Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodotti TI
Vertragsdaten
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Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2020
bis 30.11.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.11.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.11.2021
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del design industriale e dei prodotti.
Articolo 1
Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base:
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Categoria | salario minimo orario | |
---|---|---|
personale non qualificato | CHF 18.75 | |
personale qualificato | CHF 20.-- | |
disegnatore | CHF 22.55 | |
impegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.06 |
impiegato operativo | CHF 21.67 | |
impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base:
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Categoria | salario minimo orario | |
---|---|---|
personale non qualificato | CHF 18.75 | |
personale qualificato | CHF 20.-- | |
disegnatore | CHF 22.55 | |
impegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.06 |
impiegato operativo | CHF 21.67 | |
impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Löhne / Mindestlöhne
Salari orari minimi di base:
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Categoria | salario minimo orario | |
---|---|---|
personale non qualificato | CHF 18.75 | |
personale qualificato | CHF 20.-- | |
disegnatore | CHF 22.55 | |
impegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.06 |
impiegato operativo | CHF 21.67 | |
impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.
Articolo 3
Articolo 3
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.
Articolo 3
Articolo 3
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi dei disegnatori e quelli degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del rispettivo contratto collettivo di lavoro.
Articolo 3
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Ferien
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
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