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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.03.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° marzo 2022Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
E applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Salari / salari minimi
Salari orari minimi di base a partire dal 1° marzo 2022
Categoria | Salario orario minimo di base |
---|---|
Collaboratori con mansioni direttive | CHF 31.27 |
Dichiarante doganale con APF | CHF 23.77 |
Dichiarante doganale senza APF | CHF 21.58 |
Specialista spedizioni con APF | CHF 25.02 |
Specialista spedizioni senza APF | CHF 21.58 |
Impiegato con almeno AFC | CHF 21.58 |
Impiegato senza formazione | CHF 20.02 |
Magazziniere/Autista patente B | CHF 19.68 |
Autista patente C | CHF 20.04 |
Autista patente E | CHF 20.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2
Aumento salariale
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro delle imprese di spedizione.
Articolo 3
Vacanze
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.64 % per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi.
Articolo 2.3
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/