Contratto normale di lavoro per il settore della vendita (negozi con meno di 10 addetti) TI
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 14.02.2020
fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 14.02.2020 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 14.02.2020 fino al 31.12.2022
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
È applicabile al Cantone Ticino
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile al personale di vendita di tutti i negozi (intesi come punti vendita dotati di una gestione autonoma del personale) con meno di 10 dipendenti.
Articolo 1
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile al personale di vendita di tutti i negozi (intesi come punti vendita dotati di una gestione autonoma del personale) con meno di 10 dipendenti.
Articolo 1
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolav
Salari / salari minimi
| Categoria | Salari orari minimi |
|---|---|
| Personale non qualificato | CHF 19.-- |
| Venditore/trice / Assistente di vendita (tirocinio 2 anni) | CHF 20.20 |
| Impiegato/a di vendita (tirocinio 3 anni) | CHF 21.40 |
Articolo 2
Aumento salariale
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio.
Articolo 3
Articolo 3
Vacanze
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2
Giorni festivi retribuiti
Al salario orario di base viene aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
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