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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2021 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Salari / salari minimi
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 20.00 | |
Personale qualificato | CHF 22.48 | |
Impiegati di commercio | Impiegato generico | CHF 20.65 |
Impiegato operativo | CHF 22.32 | |
Impiegato responsabile | CHF 25.30 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024
Aumento salariale
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.
Articolo 3
Vacanze
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro