Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.12.2022 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Decreto in vigore a partire dal il 1° dicembre 2022 che proroga fino al 31 dicembre 2025 la validità del CNL
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12772

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

 

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 20.00
Personale qualificato   CHF 22.48
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.65
Impiegato operativo CHF 22.32
Impiegato responsabile CHF 25.30


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
12772

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
12772
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
10.12772 19.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
9.11934 21.12.2022 01.01.2023
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8.11887 23.11.2022 01.12.2022
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7.11598 29.12.2021 01.01.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
6.11445 25.11.2021 01.12.2021
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
5.10774 11.08.2020 11.08.2020