’età dell’assicurato al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione collettiva senza premi differiti. In altre parole il termine di attesa (giorno di carenza) è di un giorno al massimo. In caso di passaggio all'assicurazione individuale in seguito a disoccupazione dev'essere garantito che il lavoratore possa concordare un'indennità giornaliera d'importo pari all'aliquota prevista dall'assicurazione contro la disoccupazione con un termine di attesa di 30 giorni. Se ciò non fosse previsto dalle condizioni di assicurazione, il datore di lavoro deve rispondere per un'eventuale perdita di salario del lavoratore.
«Guida»: valgono inoltre le disposizioni (...) contenute nella Guida «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia» (vedi Allegato IV).
Articolo 17
Infortunio
Articolo 18
Infortunio
Articolo 18
Infortunio
Articolo 18
Congedo maternità / paternità / parentale
Appendice 4: articolo 5.3
Congedo maternità / paternità / parentale
Appendice 4: articolo 5.3
Congedo maternità / paternità / parentale
Appendice 4: articolo 5.3
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di prestazione | Indennità Celibi | Indennità Coniugati o celibi con persone a carico |
|---|---|---|
| Per tutta la durata della Scuola Reclute e il servizio in ferma continuata | 50% del salario | 80% del salario |
| Durante altro servizio militare, civile o di protezione civile a carattere obbligatorio | 80% del salario | 80% del salario |
a) è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile
b) dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.
I diritti di qui agli articoli 324a e 324b CO devono essere osservati e riconosciuti in ogni caso.
Articoli 12.1 – 12.3
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di prestazione | Indennità Celibi | Indennità Coniugati o celibi con persone a carico |
|---|---|---|
| Per tutta la durata della Scuola Reclute e il servizio in ferma continuata | 50% del salario | 80% del salario |
| Durante altro servizio militare, civile o di protezione civile a carattere obbligatorio | 80% del salario | 80% del salario |
a) è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile
b) dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.
I diritti di qui agli articoli 324a e 324b CO devono essere osservati e riconosciuti in ogni caso.
Articoli 12.1 – 12.3
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di prestazione | Indennità Celibi | Indennità Coniugati o celibi con persone a carico |
|---|---|---|
| Per tutta la durata della Scuola Reclute e il servizio in ferma continuata | 50% del salario | 80% del salario |
| Durante altro servizio militare, civile o di protezione civile a carattere obbligatorio | 80% del salario | 80% del salario |
a) è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile
b) dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.
I diritti di qui agli articoli 324a e 324b CO devono essere osservati e riconosciuti in ogni caso.
Articoli 12.1 – 12.3
Pensionamento anticipato
In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Pensionamento anticipato
In Vallese secondo il CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT) (il CCL non esiste in italiano).
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro assoggettati al presente contratto collettivo di lavoro devono corrispondere un contributo ai costi di applicazione e ai costi di formazione e aggiornamento professionale.
| Chi | Montante |
|---|---|
| Lavoratori | CHF 30.-- il mese |
| Apprendisti | CHF 10.-- il mese |
| Datore di lavoro | CHF 300.-- (contributo di base annuo) + contributo di CHF 5.-- il mese per ogni lavoratore |
I datori di lavoro attivi sul territorio svizzero fino a 90 giorni per anno civile devono fornire un contributo ai costi di applicazione. Per ogni mese di attività iniziato nel campo di applicazione del CCL i datori di lavoro versano un importo di base pari a CHF 25.--, nonché un contributo mensile di CHF 10.-- per ogni lavoratore assoggettato (lavoratore CHF 5.--; datore di lavoro CHF 5.--).
La riscossione e l'amministrazione dei contributi sono affidate al Fondo paritetico per il ramo della posa di ponteggi (Gebafonds). I mezzi finanziari del fondo sono utilizzati come segue:
a) promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale;
b) promozione e incoraggiamento del ricambio professionale;
(...)
d) sostegno delle misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
(...)
f) espletamento di altre mansioni di natura prevalentemente sociale.
Articoli 2.1 – 2.4
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro assoggettati al presente contratto collettivo di lavoro devono corrispondere un contributo ai costi di applicazione e ai costi di formazione e aggiornamento professionale.
| Chi | Montante |
|---|---|
| Lavoratori | CHF 30.-- il mese |
| Apprendisti | CHF 10.-- il mese |
| Datore di lavoro | CHF 300.-- (contributo di base annuo) + contributo di CHF 5.-- il mese per ogni lavoratore |
I datori di lavoro attivi sul territorio svizzero fino a 90 giorni per anno civile devono fornire un contributo ai costi di applicazione. Per ogni mese di attività iniziato nel campo di applicazione del CCL i datori di lavoro versano un importo di base pari a CHF 25.--, nonché un contributo mensile di CHF 10.-- per ogni lavoratore assoggettato (lavoratore CHF 5.--; datore di lavoro CHF 5.--).
