Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti TI

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2021 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2021 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Vista la legge sul salario minimo cantonale, dal 1° dicembre 2021 i salari orari inferiori al salario minimo legale sono sostituiti con gli importi previsti nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 18 novembre 2020.
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Kurzinfo Geltungsbereich
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Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
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E applicabile al Cantone Ticino

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11452

Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.

Articolo 1

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11452

Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.

Articolo 1

Kontakt paritätische Organe
11452
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Löhne / Mindestlöhne
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Salari orari minimi di base:

Categoria   salario minimo orario
personale non qualificato   CHF 19.50
personale qualificato   CHF 20.–
disegnatore   CHF 22.55
impegati di commercio impiegato generico CHF 20.06
impiegato operativo CHF 21.67
impiegato responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Lohnerhöhung
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I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.

Articolo 3

Ferien
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2

Bezahlte Feiertage
11452

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

Paritätische Organe
11452
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.11601 29.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.11452 25.11.2021 01.12.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.10208 01.01.2020 01.01.2020