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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2022
bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2022 bis 30.06.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2022 bis 30.06.2023
Letzte Änderungen
Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° maggio 2022: nuovi salari minimiÖrtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il presente CCL ha validità per tutte le imprese o parti di imprese operanti nel Cantone Ticino, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e manutentiva, che comprendono lavori di pulizie di manutenzione, pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d'applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia ordinaria e manutentiva, il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale, di vendita, responsabili di settore o di impresa e gli apprendisti.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
A) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
B) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e ha una validità fino al 31 dicembre 2021. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso. La disdetta del CCL decisa da parte di una singola Organizzazione sindacale non pregiudica la validità del CCL fra le altre parti firmatarie.
Articolo 31
Articolo 31
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Via Cantonale 19
6814 Lamone
091 966 60 86
www.cpcdiverse-ti.ch
info@cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2'208 ore. Dal 1° gennaio 2021: Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42/ mensili 182 ore/ annuali 2'184 ore.
Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2019)
(*1) Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.
Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Personale amministrativo (Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore)
Apprendisti
Articolo 5.1; appendice 1
Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2019)
Categoria | Salario orario | Salario mensile | Salario orario | Salario mensile | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Pulizie ordinarie (di manutenzione) | Pulizie ordinarie I | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- | CHF 17.20 | CHF 3'164.80 | CHF 17.50 | CHF 3'185.-- |
Pulizie ordinarie II (con formazione) | CHF 17.45 | CHF 3'210.80 | CHF 17.90 | CHF 3'293.60 | CHF 18.10 | CHF 3'294.20 | |
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | |
Pulizie speciali | Pulizie speciali I | CHF 17.90 | CHF 3'293.60 | CHF 17.90 | CHF 3'293.60 | CHF 18.10 | CHF 3'294.20 |
Pulizie speciali II (con formazione) | CHF 18.60 | CHF 3'422.40 | CHF 18.60 | CHF 3'422.40 | CHF 18.80 | CHF 3'422.40 | |
Caposquadra | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | |
Pulizie di ospedali | Pulizie ospedali I | CHF 16.80 | CHF 3'091.20 | CHF 17.65 | CHF 3'247.60 | CHF 17.95 | CHF 3'266.90 |
Pulizie ospedali II (con formazione) | CHF 17.50 | CHF 3'220.-- | CHF 18.35 | CHF 3'376.40 | CHF 18.55 | CHF 3'376.40 | |
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | |
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva | con certificato CFP (2 anni) | CHF 19.-- | CHF 3'496.-- | CHF 19.-- | CHF 3'496.-- | CHF 19.20 | CHF 3'496.-- |
con attestato AFC (3 anni) | CHF 20.20 | CHF 3'716.80 | CHF 20.20 | CHF 3'716.80 | CHF 20.40 | CHF 3'716.80 |
Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Decurtazione salario dopo ottenimento diploma | CFP | AFC |
---|---|---|
al 1° anno | CHF 2'797.-- | CHF 2'974.-- |
al 2° anno | CHF 2'972.-- | CHF 3'160.-- |
al 3° anno | CHF 3'147.-- | CHF 3'346.-- |
al 4° anno | CHF 3'322.-- | CHF 3'531.-- |
Personale amministrativo (Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore)
Categoria | Salario mensile |
---|---|
Impiegato generico | CHF 3'330.-- |
Impiegato operatico | CHF 3'600.-- |
Supervisore | CHF 4'100.-- |
Apprendisti
Anno di apprendistato | Salario mensile |
---|---|
1° anno | CHF 775.-- |
2° anno | CHF 1'050.-- |
3° anno | CHF 1'350.-- |
Articolo 5.1; appendice 1
Lohnkategorien
Nuovo inquadramento
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione prevista all'articolo 4.7 (vedi criterio "Congedo di formazione") ultimata.
Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)
Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
Categoria pulizie speziali
Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l’uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
Categoria pulizie ospedaliere
Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.
Articolo 4.1 - 4.6 e 4.8 - 4.10
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione prevista all'articolo 4.7 (vedi criterio "Congedo di formazione") ultimata.
Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)
Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
Categoria | Descrizione |
---|---|
Addetto/a alle pulizie ordinarie I | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ordinarie II |
Addetto/a alle pulizie speciali II | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7 |
Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto | Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ordinarie II sono fissati in un contratto individuale |
Categoria pulizie speziali
Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l’uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
Categoria | Descrizione |
---|---|
Addetto/a alle pulizie speciali I | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie speciali II |
Addetto/a alle pulizie speciali II | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7 |
Responsabile – Capo squadra | Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie speciali II sono fissati in un contratto individuale |
Categoria pulizie ospedaliere
Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.
