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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2018
bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2019 bis 30.04.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2019 bis 30.04.2022
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi include ora l'anno 2022.Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Articolo 2.1
Articolo 2.1
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
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Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
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Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
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Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
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Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
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Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.
Articolo 27
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Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
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Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
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Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
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Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 |
Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- |
Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
---|---|---|---|
Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 |
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | |
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | |
Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 |
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | |
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | |
Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- |
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | |
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 |
* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)
Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Lohnkategorien
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
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Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
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Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
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Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
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Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
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Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
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Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
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Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
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Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
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Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
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Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
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Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
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Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
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Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.
Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.
Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
Lohnerhöhung
Articolo 5.2
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.
Allegato 2015: articolo 6
Allegato 2015: articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Orario di lavoro | Supplemento sul salario |
---|---|
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | |
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% |
Articolo 6
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)
Articolo 6.2
Articolo 6.2
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.3
Articolo 7.3
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congedi pagati | Giorni |
---|---|
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
proprio matrimonio | 3 giorni |
nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
propria ispezione militare | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno/anno |
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congedi pagati | Giorni |
---|---|
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
proprio matrimonio | 3 giorni |
nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
propria ispezione militare | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno/anno |
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congedi pagati | Giorni |
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decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
proprio matrimonio | 3 giorni |
nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
propria ispezione militare | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno/anno |
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congedi pagati | Giorni |
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decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
proprio matrimonio | 3 giorni |
nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
propria ispezione militare | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno/anno |
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Congedi pagati | Giorni |
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decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
proprio matrimonio | 3 giorni |
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reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
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proprio matrimonio | 3 giorni |
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propria ispezione militare | 1 giorno |
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per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
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Congedi pagati | Giorni |
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decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
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proprio matrimonio | 3 giorni |
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reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
propria ispezione militare | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno/anno |
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proprio matrimonio | 3 giorni |
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Congedi pagati | Giorni |
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proprio matrimonio | 3 giorni |
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Congedi pagati | Giorni |
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proprio matrimonio | 3 giorni |
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Articolo 9*
Bezahlte Feiertage
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
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Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
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Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
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Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
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Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
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Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8.3
Krankheit
Articoli 12 e 13
Krankheit
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Unfall
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Unfall
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Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
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Congedo paternità: 1 giorno
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Congedo paternità: 1 giorno
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Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 1 giorno
Articoli 9 e 13.2
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
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Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
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Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
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Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
---|---|---|
Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% |
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% |
Articolo 10
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.
Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro
Articolo 22
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Sexuelle Belästigung
Articolo 18
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Articolo 11
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Kündigungsfrist
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni |
nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese |
dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese |
dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese |
Articolo 17
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL
Articolo 19
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
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Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
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- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
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Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
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- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
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Folge bei Vertragsverletzung
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.
Articolo 20
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Sozialpläne
Articolo 24
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Articolo 28
Schlichtungsverfahren
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
Friedenspflicht
Articolo 27
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