Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 11.08.2020 fino al 30.11.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 11.08.2020 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Rimessa in vigore e aumento dei salari minimi a partire dal 11 agosto 2020
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
10774
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10774
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10774
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10774
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Articolo 1
Informazioni organo paritetico
10774

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/

Salari / salari minimi
10774
Categoria Qualificazione Salario orario minimo di base
Personale non qualificato   CHF 19.00
Personale qualificato   CHF 21.35
Impiegati di commercio generico CHF 20.06
  operativo CHF 21.67
  responsabile CHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Aumento salariale
10774
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Vacanze
10774
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
10774
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Organi paritetici
10774

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
11.13515 25.03.2025 25.03.2025
11.13334 19.12.2024 01.01.2025
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10.12772 19.12.2023 01.01.2024
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9.11934 21.12.2022 01.01.2023
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8.11887 23.11.2022 01.12.2022
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7.11598 29.12.2021 01.01.2022
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6.11445 25.11.2021 01.12.2021
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5.10774 11.08.2020 11.08.2020