La riscossione e l'amministrazione dei contributi sono affidate al Fondo paritetico per il ramo della posa di ponteggi (Gebafonds). I mezzi finanziari del fondo sono utilizzati come segue:
a) promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale;
b) promozione e incoraggiamento del ricambio professionale;
(...)
d) sostegno delle misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
(...)
f) espletamento di altre mansioni di natura prevalentemente sociale.
Articoli 2.1 – 2.4
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro assoggettati al presente contratto collettivo di lavoro devono corrispondere un contributo ai costi di applicazione e ai costi di formazione e aggiornamento professionale.
| Chi | Montante |
|---|---|
| Lavoratori | CHF 30.-- il mese |
| Apprendisti | CHF 10.-- il mese |
| Datore di lavoro | CHF 300.-- (contributo di base annuo) + contributo di CHF 5.-- il mese per ogni lavoratore |
I datori di lavoro attivi sul territorio svizzero fino a 90 giorni per anno civile devono fornire un contributo ai costi di applicazione. Per ogni mese di attività iniziato nel campo di applicazione del CCL i datori di lavoro versano un importo di base pari a CHF 25.--, nonché un contributo mensile di CHF 10.-- per ogni lavoratore assoggettato (lavoratore CHF 5.--; datore di lavoro CHF 5.--).
La riscossione e l'amministrazione dei contributi sono affidate al Fondo paritetico per il ramo della posa di ponteggi (Gebafonds). I mezzi finanziari del fondo sono utilizzati come segue:
a) promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale;
b) promozione e incoraggiamento del ricambio professionale;
(...)
d) sostegno delle misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali;
(...)
f) espletamento di altre mansioni di natura prevalentemente sociale.
Articoli 2.1 – 2.4
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 21.1
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 21.1
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 21.1
Apprendisti
Vacanze:
Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Apprendisti
Vacanze:
Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Apprendisti
Vacanze:
Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 6 settimane (= 30 giornate lavorative)
Termini di disdetta
Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di
un mese osservando i seguenti termini:
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 6.1
Termini di disdetta
Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di
un mese osservando i seguenti termini:
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 6.1
Termini di disdetta
Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di
un mese osservando i seguenti termini:
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 6.1
Protezione contro il licenziamento
Principio
Eccezioni
Se in base a una perizia medica (del medico di fiducia dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione contro gli infortuni SUVA) è da escludere il riacquisto completo della capacità lavorativa, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese osservando un termine di disdetta di 2 mesi, a condizione che al lavoratore ammalato vengano garantite, fino al termine della durata massima delle prestazioni o fino al riacquisto completo della capacità lavorativa, la permanenza nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera dell’impresa e l’erogazione delle prestazioni d’indennità giornaliera di malattia.
Malattia dopo la disdetta
Infortunio dopo la disdetta
Articoli 6.1 e 7
Protezione contro il licenziamento
Principio
Eccezioni
Se in base a una perizia medica (del medico di fiducia dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione contro gli infortuni SUVA) è da escludere il riacquisto completo della capacità lavorativa, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese osservando un termine di disdetta di 2 mesi, a condizione che al lavoratore ammalato vengano garantite, fino al termine della durata massima delle prestazioni o fino al riacquisto completo della capacità lavorativa, la permanenza nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera dell’impresa e l’erogazione delle prestazioni d’indennità giornaliera di malattia.
Malattia dopo la disdetta
Infortunio dopo la disdetta
Articoli 6.1 e 7
Protezione contro il licenziamento
Principio
Eccezioni
Se in base a una perizia medica (del medico di fiducia dell’assicurazione d’indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione contro gli infortuni SUVA) è da escludere il riacquisto completo della capacità lavorativa, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese osservando un termine di disdetta di 2 mesi, a condizione che al lavoratore ammalato vengano garantite, fino al termine della durata massima delle prestazioni o fino al riacquisto completo della capacità lavorativa, la permanenza nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera dell’impresa e l’erogazione delle prestazioni d’indennità giornaliera di malattia.
Malattia dopo la disdetta
Infortunio dopo la disdetta
Articoli 6.1 e 7
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato SYNA
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato SYNA
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato SYNA
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Fondo paritetico
Il Fondo paritetico per la costruzione di ponteggi in Svizzera ha lo scopo di gestire i contributi professionali dell'industria edile svizzera dei ponteggi e di utilizzare le risorse secondo il CCL dell'industria edile svizzera dei ponteggi e le norme di attuazione che ne fanno parte.
