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Dati contrattuali
Ultime modifiche
Nuova struttura del calcolatore del salario minimo senza modifica dei dati (20.09.2022)Campo d'applicazione geografico
Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.
Articolo 2
Campo d'applicazione aziendale
Il presente CCL è stato firmato individualmente dai seguenti Istituti:
Gruppo Ospedaliero Moncucco, Clinica Moncucco e Clinica Santa Chiara
Clinica Sant’Anna - Swiss Medical Network, Sorengo
Clinica Ars Medica - Swiss Medical Network, Gravesano
Clinica Viarnetto, Lugano, Pregassona
Clinica Santa Croce SA, Orselina
Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago, Brissago
Ospedale Malcantonese Fondazione Giuseppe Rossi, Castelrotto
Fondazione Giorgio Varini, Orselina
Hospita Suisse Anesthesia Care SA, Bioggio
Le parti contraenti: Articolo 1
Campo d'applicazione personale
Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.
Articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1° gennaio 2023 ed avrà validità indeterminata.
Il contratto può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile. La prima volta per la fine del 2025.
Articolo 38
Informazioni organo paritetico
Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino (ROC/EOC)
c/o OCST
Sandro Mecatti
Caselle postale 139
6850 Mendrisio Borgo
091 640 51 11
Salari / salari minimi
Gli stipendi vengono fissati secondo gli allegati 1 (denominazione funzioni) e 2 (classificazione stipendi 2023).
Il massimo della classe salariale sarà raggiunto al massimo in 22 anni. Le dipendenti che passano da un Istituto ospedaliero all’altro hanno diritto in linea di massima al riconoscimento degli anni di servizio prestati precedentemente in Istituti firmatari del presente CCL nonché dell’Ente Ospedaliero Cantonale.
classificazione stipendi 2023
Salari indicizzati (novembre 2022).
Classi stipendio | Minimo annuo | Minimo mensile |
---|---|---|
16 | CHF 70'625.10 | CHF 5'432.70 |
15 | CHF 69'578.60 | CHF 5'352.20 |
14A | CHF 69'352.40 | CHF 5'334.80 |
14 | CHF 68'545.10 | CHF 5'272.70 |
13A | CHF 66'491.10 | CHF 5'114.70 |
13 | CHF 65'717.60 | CHF 5'055.20 |
12A | CHF 65'115.05 | CHF 5'008.85 |
12 | CHF 64'357.80 | CHF 4'950.60 |
11 | CHF 62'998.65 | CHF 4'846.05 |
10 | CHF 60'944.– | CHF 4'688.– |
9A | CHF 52'963.30 | CHF 4'074.10 |
9 | CHF 52'350.35 | CHF 4'026.95 |
8 | CHF 51'449.45 | CHF 3'957.65 |
7 | CHF 48'056.45 | CHF 3'696.65 |
6A | CHF 55'539.25 | CHF 4'272.25 |
6 | CHF 54'895.75 | CHF 4'222.75 |
5 | CHF 48'445.15 1 | CHF 3'726.55 1 |
4 | CHF 48'266.40 | CHF 3'712.80 |
3 | CHF 48'130.55 1 | CHF 3'702.35 1 |
2 | CHF 48'183.85 1 | CHF 3'706.45 1 |
1 Le Direzioni degli istituti riconoscono un salario minimo di CHF 48'000.– per un’attività a tempo pieno.
Le Direzioni degli Istituti si impegnano con le proprie commissioni interne a sviluppare criteri di riconoscimento delle prestazioni del personale.
Le classi con il suffisso “A” si applicano esclusivamente al personale curante attivo nei reparti di cura. Le classi senza suffisso fanno riferimento al personale attivo in altri ambiti o servizi.
