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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 30.06.2020 jusqu'au 30.11.2022
Derniers changements
Rimessa in vigore del CNL a partire dal 30° giugno 2020Flash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
È applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile alle aziende del settore degli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Salaires / salaires minimums
Salari orari minimi di base (a partire dal 1° gennaio 2024)
Categoria | Salari orari minimi di base | |
---|---|---|
impiegati di commercio | Impiegato generico | CHF 20.65 |
Impiegato operativo | CHF 22.32 | |
Impiegato responsabile | CHF 25.30 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2; Nuovi salari minimi 2024
Augmentation salariale
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese. I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale
Articolo 3
Vacances
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro