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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2021 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Entrata in vigore retroattiva del contratto normale di lavoro dal 1° luglio 2021 (decisione del’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 30 novembre 2021)Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
È applicabile al Cantone Ticino
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.
Articolo 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.
Articolo 1
Kontakt paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/
Löhne / Mindestlöhne
Categoria | Qualificazione | Salario orario minimo di base |
---|---|---|
Personale non qualificato | CHF 19.00 | |
CHF 19.501 | ||
Personale qualificato | CHF 21.35 | |
Impiegati di commercio | impiegato generico | CHF 20.06 |
impiegato operativo | CHF 21.67 | |
impiegato responsabile | CHF 24.64 |
1 salario in vigore a partire dal 1° dicembre 2021 in seguito all’applicazione della legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 – 2.2
Lohnerhöhung
I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Ferien
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza
- 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Bezahlte Feiertage
Nel caso di modalità retributiva orario, al salario orario di base va aggiunto la seguente indennità:
- 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Paritätische Organe
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
www4.ti.ch