Fondo paritetico
Il Fondo paritetico per la costruzione di ponteggi in Svizzera ha lo scopo di gestire i contributi professionali dell'industria edile svizzera dei ponteggi e di utilizzare le risorse secondo il CCL dell'industria edile svizzera dei ponteggi e le norme di attuazione che ne fanno parte.
Fondo paritetico
Il Fondo paritetico per la costruzione di ponteggi in Svizzera ha lo scopo di gestire i contributi professionali dell'industria edile svizzera dei ponteggi e di utilizzare le risorse secondo il CCL dell'industria edile svizzera dei ponteggi e le norme di attuazione che ne fanno parte.
Cauzione
| Importo d'appalto a partire da | Importo d’appalto fino a | Importo cauzione |
|---|---|---|
| CHF 2'000.-- (*1) | Nessun obbligo di cauzione; questa liberazione vale per l’anno civile | |
| CHF 2'000.-- | CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
| CHF 20'000.-- | CHF 20'000.-- |
(*1) Nel caso in cui la somma del mandato fosse inferiore a CHF 2'000.--, l’impresa deve presentare il contratto d’appalto alla CPP. Sul territorio della Confederazione svizzera la cauzione deve essere versata una sola volta. La cauzione deve essere computata con le pretese di cauzioni, derivanti da altri contratti collettivi di lavoro, riconosciuti di obbligatorietà generale. La prova di aver versato una cauzione spetta all’impresa.
Utilizzo
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati della Commissione professionale paritetica:
1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di procedura;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Accesso
In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la Commissione professionale paritetica deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:
1. qualora la CPP abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro e
2. qualora al datore di lavoro sia stata notificata la decisione della CPP (art. 29.9 CCL) con indicazione dei rimedi giuridici e lo stesso
a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista o
b) dopo un esame dei mezzi di impugnazione non abbia accettato la decisione o non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro il termine fissato dal tribunale o
c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.
Procedura
Diritto di valersi della cauzione: Se le premesse di cui all’articolo 3 di questa appendice sono soddisfatte, la CPP ha senz’altro facoltà di esigere dall’autorità competente il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo dalla cauzione versata in contanti. Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo: Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione di CHF 20'000.--. Svincolo della cauzione: La cauzione viene svincolata,
– quando l’azienda con sede in Svizzera ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nella posa di ponteggi in
Svizzera;
– in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Svizzera; a condizione che
– siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
– la Commissione professionale paritetica non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL o dal CCL per il pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi.
Cauzione
| Importo d'appalto a partire da | Importo d’appalto fino a | Importo cauzione |
|---|---|---|
| CHF 2'000.-- (*1) | Nessun obbligo di cauzione; questa liberazione vale per l’anno civile | |
| CHF 2'000.-- | CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
| CHF 20'000.-- | CHF 20'000.-- |
(*1) Nel caso in cui la somma del mandato fosse inferiore a CHF 2'000.--, l’impresa deve presentare il contratto d’appalto alla CPP. Sul territorio della Confederazione svizzera la cauzione deve essere versata una sola volta. La cauzione deve essere computata con le pretese di cauzioni, derivanti da altri contratti collettivi di lavoro, riconosciuti di obbligatorietà generale. La prova di aver versato una cauzione spetta all’impresa.
Utilizzo
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati della Commissione professionale paritetica:
1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di procedura;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Accesso
In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la Commissione professionale paritetica deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:
1. qualora la CPP abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro e
2. qualora al datore di lavoro sia stata notificata la decisione della CPP (art. 29.9 CCL) con indicazione dei rimedi giuridici e lo stesso
a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista o
b) dopo un esame dei mezzi di impugnazione non abbia accettato la decisione o non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro il termine fissato dal tribunale o
c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.
Procedura
Diritto di valersi della cauzione: Se le premesse di cui all’articolo 3 di questa appendice sono soddisfatte, la CPP ha senz’altro facoltà di esigere dall’autorità competente il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo dalla cauzione versata in contanti. Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo: Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione di CHF 20'000.--. Svincolo della cauzione: La cauzione viene svincolata,
– quando l’azienda con sede in Svizzera ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nella posa di ponteggi in
Svizzera;
– in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Svizzera; a condizione che
– siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
– la Commissione professionale paritetica non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL o dal CCL per il pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi.