Lavoro a ore
Per le dipendenti occupate a ore fanno stato le seguenti disposizioni:
- il salario orario si ottiene dividendo il salario della classe nella quale la collaboratrice è occupata per 173 ore in base all’orario settimanale di 40 ore;
Articoli 8.1, 8.3 e 29; Allegato 2; Classificazioni e stipendi dal 1°gennaio 2023
Categorie salariali
Allegato 1
Aumento salariale
Per informazione
La concessione dell’aumento annuale ai sensi dell’allegato 2 viene discussa ogni anno nei singoli Istituti, in considerazione della situazione finanziaria e della loro posizione nel contesto dell’offerta sanitaria cantonale. Alla discussione tra Direzione e la Commissione interna del personale partecipano le organizzazioni sindacali contraenti. Le parti sono tenute alla discrezionalità sulle informazioni delle quali sono venute a conoscenza durante la trattativa. La dipendente di nuova assunzione percepisce in linea di massima il minimo della sua categoria. In casi particolari l’Istituto può riconoscere tutti o in parte gli aumenti annui sopra indicati, tenendo conto della pratica svolta o qualifica raggiunta in altri Istituti.
Rincaro
Gli stipendi di cui all’art. 8 sono calcolati secondo l’indice del costo della vita (novembre 2022).
Articoli 8.2 e 9
Tredicesima mensilità
Le dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, da versare entro il mese di dicembre di ogni anno.
La tredicesima mensilità sarà versata pro rata nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse costituito o sciolto nel corso dell’anno.
Il rapporto di lavoro interrotto nel periodo di prova non dà diritto alla tredicesima mensilità.
Lavoro a ore
La tredicesima mensilità deve essere indennizzata con l’8,33% del salario lordo orario;
Articoli 10 e 29
Premio per anzianità di servizio
Premio di fedeltà
Dopo 10 anni di servizio prestati presso il medesimo Istituto, la dipendente riceve una gratifica, in salario o in giorni di congedo, pari almeno a CHF 3'000.– o a 10 giorni di vacanza, se le valutazioni espresse dalla diretta superiore durante il periodo lavorativo sono positive. La valutazione è effettuata in base ad un sistema concordato all’interno dell’Istituto. In seguito la dipendente ha diritto alla gratifica ogni 5 anni alle condizioni precedenti.
Gli anni di servizio prestati precedentemente presso il medesimo Istituto vengono conteggiati se l’interruzione è concordata tra le parti.
Per motivi di ordine famigliare, legati a maternità e compiti educativi di figli, la durata è estesa a 4 anni.
Articolo 12
Versamento del salario
Lo stipendio viene accreditato entro l’ultimo giorno lavorativo del mese.
Articolo 8.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Alla dipendente che presta servizio domenica e festivi riconosciuti a livello cantonale, è riconosciuta un’indennità di CHF 9.– all’ora. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dal cpv. 2 del presente articolo.
Alla dipendente che presta lavoro notturno (ritenute tali le ore che coincidono con il turno notturno) è corrisposta un’indennità oraria di CHF 3.–. Nella fascia oraria notturna (23.00-06.00) prevista dalla legge federale sul lavoro è riconosciuta inoltre una compensazione del 10% in tempo libero.
Per la retribuzione delle vacanze, le indennità sono comprensive dei relativi supplementi salariali.
Lavoro a ore
Anche per questa categoria di dipendenti dovranno essere concessi i supplementi previsti per il lavoro notturno e festivo e i congedi pagati.
Articoli 13.1, 13.2, 13.4 e 29
Servizio di picchetto
Il servizio di picchetto durante il quale, su chiamata, la dipendente deve mettersi a disposizione dell’Istituto con periodo di chiamata di almeno 30 minuti, viene compensato con un congedo adeguato secondo le circostanze oppure indennizzato con CHF 75.– per servizio di picchetto (un servizio può avere una durata massima di 24 ore). Qualora durante il picchetto la dipendente venga chiamata in servizio, va compensato secondo il tempo in cui è stata occupata effettivamente. Ella ha diritto alle indennità dei cpv. 1 e 2. In caso di entrata in servizio, per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio viene riconosciuto un forfait di 30 minuti per chiamata. Resta riservato l’art. 8a OLL2 per i picchetti che richiedono un tempo d’intervento inferiore a 30 minuti.
Per la retribuzione delle vacanze, le indennità sono comprensive dei relativi supplementi salariali.
Articolo 13.3 e 13.4
Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro è, nella media di ogni anno civile, di 40 ore per un minimo di 35 ore ed un massimo di 48 ore ogni 7 giorni.
