CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino

Vertragsdaten
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Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2018 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2019 bis 30.04.2022
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi include ora l'anno 2022.
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Örtlicher Geltungsbereich
8140
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
8555
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
8685
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
8903
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
9057
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
9059
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
9145
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
9330
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
9353
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Örtlicher Geltungsbereich
10430
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
8140
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
8555
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
8685
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
8903
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9057
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9059
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9145
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9330
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9353
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10430
Valido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1
Persönlicher Geltungsbereich
8140
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
8555
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
8685
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
8903
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9057
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9059
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9145
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9330
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9353
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
10430
Il campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa.
Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
8140
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
8555
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
8685
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
8903
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9057
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9059
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9145
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9330
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9353
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10430
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
8140
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
8555
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
8685
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
8903
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9057
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9059
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9145
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9330
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9353
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10430
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
8140
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
8555
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
8685
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
8903
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9057
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9059
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9145
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9330
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9353
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10430
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
8140
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
8555
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
8685
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
8903
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9057
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9059
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9145
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9330
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9353
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
10430
II presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso.

Articolo 27
Löhne / Mindestlöhne
8140
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
8555
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
8685
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
8903
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
9057
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
9059
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
9145
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
9330
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
9353
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Löhne / Mindestlöhne
10430
Dal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 15.90(*)CHF 2'925.60
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.15(*)CHF 2'971.60
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.45(*)CHF 3'026.80
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.60CHF 4'158.40
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.10CHF 2'962.40
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.30CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60

Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.05(*)CHF 2'953.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.60(*)CHF 3'054.40
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.40CHF 3'017.60
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 16.65CHF 3'063.60
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--

Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
CategoriaAddetto/aSalario base a oreSalario base mensile
Pulizie ordinarieI: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.30(*)CHF 2'999.20
II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.55(*)CHF 3'045.20
III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 16.80(*)CHF 3'091.20
Pulizie specialiI: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settoreCHF 17.85CHF 3'284.40
II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia specialeCHF 19.90CHF 3'661.60
III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia specialeCHF 22.90CHF 4'213.60
Pulizie di ospedaliI: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto inclusoCHF 16.75CHF 3'082.--
II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiutoCHF 17.--CHF 3'128.--
III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiutoCHF 17.35CHF 3'192.40

* a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3
Lohnkategorien
8140
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
8555
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
8685
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
8903
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
9057
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
9059
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
9145
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
9330
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
9353
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnkategorien
10430
Categoria «Pulizie ordinarie»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.

Categoria «Pulizie speciali»
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore.
Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale.

Categoria «Pulizie degli ospedali»
Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani.
Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto.

Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015
Lohnerhöhung
8140


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
8555


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
8685


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
8903


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
9057


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
9059


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
9145


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
9330


Articolo 5.2
Lohnerhöhung
9353


Articolo 5.2
13. Monatslohn
8140
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
8555
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
8685
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
8903
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
9057
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
9059
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
9145
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
9330
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
9353
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
13. Monatslohn
10430
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
8140
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
8555
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
8685
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
8903
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9057
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9059
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9145
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9330
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9353
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
8140
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
8555
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
8685
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
8903
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
9057
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
9059
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
9145
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
9330
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Dienstaltersgeschenke
9353
La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Allegato 2015: articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
8140
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
8555
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
8685
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
8903
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9057
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9059
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9145
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9330
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9353
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10430
Orario di lavoroSupplemento sul salario
lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00)
lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00)50%

Articolo 6
Normalarbeitszeit
8140
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
8555
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
8685
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
8903
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
9057
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
9059
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
9145
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
9330
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
9353
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Normalarbeitszeit
10430
42.5 ore a settimana (media mensile ore 184)

Articolo 6.2
Überstunden / Überzeit
8140
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
8555
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
8685
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
8903
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
9057
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
9059
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
9145
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
9330
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
9353
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Überstunden / Überzeit
10430
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Articolo 7.3
Ferien
8140
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
8555
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
8685
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
8903
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
9057
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
9059
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
9145
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
9330
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
9353
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Ferien
10430
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).
Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 15, allegato 2015: articolo 5
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
8140
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
8555
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
8685
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
8903
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9057
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9059
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9145
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9330
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9353
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10430
Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio3 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo 1 giorno/anno

Articolo 9*
Bezahlte Feiertage
8140
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
8555
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
8685
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
8903
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
9057
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
9059
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
9145
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
9330
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
9353
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Bezahlte Feiertage
10430
Sono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8.3
Krankheit
8140


