Nota per i lavoratori temporanei (a seconda di ordinanza sul collocamento, OC):
Obbligo contributivo nasce il primo giorno. Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori:
- di età inferiore a 28 anni;
- che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e
- il cui impiego è limitato a tre mesi.
Età di pensionamento
dal compimento del 60° anno d’età
Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti
- ha compiuto il 60° anno d’età
- non ha ancora raggiunto l’età pensionabile AVS
- negli ultimi vent’anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo per almeno quindici anni - di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente - in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN;
- rinuncia definitivamente a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l’articolo 15.
Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell’ occupazione (capoverso 1 lettera c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se
- negli ultimi vent’anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo soltanto per dieci anni in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN; di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente e/o
- negli ultimi sette anni prima del prepensionamento è stato disoccupato per un periodo massimo di due anni, ma soddisfa i requisiti ai sensi della lettera a del presente capoverso.
Prestazion
Rendita transitoria: importo base di almeno CHF 6'000.– l'anno, + 65% del salario medio annuo stabilito contrattualmente, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc.
La rendita transitoria non può tuttavia superare i seguenti valori limite: 80% del salario base per la rendita percepito nell’ultimo anno lavorativo, 2,4 volte la rendita AVS semplice massima.
Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP
Nel periodo in cui percepisce la rendita, il beneficiario ha diritto a un contributo pari al 6% del salario annuo determinante per il calcolo della rendita – dedotto l’importo di coordinamento ai sensi della LPP valido alla data d’inizio della rendita – ma al massimo al 6% del salario massimo da assicurare obbligatoriamente in virtù della LPP. Non hanno diritto a questo contributo i beneficiari che prima di percepire la rendita PEAN o nel periodo in cui la percepiscono, ritirano del tutto o in parte il capitale della previdenza professionale o si fanno corrispondere una rendita di vecchiaia dalla loro ultima cassa pensioni. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti e sono deducibili dalle rendite transitorie dovute.
Rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani
In caso di decesso dell’avente diritto durante la fase transitoria, la Fondazione può completare le prestazioni per i superstiti versate da altri enti fino al 60% della rendita transitoria e fino al 20% per ogni figlio (avente diritto alla rendita per orfani AVS), al massimo però fino al 100% della rendita transitoria.
Prestazioni sostitutive per casi di rigore (soltanto se il caso di rigore sopravviene dopo il 1° gennaio 2006)
Hanno diritto alle prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: hanno compiuto il 50° anno d’età, ma non hanno ancora raggiunto i 60 anni; hanno lavorato almeno vent’anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN; sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall’attività nell’edilizia principale (per esempio a causa del fallimento dell’impresa, licenziamento, decisione di inidoneità della SUVA). La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un importo forfetario in forma di versamento unico corrisposto all’istituto di previdenza secondo la LPP/LFLP. Esso è pari
di regola a CHF 1’000.– per ogni anno durante il quale l’avente diritto ha lavorato in un’impresa rientrante nel presente campo di applicazione.
Attività lavorative consentite
Nel periodo in cui percepiscono una rendita transitoria, i lavoratori possono svolgere, in un’impresa sottoposta al CCL PEAN, un’attività rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN senza decurtazione delle prestazioni percepite nell’ambito del pensionamento anticipato, purché il guadagno annuo sia inferiore all’importo limite previsto dall’articolo 7 capoverso 1 LPP, più il 30%. La metà del guadagno tra l’importo limite LPP e questo limite massimo è computata nella rendita transitoria e può essere dedotta dalle rendite transitorie correnti. I lavoratori possono svolgere anche altre attività, a titolo dipendente o indipendente, a condizione che il guadagno annuo sia inferiore alla metà dell’importo limite previsto dall’articolo 7 capoverso 1 LPP.
Disposizioni transitorie (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2015)
Le aziende industriali e le imprese che eseguono betoncini nel Cantone di Zurigo e nel distretto di Baden sono tenute, per effetto dell’assoggettamento al presente contratto, a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.
Le imprese nel settore delle costruzioni ferroviarie assoggettate al presente contratto a seguito della modifica del campo di applicazione secondo l'art. 2, cpv. 4, lett. h, del decreto del Consiglio federale sono tenute a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l’art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell’esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione, a condizione che abbiano versato alla Fondazione FAR l'integralità dei contributi per tutti i lavoratori. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l’art. 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.
Articoli 7 – 22, 28.4 e 28.6; OC: articolo 48c