Ogni 4 settimane sono concessi 8 liberi (in linea di massima 3 volte 2 giorni consecutivi). In linea di massima, 2 volte in detto intervallo, il congedo di 2 giorni comprenderà la domenica.
La durata del riposo giornaliero deve essere di principio di almeno 11 ore consecutive e comprendere il tempo tra le ore 23:00 e le ore 06:00. Al personale occupato prima delle ore 06:00 e dopo le ore 23:00 è accordato un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
Durante i turni continuati, la pausa (fino a un massimo di mezz’ora) conta come tempo di lavoro, se le dipendenti sono tenute per esigenze di servizio a restare obbligatoriamente nell’Istituto e ad essere reperibili secondo le esigenze del reparto.
Il diritto alla pausa pagata di 10 minuti sussiste solo per turni di lavoro continuati di durata superiore alle 4 ore.
Il tempo di vestizione è riconosciuto in termini economici nel contesto delle classi di stipendio
Articoli 14.1 – 14.5 e 14.8
Lavoro straordinario / ore supplementari
Sono considerate straordinarie e danno diritto ad un supplemento le ore di lavoro compiute su ordine della direzione:
- che superano di 1 ora il turno di lavoro giornaliero pianificato nel piano di lavoro mensile, con il riconoscimento di un supplemento del 25% per le ore lavorate in eccesso dalle 06:00 e le 23:00 e del 50% per le ore lavorate in eccesso dalle 23:00 alle 06:00;
- effettuate, con preavviso inferiore alle 24 ore, in giorni di lavoro non pianificati nel turno di lavoro mensile: supplemento del 75%.
Le ore straordinarie sono da recuperare con i supplementi entro i 12 mesi successivi. Trascorso tale periodo le ore saranno retribuite con i supplementi.
Articoli 14.6 e 14.7
Contratto di lavoro
Il rapporto d’impiego è formalizzato mediante l’atto d’assunzione. Il rapporto d’impiego è di regola a tempo indeterminato. L’atto di assunzione deve indicare funzione, durata, classe, inquadramento salariale (classe e scatto), la retribuzione lorda, il grado di occupazione e le altre condizioni di servizio.
Ad integrazione del presente contratto, le dipendenti riceveranno una copia dell’atto di assunzione e la copia del CCL secondo le modalità in uso nell’Istituto. Nell’atto d’assunzione deve essere espressamente indicato che l’Istituto e la dipendente riconoscono la Commissione paritetica cantonale (CPC) e la Commissione speciale di ricorso (CSR) quali tribunali arbitrali competenti a dirimere qualsiasi controversia derivante dal rapporto di lavoro.
Articoli 3.1 – 3.3
Vacanze
La dipendente ha diritto alle seguenti vacanze pagate:
Età | Vacanze | Indennità/Lavoro a ore |
---|---|---|
fino al 20° anno d’età | 5 settimane | 10,64% |
dal 21° al 39° anno d’età | 4 settimane | 8,33% |
a partire dall’anno del compimento del 40° anno di età o dopo 5 anni di servizio nel medesimo Istituto | 5 settimane | 10,64% |
a partire dall’anno del compimento del 50° anno di età | 6 settimane | 13,04% |
I turni delle vacanze sono stabiliti da un piano generale che deve essere approvato dalla Direzione tenendo presente i bisogni di servizio e i desideri delle dipendenti. In caso di mancato accordo tra il personale, la Direzione decide. Nel caso di servizio inferiore ad un anno le vacanze sono concesse proporzionalmente. Almeno una volta all’anno dovranno essere programmate 2 settimane consecutive.
Le vacanze maturate nell’anno devono essere consumate nel corso dell’anno civile; eccezionalmente la Direzione può concedere delle deroghe. Le vacanze non utilizzate nel corso dell’anno possono essere concesse entro il mese d’aprile dell’anno successivo. In caso di assenza per più di 2 mesi nel corso di un anno di servizio (per malattia, infortunio, servizio militare, protezione civile, servizio civile), l’Istituto può ridurre le vacanze di 1/12 per ogni altro mese completo di assenza. Le assenze per malattia, infortunio, servizio militare, protezione civile o servizio civile interrotte dalla ripresa del lavoro per un periodo inferiore a 30 giorni, si considerano continuate.
