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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.05.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° maggio 2023Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d’applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Salari / salari minimi
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria | Salario orario minimo di base |
---|---|
personale non qualificato | CHF 19.75 |
personale qualificato con CFP | CHF 21.00 |
personale qualificato con AFC | CHF 22.00 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024
Aumento salariale
Adeguamento al rincaro dei salari minimi
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del CAntone Ticino.
I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.
Articolo 3
Vacanze
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6 % per 9 giorni festivi.
Articolo 2.3
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/
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