Contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.03.2022 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.03.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° marzo 2022
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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E applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
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Salari orari minimi di base a partire dal 1° marzo 2022
Categoria Salario orario minimo di base
Collaboratori con mansioni direttive CHF 31.27
Dichiarante doganale con APF CHF 23.77
Dichiarante doganale senza APF CHF 21.58
Specialista spedizioni con APF CHF 25.02
Specialista spedizioni senza APF CHF 21.58
Impiegato con almeno AFC CHF 21.58
Impiegato senza formazione CHF 20.02
Magazziniere/Autista patente B CHF 19.68
Autista patente C CHF 20.04
Autista patente E CHF 20.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articoli 2.1 e 2.2

 

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro delle imprese di spedizione.

Articolo 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64 % per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi.

Articolo 2.3

Organi paritetici
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.12376 20.06.2023 20.06.2023
2.12021 21.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
1.11907 30.11.2022 30.11.2022
1.11637 25.02.2022 01.03.2022