Articoli 15 e 29
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
Occasione | Giorni lavorativi compensati |
---|---|
Esercizio di una carica pubblica, di volontariato e attività sindacali | 3 giorni (complessivamente) |
Matrimonio | 5 giorni |
Decesso di coniuge, partner registrata o convivente, di una figlia, dei genitori, di fratelli e sorelle | 5 giorni |
Nascita di figlie o per adozioni (congedo paternità) | 13 giorni |
Decesso di nonne, suocere, cognate, nipoti e altri familiari | 1 giorno |
Tempo necessario per visite mediche specialistiche, comparsa davanti all’autorità se non pianificabili in orari non lavorativi e in giorni di congedo | Massimo di 3 giorni all’anno |
Se le circostanze di cui alle lettere a) e f) cadono durante le vacanze o altre assenze, il diritto decade.
Per gravi motivi famigliari documentati, il personale ha diritto fino a 30 giorni di congedo non retribuito all’anno. La lavoratrice ha diritto ad un congedo pagato per il tempo necessario all'assistenza ad una famigliare o alla partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a 3 giorni per evento e 10 giorni all'anno (CO art. 329 h).
Su presentazione di un certificato medico, il personale con responsabilità famigliari ha diritto a un congedo per la cura di figlie ammalate (art. 36 LL). La lavoratrice dovrà in ogni caso organizzarsi in maniera celere affinché l'assenza dal posto di lavoro sia limitata il più possibile.
La lavoratrice che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG a causa di gravi problemi di salute di sua figlia dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane che deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi.
Articolo 17
Giorni festivi retribuiti
Al personale che lavora a turni sono riconosciuti 12 giorni di congedo all’anno a copertura delle feste infrasettimanali cantonali. Per coloro che lavorano a tempo parziale tale diritto è riconosciuto proporzionalmente al grado di occupazione.
Per il personale che non lavora a turni valgono le festività di calendario.
Lavoro a ore
Le feste infrasettimanali sono indennizzate con il 5% del salario lordo orario;
Articoli 16 e 29
Congedo di formazione
Il singolo Istituto promuove il perfezionamento e l’aggiornamento professionale di ogni collaboratrice:
- riconoscendo allo scopo un massimo di 8 giorni lavorativi annui remunerati;
- facilitando le collaboratrici che intendono perfezionare la propria formazione, nell’interesse del servizio, con corsi di lunga durata;
- organizzando corsi interni per tutte le collaboratrici.
Articolo 28
Malattia
Prestazioni in caso di impedimento al lavoro
In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio alla dipendente verrà versato il salario completo (inclusa, nei casi di assenza superiore ai 30 giorni consecutivi, una remunerazione media dei supplementi salariali maturati per lavoro notturno e festivo nel corso dell’anno) per i seguenti periodi:
- 2 settimane durante il periodo di prova;
- 1 mese nel corso del primo anno;
- 2 mesi nel corso del secondo anno;
- 3 mesi nel corso del terzo anno;
- 4 mesi nel corso del quarto anno;
- 6 mesi in seguito.
Scaduti i termini per il versamento del salario al 100% la dipendente ha diritto al versamento del salario alI’80% in applicazione degli art. 19 e 20.
In caso di riduzione delle prestazioni assicurative LAMal o LAINF dovuta a negligenza o colpa grave della dipendente, l’Istituto può ridurre di conseguenza le prestazioni previste dal presente articolo.
Assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia
La dipendente è assicurata per la perdita di guadagno in caso di malattia ai sensi della LAMal (vedi art. 18 cpv. 2 CCL).
Il premio è ripartito pariteticamente tra l’Istituto di lavoro e la dipendente.
Notifica assenze per malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio la dipendente dovrà avvertire immediatamente la Direzione secondo la procedura definita dall’Istituto. Se l’assenza si protrae per più di 2 giorni, la dipendente dovrà far pervenire alla Direzione, entro il 3° giorno, il certificato medico.
Il certificato deve inoltre essere prodotto in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze e giorni di congedo.
Le uscite di casa durante la malattia e l’infortunio devono essere autorizzate, figurare sul certificato medico ed essere circostanziate.
Dopo tre assenze di durata non superiore ai due giorni dovrà essere presentato il certificato medico anche in caso di qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso degli ulteriori 12 mesi.
L’Istituto può ordinare visite mediche di controllo presso un medico di sua fiducia.
In caso di mancato avviso o di mancata presentazione del certificato l’assenza è considerata arbitraria. Le assenze arbitrarie sono dedotte dallo stipendio senza ulteriori avvisi. In caso di recidiva, potranno essere adottate le sanzioni disciplinari previste dall’art. 7 CCL.
Le assenze per malattia e infortunio preventivabili vanno concordate con la Direzione dell’Istituto.
Lavoro a ore
l’Istituto provvede ad affiliare la dipendente all’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia;
Articoli 18, 20, 21 e 29
Infortunio
Prestazioni in caso di impedimento al lavoro
In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio alla dipendente verrà versato il salario completo (inclusa, nei casi di assenza superiore ai 30 giorni consecutivi, una remunerazione media dei supplementi salariali maturati per lavoro notturno e festivo nel corso dell’anno) per i seguenti periodi:
- 2 settimane durante il periodo di prova;
- 1 mese nel corso del primo anno;
- 2 mesi nel corso del secondo anno;
- 3 mesi nel corso del terzo anno;
- 4 mesi nel corso del quarto anno;
- 6 mesi in seguito.
Scaduti i termini per il versamento del salario al 100% la dipendente ha diritto al versamento del salario alI’80% in applicazione degli art. 19 e 20.
In caso di riduzione delle prestazioni assicurative LAMal o LAINF dovuta a negligenza o colpa grave della dipendente, l’Istituto può ridurre di conseguenza le prestazioni previste dal presente articolo.
Assicurazione infortuni
La dipendente è assicurata secondo la LAINF per quanto concerne le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali.
I premi dell’assicurazione per gli infortuni non professionali sono a carico delle dipendenti.
Notifica assenze per malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio la dipendente dovrà avvertire immediatamente la Direzione secondo la procedura definita dall’Istituto. Se l’assenza si protrae per più di 2 giorni, la dipendente dovrà far pervenire alla Direzione, entro il 3° giorno, il certificato medico.
Il certificato deve inoltre essere prodotto in caso di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze e giorni di congedo.
Le uscite di casa durante la malattia e l’infortunio devono essere autorizzate, figurare sul certificato medico ed essere circostanziate.
Dopo tre assenze di durata non superiore ai due giorni dovrà essere presentato il certificato medico anche in caso di qualsiasi ulteriore assenza che si verifichi nel corso degli ulteriori 12 mesi.
L’Istituto può ordinare visite mediche di controllo presso un medico di sua fiducia.
In caso di mancato avviso o di mancata presentazione del certificato l’assenza è considerata arbitraria. Le assenze arbitrarie sono dedotte dallo stipendio senza ulteriori avvisi. In caso di recidiva, potranno essere adottate le sanzioni disciplinari previste dall’art. 7 CCL.
Le assenze per malattia e infortunio preventivabili vanno concordate con la Direzione dell’Istituto.
Lavoro a ore
l’Istituto provvede ad affiliare la dipendente all’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia;
Articoli 18, 19, 21 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedi
13 giorni lavorativi per la nascita di figlie o per adozioni (congedo paternità)
Maternità
In caso di assenza per gravidanza e parto le mamme percepiscono l’intero stipendio durante 17 settimane.
L’adozione di una figlia è equiparata alla maternità.
Il congedo di maternità pagato non è considerato assenza ai fini della riduzione delle vacanze.
Su richiesta scritta dell’interessata, compatibilmente con le esigenze del servizio, sarà concessa la possibilità di un congedo non pagato a partire dalla fine del congedo maternità.
Articoli 17 e 23
Servizio militare / civile / di protezione civile
Servizio militare, civile e corsi di Gioventù e sport
Il personale ha diritto allo stipendio intero in caso di servizio militare svizzero, di servizio civile, della protezione civile e dei corsi di gioventù e sport. Se la dispensa avviene per esigenze di lavoro la relativa tassa è a carico della datrice di lavoro.