Cauzione
| Importo d'appalto a partire da | Importo d’appalto fino a | Importo cauzione |
|---|---|---|
| CHF 2'000.-- (*1) | Nessun obbligo di cauzione; questa liberazione vale per l’anno civile | |
| CHF 2'000.-- | CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
| CHF 20'000.-- | CHF 20'000.-- |
(*1) Nel caso in cui la somma del mandato fosse inferiore a CHF 2'000.--, l’impresa deve presentare il contratto d’appalto alla CPP. Sul territorio della Confederazione svizzera la cauzione deve essere versata una sola volta. La cauzione deve essere computata con le pretese di cauzioni, derivanti da altri contratti collettivi di lavoro, riconosciuti di obbligatorietà generale. La prova di aver versato una cauzione spetta all’impresa.
Utilizzo
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati della Commissione professionale paritetica:
1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di procedura;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Accesso
In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la Commissione professionale paritetica deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:
1. qualora la CPP abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l’abbia notificata al datore di lavoro e
2. qualora al datore di lavoro sia stata notificata la decisione della CPP (art. 29.9 CCL) con indicazione dei rimedi giuridici e lo stesso
a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista o
b) dopo un esame dei mezzi di impugnazione non abbia accettato la decisione o non abbia provveduto a versare sul conto della CPP l’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di procedura e/o il contributo al Fondo paritetico entro il termine fissato dal tribunale o
c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.
Procedura
Diritto di valersi della cauzione: Se le premesse di cui all’articolo 3 di questa appendice sono soddisfatte, la CPP ha senz’altro facoltà di esigere dall’autorità competente il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell’importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell’importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell’importo dalla cauzione versata in contanti. Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo: Entro 30 giorni o prima della ripresa dell’attività lavorativa in Svizzera, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione di CHF 20'000.--. Svincolo della cauzione: La cauzione viene svincolata,
– quando l’azienda con sede in Svizzera ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nella posa di ponteggi in
Svizzera;
– in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo la conclusione dell’incarico in Svizzera; a condizione che
– siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
– la Commissione professionale paritetica non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL o dal CCL per il pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi.
Compiti organi paritetici
a) esegue controlli sui libri paga e sui cantieri nonché inchieste sulle condizioni di lavoro presso il datore di lavoro. Essa può ordinare al datore di lavoro di metterle a disposizione tutti i documenti necessari per il controllo aziendale. Essa può delegare questi compiti a terzi;
b) concilia vertenze tra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano l’inquadramento nelle classi salariali;
c) concilia le divergenze di opinioni fra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
d) verifica se il datore di lavoro aderisce al concetto settoriale CFSL oppure adotta una soluzione sussidiaria.
La Commissione professionale paritetica deve occuparsi immediatamente delle vertenze o delle controversie. (...)
Articolo 25.1 – 3 e 25.8
Compiti organi paritetici
a) esegue controlli sui libri paga e sui cantieri nonché inchieste sulle condizioni di lavoro presso il datore di lavoro. Essa può ordinare al datore di lavoro di metterle a disposizione tutti i documenti necessari per il controllo aziendale. Essa può delegare questi compiti a terzi;
b) concilia vertenze tra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano l’inquadramento nelle classi salariali;
c) concilia le divergenze di opinioni fra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
d) verifica se il datore di lavoro aderisce al concetto settoriale CFSL oppure adotta una soluzione sussidiaria.
La Commissione professionale paritetica deve occuparsi immediatamente delle vertenze o delle controversie. (...)
Articolo 25.1 – 3 e 25.8
Compiti organi paritetici
a) esegue controlli sui libri paga e sui cantieri nonché inchieste sulle condizioni di lavoro presso il datore di lavoro. Essa può ordinare al datore di lavoro di metterle a disposizione tutti i documenti necessari per il controllo aziendale. Essa può delegare questi compiti a terzi;
b) concilia vertenze tra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano l’inquadramento nelle classi salariali;
c) concilia le divergenze di opinioni fra il datore di lavoro e il lavoratore che riguardano la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
d) verifica se il datore di lavoro aderisce al concetto settoriale CFSL oppure adotta una soluzione sussidiaria.
La Commissione professionale paritetica deve occuparsi immediatamente delle vertenze o delle controversie. (...)
Articolo 25.1 – 3 e 25.8
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
a) à prononcer un avertissement;
b) à infliger une amende conventionnelle jusqu’à CHF 20'000.--; au cas où l’employé-e aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, l’amende peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues. En cas de transgression de l’interdiction du travail à la tâche ou du travail au noir (art. 13 al. 10 et 24 al. 5 CCT), l’amende conventionnelle pour chaque poste de travail peut atteindre au maximum CHF 20'000.-- pour l’employeur et CHF 5'000.-- pour l’employé-e.