Categoria | Descrizione |
---|---|
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ospedaliere II |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7 |
Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto | Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale |
Categoria | Descrizione |
---|---|
Certificato federale di formazione pratica (CFP) | Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certificato federale di formazione pratica |
Attestato federale di capacità (AFC) | Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l’Attestato federale di capacità (AFC) |
Categoria | Descrizione |
---|---|
Impiegato generico | Nella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell’amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro |
Impiegato operativo | Nell’amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite. Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi. |
Supervisore | Nell’amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l’esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell’azienda relativamente ai propri ambiti di competenza. |
Articolo 4.1 - 4.6 e 4.8 - 4.10
13. Monatslohn
La tredicesima mensilità è dovuta. Se il lavoratore lavora più di 6 mesi ha diritto alla tredicesima mensilità dal 1° giorno di lavoro.
Articolo 5.3
Articolo 5.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il lavoro svolto dalle ore 05.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è considerato lavoro notturno. Le deroghe al "divieto del lavoro notturno" sono soggette ad autorizzazione, vedi art. 17 Legge sul lavoro (LL).
Articolo 6.3
Articolo 6.3
Normalarbeitszeit
L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100% è fissata a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184). A far data 1. gennaio 2021 l’orario settimanale sarà di 42 ore settimanali (media mensile ore 182).
L’orario settimanale di lavoro per il personale amministrativo è fissato a 42 ore settimanali (media mensile ore 182).
II lavoro svolto dalle ore 05:00 alle ore 20:00 viene considerato lavoro diurno.
Pulizie di manutenzione - trasferta
I vari spostamenti tra un luogo di lavoro e l’altro, se consecutivi, devono essere considerati tempo di lavoro.
Pulizie speciali – trasferta
Ai dipendenti che non utilizzano un mezzo di trasporto aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità conforme ai disposti del CO ai fini della copertura delle spese di viaggio. II tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo.
Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro.
Articolo 6 e 15
Überstunden / Überzeit
Ore straordinarie
Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale
Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.1 a 7.4
Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale
Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.1 a 7.4
Ferien
II diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:
Età | Ferie | Dipendenti a salario orario |
---|---|---|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
L’indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. Il versamento pro rata dell’indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articoli 16.1 e 16.2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congedi pagati | Giorni |
---|---|
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
proprio matrimonio | 5 giorni |
nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
propria ispezione militare | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno/anno |
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9
Bezahlte Feiertage
I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell’attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festivi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un’indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il personale amministrativo.
Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35%.
Sono giorni festivi ufficiali pagati "parificati alla domenica" e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali "non parificati alla domenica" (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8
Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35%.
Sono giorni festivi ufficiali pagati "parificati alla domenica" e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali "non parificati alla domenica" (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Per i giorni nei quali il dipendente non può recarsi al lavoro, poiché obbligato a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali:
(*1) qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi
Articolo 11 e 11.1
Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento | |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 60% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile | 100% | 100% |
Altri servizi militari: oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile) (*1) | 100% | 100% |
Articolo 11 e 11.1
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale
Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL, dall'attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.(…). Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi paritetici.
Contributo dei lavoratori
Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito. L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma. (…)
Contributo dei datori di lavoro
Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL pari allo 0.6 % dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo paritetico a carico dei lavoratori.
Contributo apprendisti
Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1% dei salari lordi versati.
Proventi e destinazioni
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…)
b) per le spese di formazione e perfezionamento professionale;
c) per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 24
Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL, dall'attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.(…). Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi paritetici.
Contributo dei lavoratori
Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito. L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma. (…)
Contributo dei datori di lavoro
Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL pari allo 0.6 % dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo paritetico a carico dei lavoratori.
Contributo apprendisti
Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1% dei salari lordi versati.
Proventi e destinazioni
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…)
b) per le spese di formazione e perfezionamento professionale;
c) per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 24
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 18
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercio (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercio (SIC Ticino)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Aufgaben paritätische Organe
Le parti contraenti, (...), nominano una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale;
d. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
f. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
Articolo 20
Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale;
d. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
f. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;
Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
a) la diffida scritta;
b) multa fino a CHF 2'500.-- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate;
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso.
Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario
Articolo 21
a) la diffida scritta;
b) multa fino a CHF 2'500.-- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate;
Le sanzioni sono pronunciate sulla base dei dati in possesso della CPC. Nel caso in cui lo ritenesse necessario la CPC si riserva il diritto di convocare il richiedente, il convenuto ed eventuali testi per approfondire il caso.
Il prodotto delle multe verrà versato alla cassa CPC, competente per l’incasso della multa è il segretario
Articolo 21
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