Contratto normale di lavoro per il settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet TI

Vertragsdaten
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Gesamtarbeitsvertrag: ab 06.03.2020 bis 30.11.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 06.03.2020 bis 30.11.2022
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Kurzinfo Geltungsbereich
9724
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kurzinfo Geltungsbereich
9906
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kurzinfo Geltungsbereich
10052
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kurzinfo Geltungsbereich
10211
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9724
E applicabile al Cantone Ticino.
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9906
E applicabile al Cantone Ticino.
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10052
E applicabile al Cantone Ticino.
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10211
E applicabile al Cantone Ticino.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9724
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9906
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10052
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10211
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenza o via internet.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9724
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9906
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10052
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10211
Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio al dettaglio per corrispondenzao via internet.

Articolo 1
Löhne / Mindestlöhne
9724
Salari orari minimi di base:
CategoriaFunzionesalario minimo orario
impiegati di commercioImpiegato generico CHF 20.06
Impiegato operativoCHF 21.67
Impiegato responsabileCHF 24.64
addetti alla venditapersonale non qualificatoCHF 19.--
assistente di venditaCHF 20.20
impiegato/a di venditaCHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Löhne / Mindestlöhne
9906
Salari orari minimi di base:
Categoria Funzione salario minimo orario
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
  Impiegato operativo CHF 21.67
  Impiegato responsabile CHF 24.64
addetti alla vendita personale non qualificato CHF 19.--
  assistente di vendita CHF 20.20
  impiegato/a di vendita CHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Löhne / Mindestlöhne
10052
Salari orari minimi di base:
Categoria Funzione salario minimo orario
impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
  Impiegato operativo CHF 21.67
  Impiegato responsabile CHF 24.64
addetti alla vendita personale non qualificato CHF 19.--
  assistente di vendita CHF 20.20
  impiegato/a di vendita CHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Löhne / Mindestlöhne
10211
Salari orari minimi di base:
Categoria Funzione salario minimo orario
Impiegati di commercio Impiegato generico CHF 20.06
  Impiegato operativo CHF 21.67
  Impiegato responsabile CHF 24.64
Addetti alla vendita Personale non qualificato CHF 19.--
  Assistente di vendita CHF 20.20
  Impiegato di vendita CHF 21.40

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Lohnerhöhung
9724
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Lohnerhöhung
9906
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Lohnerhöhung
10052
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Lohnerhöhung
10211
I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese e quelli degli addetti alla vendita in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.

Articolo 3
Ferien
9724
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Ferien
9906
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Ferien
10052
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2
Ferien
10211
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
9724
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Bezahlte Feiertage
9906
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Bezahlte Feiertage
10052
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2
Bezahlte Feiertage
10211
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Arbeitnehmervertretung
10052

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Paritätische Organe
10052

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
http://www4.ti.ch/dfe/de/spe/usml/

Paritätische Organe
10211

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Keine Auskünfte vorhanden
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4.12816 19.12.2023 01.01.2024
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