Articolo 24
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Le dipendenti non affiliate ad una delle Organizzazioni sindacali contraenti del CCL sono tenute al pagamento di un contributo di solidarietà mensile di CHF 20.– da versare alla CPC.
Le dipendenti a tempo parziale soggette al CCL, sono pure tenute al pagamento dell’intero contributo previsto dal presente articolo. Gli Istituti tratterranno il suddetto importo dal salario delle rispettive dipendenti e lo trasmetteranno alla segreteria della CPC.
Gli importi incassati serviranno:
- a pagare le spese di negoziazione e redazione del CCL e quelle connesse all’applicazione e al controllo del CCL;
- a coprire le spese della CPC e della CSR;
- per scopi di perfezionamento professionale, di tutela degli interessi generali degli Istituti e al sovvenzionamento di iniziative sociali in favore del personale.
L’Istituto trattiene dallo stipendio delle dipendenti associate ad uno dei Sindacati firmatari del CCL la quota sociale. Le trattenute sono riversate al Sindacato dopo deduzione di una partecipazione ai costi amministrativi pari al 4%.
Articoli 34.3 – 34.6
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Nel rapporto di lavoro la datrice di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità della collaboratrice e avere riguardo per la sua salute adottando le misure che ritiene adeguate.
Fanno inoltre stato le Direttive del Medico cantonale concernenti i controlli sanitari del personale attivo negli Istituti di cura e nelle istituzioni sociosanitarie del Cantone.
Articolo 22
Apprendisti
Campo di applicazione
Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.
Vacanze
- Fino al 20° anno d’età: 5 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Articoli 2 e 15; 329e CO
Giovani dipendenti
Campo di applicazione
Il presente contratto si applica a tutto il personale degli Istituti contraenti escluse le mediche, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale e le apprendiste.
Vacanze
- Fino al 20° anno d’età: 5 settimane
- Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Articoli 2 e 15; 329e CO
Termini di disdetta
Per la disdetta regolare del rapporto di lavoro valgono i seguenti termini:
Durata dell'impiego | Termine di preavviso |
---|---|
Durante i primi 3 mesi, considerati tempo di prova | Preavviso di 2 settimane per la fine della seconda settimana susseguente la disdetta |
In seguito | 3 mesi di preavviso per la fine del terzo mese susseguente la disdetta |
La disdetta deve essere data per iscritto.
La dipendente può chiedere la motivazione scritta della disdetta.
Articolo 4.1
Protezione contro il licenziamento
Dopo il periodo di prova, l’Istituto non può disdire il rapporto di lavoro:
- in caso di malattia o infortunio, fino a che alla lavoratrice è versato il 100% del salario, tuttavia fino ai seguenti limiti:
- tre mesi dall’inizio del 4° fino alla fine del 12° mese di servizio
- quattro mesi dall’inizio del 2° fino alla fine del 3° anno di servizio;
- sei mesi dal principio del 4° anno di servizio in poi;
- per le donne, durante il periodo di gravidanza e le 17 settimane che seguono il parto, oppure prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all’articolo 329f capoverso 2 CO;
- finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’articolo 329i CO, ma al massimo per 6 mesi a decorrere dall’inizio del termine quadro;
- durante un periodo di servizio militare svizzero, di protezione civile e di servizio civile o nelle 4 settimane precedenti e seguenti;
- allorquando, con il suo consenso, la lavoratrice partecipa a un servizio ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.
Restano riservate le disposizioni del CO sulla protezione contro la disdetta.
Articolo 4.2
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato svizzero dei servizi pubblici - VPOD
Rappresentanza dei datori di lavoro
Il presente CCL è stato firmato individualmente dai seguenti Istituti:
Gruppo Ospedaliero Moncucco, Clinica Moncucco e Clinica Santa Chiara
Clinica Sant’Anna - Swiss Medical Network, Sorengo
Clinica Ars Medica - Swiss Medical Network, Gravesano
Clinica Viarnetto, Lugano, Pregassona
Clinica Santa Croce SA, Orselina
Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago, Brissago
Ospedale Malcantonese Fondazione Giuseppe Rossi, Castelrotto
Fondazione Giorgio Varini, Orselina
Hospita Suisse Anesthesia Care SA, Bioggio
Organi paritetici
Commissione paritetica e conciliativa
È costituita una Commissione paritetica e conciliativa (CPC) per assicurare il rispetto del CCL e delle sue disposizioni di esecuzione e per favorire la collaborazione tra le parti contraenti. Essa è composta da un numero uguale di membri in rappresentanza dei Sindacati e degli Istituti firmatari del CCL. Un regolamento adottato dalle parti contraenti determina i compiti, la procedura, l’organizzazione e la composizione della CPC.
