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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.03.2021 fino al 30.11.2021
Ultime modifiche
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° marzo 2021Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
È applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Salari / salari minimi
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria | Funzione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale addetto al fitness | Istruttore di fitness | CHF 20.37 |
Personal trainer | CHF 23.56 | |
Club manager | CHF 27.31 | |
Insegnante corsi di gruppo | CHF 32.90 | |
Impiegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.65 |
impiegato operativo | CHF 22.32 | |
impiegato responsabile | CHF 25.30 | |
Addetti alle pulizie | non qualificato | CHF 19.84 |
qualificato | CHF 22.30 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2; Nuovi salari minimi 2024
Aumento salariale
gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacanze
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro