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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2019 fino al 31.07.2023
Ultime modifiche
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 30.06.2024 (10.12.2021)Campo d'applicazione geografico
Articolo 2
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
Articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– selvicoltura e arboricoltura
– abbattimento alberi
– esbosco di legname
– lavorazione e commercio di legname d'energia
– lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera
– opere forestali di ingegneria naturalistica
– manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 35.2
Informazioni organo paritetico
Curzio Castelli, segretario
casella postale 13
6527 Lodrino
0800 18 0100
CPForestale@ticino.com
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2023 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2023)
Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:
Funzione personale non dirigente | Salario minimo mensile | Salario minimo all’ora/base |
---|---|---|
Ingegnere forestale SUP | CHF 5’735.– | CHF 30.40 |
Forestale ST | CHF 5’262.– | CHF 27.90 |
Capo squadra | CHF 4’817.– | CHF 25.55 |
Selvicoltore qualificato | CHF 4’589.– | CHF 24.35 |
Operaio forestale | CHF 4'362.– | CHF 23.15 |
Ausiliario forestale | CHF 4’146.– | CHF 22.– |
Operaio qualificato | CHF 4’391.– | CHF 23.30 |
Personale amministrativo con AFC | CHF 4'200.– | CHF 24.24 |
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
- nel primo anno d’impiego l’80%
- nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo.
Articolo 10; Salari Minimi 2023
Aumento salariale
2023 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2023)
Sui salari lordi percepiti a dicembre 2022 dai lavoratori, (…) deve venir riconosciuto un aumento salariale dell’1%.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell’aumento salariale previsto dall’articolo 11 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 11; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 11
Tredicesima mensilità
Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.
Articolo 12
Rimborso spese
I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di CHF 18.– per pasto principale e di CHF 100.– massima per ogni pernottamento.
Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità.
- autovettura: CHF –.60 al km
- motocicletta: CHF –.30 al km
- ciclomotore: CHF –.20 al km
Articolo 15
Altri supplementi
Indennità di rischio speciale
Il taglio di piante su pareti rocciose, se effettuato con misure di sicurezza partico-lari, comporta il riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità di rischio del 30% del salario lordo base e ciò per la durata effettiva dell’esposizione al rischio particolare.
Articolo 14
Orario di lavoro
Per il personale amministrativo: 2'080 ore annue, 40 ore alla settimana
Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana
Articolo 7
Lavoro straordinario / ore supplementari
È lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43.5 ore.
Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo. Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base:
- 25% per ore supplementari diurne;
- 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti.
Articolo 8
Vacanze
Età | Vacanze annuali | indennità al salario orario |
---|---|---|
fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno die età | 5 settimane | 10.64% |
dal 21° al 34° anno di età | 4 settimane | 8.33% |
dal 35° al 44° anno die età | 23 giorni | 9.70% |
dal 45° anno di età al 54° anno die età | 5 settimane | 10.64% |
dal 55° anno die età | 6 settimane | 13.04% |
Articolo 13.1 e 16.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Congedi pagati | Giorni |
---|---|
formazione professionale concordata con il datore di lavoro | al massimo 5 giorni |
svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoro | al massimo 5 giorni |
svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoro | al massimo 5 giorni |
proprio matrimonio | 5 giorni lavorativi |
decesso del coniuge, convivente o dei figli | 3 giorni consecutivi |
decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri | 2 giorni consecutivi |
decesso di altri familiari | 1 giorno |
nascita dei figli | 1 giorno |
matrimonio dei figli o dei fratelli | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l’anno |
visita di reclutamento | 1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare |
ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | mezza giornata (se la località ove ha luogo l’ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno) |
riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Articolo 25
Giorni festivi retribuiti
Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Festa del lavoro, Ascensione, Lunedi di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano
Articolo 9.2
Congedo di formazione
Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario:
- al massimo 5 giorni per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro
Articolo 25
Malattia
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%.
Articolo 20
Infortunio
Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali.
Articolo 21
Congedo maternità / paternità / parentale
Articolo 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
Servizio militare, civile e di protezione civile obbligatori:
- Durante l’intera scuola reclute:
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
- Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali:
- durante quattro settimane per tutti i militi 100% dalla quinta settimana
- celibi o nubili 50%
- coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80%
Articolo 18
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi paritetici dipendenti e datori di lavoro (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2018)
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dall’applicazione e l’esecuzione del contratto collettivo di lavoro e a finanziare la formazione professionale continua, nonché all’aiuto sociale.
- Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
- È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori.
- Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
- Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari allo 0.1% dei salari AVS versati.
I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC (…)
Articolo 35
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 5
Apprendisti
Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.
Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
- nel primo anno d’impiego l’80%
- nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.
Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO
Giovani dipendenti
Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio.
Salario:
Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere:
- nel primo anno d’impiego l’80%
- nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1.
Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e CO
Termini di disdetta
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (3 mesi) | per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni |
Dal 1° al 6° anno di servizio | 1 mese |
Dal 7° | 2 mesi |
Articolo 27
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:
- vigilare e controllare l’applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori
- interpretare le disposizioni contrattuali
- mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo
- accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte
- decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni
Articolo 32
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l’interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un Massimo pari all'importo della prestazione dovuta
- in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un Massimo di CHF 5'000.–
- in tutti gli artli casi fino ad un Massimo di CHF 10'000.–
La multa convenzionale deve essere impiegata per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.
Articolo 32
Obbligo della pace
Articolo 1