Le competenze sono elencate nel regolamento della CPC (allegato 3), parte integrante del presente CCL.
Articolo 32
Compiti organi paritetici
Commissione paritetica e conciliativa
Le competenze sono elencate nel regolamento della CPC (allegato 3), parte integrante del presente CCL.
Articolo 32
Istanza di ricorso
Ricorsi
L’applicazione del presente CCL che venisse considerata non giustificata può essere impugnata ricorrendo, entro 30 giorni dalla sua notifica, alla Commissione paritetica e conciliativa. La Commissione può decidere di effettuare un tentativo di conciliazione, prima di prendere la sua decisione. La Commissione decide entro 30 giorni. Il termine è sospeso dalle ferie giudiziarie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Commissione speciale di ricorso
La Commissione speciale di ricorso (CSR) è composta da tre membri, uno designato dalle Organizzazioni sindacali e uno dagli Istituti contraenti. Il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto, dai due membri designati, tra i magistrati o ex-magistrati ticinesi. La durata della carica è analoga a quella prevista dalla CPC. La CSR è l’autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della CPC.
Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione all’interessata. La CSR è a tutti gli effetti un tribunale arbitrale. La procedura applicabile è quella prevista dalla parte terza del CPC (Arbitrato, art. 353 ss CPC) ed il lodo emanato dalla CSR è impugnabile al tribunale cantonale ai sensi degli art. 390 ss CPC.
La CSR dovrà emanare la propria decisione entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Articoli 31 e 33
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Sono considerate sanzioni disciplinari:
- l’ammonimento scritto;
- la multa fino a CHF 500.–.
Le sanzioni previste possono essere accompagnate dalla comminatoria che, in caso di recidiva, si potrà procedere al licenziamento. Gli Istituti costituiscono un fondo a favore del personale alimentato dagli introiti delle multe.
Nella loro commisurazione va tenuto conto della colpa, della funzione e della responsabilità della dipendente, come pure della condotta precedente e delle conseguenze dell’atto oggetto di sanzione.
Le sanzioni disciplinari non possono essere decise senza preventiva inchiesta. La dipendente ha il diritto di essere sentita. Ogni sanzione disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto alla dipendente.
Nei casi di violazione dei doveri di servizio o reati connessi alla funzione, per i quali la dipendente è sottoposta ad inchiesta penale o procedimento giudiziario, ella può essere sospesa dall’impiego per un massimo di tre mesi, mantenendo lo stipendio. Al termine di tale periodo, la datrice di lavoro può disdire il contratto di lavoro.
La dipendente può farsi assistere da una rappresentante sindacale.
Articolo 7
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Sono riconosciuti i seguenti congedi pagati: 3 giorni lavorativi complessivi per l’esercizio di una carica pubblica, di volontariato e attività sindacali.
Articolo 17.1 let. a
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Commissione interna del personale
L’Istituto riconosce la Commissione interna del personale composta da 3 a 7 membri, nominata dall’assemblea del personale. Questa ha il compito di collaborare con le istanze superiori in merito all’applicazione del CCL, nonché di esaminare e risolvere con l’amministrazione eventuali divergenze che dovessero sorgere.
La Commissione interna del personale potrà essere assistita dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il funzionamento della Commissione interna del personale sarà definita dal regolamento emanato dalla Commissione paritetica e conciliativa.
Ai membri della Commissione interna viene riconosciuto il tempo necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
Articolo 30
Obbligo della pace
Il presente contratto ha lo scopo di garantire la pace sociale in applicazione dell’art. 357a del Codice delle obbligazioni (CO).
Articolo 1.1