Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.12.2022 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Decreto in vigore a partire dal il 1° dicembre 2022 che proroga fino al 31 dicembre 2025 la validità del CNL
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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È applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12911

Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria salario orario minimo di base
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.65
Impiegato operativo CHF 22.32
Impiegato responsabile CHF 25.30


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
 
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
7.12911 07.03.2024 07.03.2024
7.12761 18.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
6.12025 21.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
5.11884 23.11.2022 01.12.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
4.10952 11.08.2020 11.08.2020