Articoli 12 e 13
Krankheit
8555


Articoli 12 e 13
Krankheit
8685


Articoli 12 e 13
Krankheit
8903


Articoli 12 e 13
Krankheit
9057


Articoli 12 e 13
Krankheit
9059


Articoli 12 e 13
Krankheit
9145


Articoli 12 e 13
Krankheit
9330


Articoli 12 e 13
Krankheit
9353


Articoli 12 e 13
Unfall
8140


Articoli 12 e 13
Unfall
8555


Articoli 12 e 13
Unfall
8685


Articoli 12 e 13
Unfall
8903


Articoli 12 e 13
Unfall
9057


Articoli 12 e 13
Unfall
9059


Articoli 12 e 13
Unfall
9145


Articoli 12 e 13
Unfall
9330


Articoli 12 e 13
Unfall
9353


Articoli 12 e 13
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
8140


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
8555


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
8685


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
8903


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9057


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9059


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9145


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9330


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9353


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10430


Congedo paternità: 1 giorno

Articoli 9 e 13.2
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
8140
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
8555
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
8685
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
8903
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9057
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9059
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9145
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9330
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9353
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10430
Servizio militare, civile e di protezione civile in SvizzeraCelibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri50%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)*100%100%
*qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 10
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
8140
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
8555
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
8685
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
8903
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9057
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9059
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9145
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9330
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9353
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10430
Contributi paritetici alle spese d’esecuzione:
Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi.

Spese d'esecuzione:
- lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato
- datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro

Articolo 22
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
8140


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
8555


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
8685


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
8903


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
9057


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
9059


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
9145


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
9330


Articolo 18
Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie
9353


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
8140


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
8555


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
8685


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
8903


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
9057


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
9059


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
9145


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
9330


Articolo 18
Sexuelle Belästigung
9353


Articolo 18
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
8140


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
8555


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
8685


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
8903


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9057


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9059


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9145


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9330


Articolo 11
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9353


Articolo 11
Kündigungsfrist
8140
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
8555
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
8685
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
8903
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
9057
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
9059
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
9145
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
9330
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
9353
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Kündigungsfrist
10430
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro 2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 17
Arbeitnehmervertretung
8140
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
8555
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
8685
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
8903
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
9057
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
9059
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
9145
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
9330
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
9353
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitnehmervertretung
10430
Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)
Arbeitgebervertretung
8140
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
8555
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
8685
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
8903
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
9057
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
9059
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
9145
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
9330
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
9353
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Arbeitgebervertretung
10430
Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)
Aufgaben paritätische Organe
8140
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
8555
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
8685
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
8903
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
9057
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
9059
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
9145
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
9330
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
9353
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Aufgaben paritätische Organe
10430
Commissione paritetica cantonale (CPC):
Essa ha il compito di:
– vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;
– interpretare le disposizioni del CCL

Articolo 19
Folge bei Vertragsverletzung
8140
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
8555
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
8685
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
8903
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
9057
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
9059
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
9145
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
9330
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
9353
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Folge bei Vertragsverletzung
10430
Le sanzioni sono:
- la diffida scritta;
- multa fino a CHF 2’500.- secondo la gravità dell’infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Articolo 20
Sozialpläne
8140


Articolo 24
Sozialpläne
8555


Articolo 24
Sozialpläne
8685


Articolo 24
Sozialpläne
8903


Articolo 24
Sozialpläne
9057


Articolo 24
Sozialpläne
9059


Articolo 24
Sozialpläne
9145


Articolo 24
Sozialpläne
9330


Articolo 24
Sozialpläne
9353


Articolo 24
Schlichtungsverfahren
8140

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
8555

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
8685

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
8903

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
9057

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
9059

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
9145

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
9330

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
9353

Articolo 28
Schlichtungsverfahren
10430

 
Friedenspflicht
8140


Articolo 27
Friedenspflicht
8555


Articolo 27
Friedenspflicht
8685


Articolo 27
Friedenspflicht
8903


Articolo 27
Friedenspflicht
9057


Articolo 27
Friedenspflicht
9059


Articolo 27
Friedenspflicht
9145


Articolo 27
Friedenspflicht
9330


Articolo 27
Friedenspflicht
9353


Articolo 27
Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12415 03.07.2023 03.07.2023
7.12403 27.06.2023 27.06.2023
7.12384 27.06.2023 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11666 27.04.2022 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.11574 23.12.2021 23.12.2021
5.11001 01.01.2018 01.01.2018