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure, resp. les frais de contrôle des échafaudages (art. 21.1 CCT);
Appréciation de la peine conventionnelle
a) le montant de la prestation pécuniaire dont l’employé-e a été privé par l’employeur;
b) la violation relative aux prestations conventionnelles en nature;
c) la violation unique ou répétée (récidive incluse) et gravité de la violation de dispositions conventionnelles;
d) la grandeur de l’entreprise (employeur);
e) la prise en compte du fait que l’employeur fautif ou les employé-e-s fautifs mis en demeure se sont entre-temps acquittés entièrement ou partiellement de leurs obligations;
Si le contrôle (enregistrement) du temps de travail d’une entreprise ne répond pas aux exigences de la CCT, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende conventionnelle jusqu’à (...) CHF 50'000.--, selon la taille de l’entreprise. Dans les cas graves, le montant de l’amende peut excéder cette somme. (...)
Paiement de la peine conventionnelle
Articolo 25.9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
a) à prononcer un avertissement;
b) à infliger une amende conventionnelle jusqu’à CHF 20'000.--; au cas où l’employé-e aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, l’amende peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues. En cas de transgression de l’interdiction du travail à la tâche ou du travail au noir (art. 13 al. 10 et 24 al. 5 CCT), l’amende conventionnelle pour chaque poste de travail peut atteindre au maximum CHF 20'000.-- pour l’employeur et CHF 5'000.-- pour l’employé-e.
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure, resp. les frais de contrôle des échafaudages (art. 21.1 CCT);
Appréciation de la peine conventionnelle
a) le montant de la prestation pécuniaire dont l’employé-e a été privé par l’employeur;
b) la violation relative aux prestations conventionnelles en nature;
c) la violation unique ou répétée (récidive incluse) et gravité de la violation de dispositions conventionnelles;
d) la grandeur de l’entreprise (employeur);
e) la prise en compte du fait que l’employeur fautif ou les employé-e-s fautifs mis en demeure se sont entre-temps acquittés entièrement ou partiellement de leurs obligations;
Si le contrôle (enregistrement) du temps de travail d’une entreprise ne répond pas aux exigences de la CCT, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende conventionnelle jusqu’à (...) CHF 50'000.--, selon la taille de l’entreprise. Dans les cas graves, le montant de l’amende peut excéder cette somme. (...)
Paiement de la peine conventionnelle
Articolo 25.9
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
a) à prononcer un avertissement;
b) à infliger une amende conventionnelle jusqu’à CHF 20'000.--; au cas où l’employé-e aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, l’amende peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues. En cas de transgression de l’interdiction du travail à la tâche ou du travail au noir (art. 13 al. 10 et 24 al. 5 CCT), l’amende conventionnelle pour chaque poste de travail peut atteindre au maximum CHF 20'000.-- pour l’employeur et CHF 5'000.-- pour l’employé-e.
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure, resp. les frais de contrôle des échafaudages (art. 21.1 CCT);
Appréciation de la peine conventionnelle
a) le montant de la prestation pécuniaire dont l’employé-e a été privé par l’employeur;
b) la violation relative aux prestations conventionnelles en nature;
c) la violation unique ou répétée (récidive incluse) et gravité de la violation de dispositions conventionnelles;
d) la grandeur de l’entreprise (employeur);
e) la prise en compte du fait que l’employeur fautif ou les employé-e-s fautifs mis en demeure se sont entre-temps acquittés entièrement ou partiellement de leurs obligations;
Si le contrôle (enregistrement) du temps de travail d’une entreprise ne répond pas aux exigences de la CCT, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende conventionnelle jusqu’à (...) CHF 50'000.--, selon la taille de l’entreprise. Dans les cas graves, le montant de l’amende peut excéder cette somme. (...)
Paiement de la peine conventionnelle
Articolo 25.9
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | Commissione professionale paritetica |
Articoli 4 e 25
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | Commissione professionale paritetica |
Articoli 4 e 25
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | Commissione professionale paritetica |
Articoli 4 e 25
Obbligo della pace
Articolo 3
Obbligo della pace
Articolo 3
Obbligo della pace
Articolo 3
Documenti
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Informazioni organo paritetico
Commissione professionale paritetica per la posa dei ponteggi
Rossmarktplatz 1Postfach 364
4502 Solothurn
+41 44 991 11 51
info@pbkgeruest.ch
https://www.pbkgeruest.ch/it
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it