CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere

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Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2024
Letzte Änderungen
Nuovi salari minimi retroattivo dal 1° gennaio 2024.
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Campo d'applicazione geografico
12922

Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione aziendale
12922

Il presente contratto si applica a tutte le aziende associate alle organizzazioni padronali firmatarie e con sede in territorio svizzero.

Articolo 1.1

Campo d'applicazione personale
12922

Il presente contratto si applica ai dipendenti iscritti al sindacato Unia, che esercitano il loro lavoro in fabbrica o a domicilio, indipendentemente dalle rispettive modalità di retribuzione.

Il CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere si trova a partire dal 1° gennaio 2018 nell'appendice 1 del CCL personale a prestito. Di seguito le disposizioni concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111) del CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere sono valide anche per i lavoratori prestati.

Articolo 1.1; CCL per il settore del prestito di personale

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12922

Se il presente contratto non viene disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza (31.12.2021), rimane in vigore per un ulteriore anno.

Articolo 1.22

Salari / salari minimi
12922
Salari minimi dal 1° gennaio 2024 (per il prestito di personale vale dal 11 aprile 2024)
Dipendenti non qualificati
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) dai 20 annni CHF 4'028.– Casi speciali vengono negoziati.
con 5 anni di esperienza CHF 4'272.– Casi speciali vengono negoziati.
Ginevra   CHF 4'459.–  
Giura/Giura bernese   CHF 3'810.– Durante i primi 3 mesi, riduzione salariale del 5% se si tratta del primo impiego nel settore dell'orologeria e microtecnica. Per giovani stagisti, scolari o studenti il cui impegno non supera i 2 mesi, -10%.
Neuchâtel dai 19 anni CHF 4'023.–  
Soletta /Basilea-Città/Basilea Campagna / Lengnau dai 19 anni e dopo 6 mesi d'impiego CHF 3'800.–  
Ticino Dal 01.01.2024 CHF 3'200.– A questo importo va aggiunto un contributo del datore di lavoro di CHF 120.– per i costi dell'assicurazione malattia.
Vallese   CHF 3'820.– Casi speciali vengono negoziati.
Vaud/Friburgo dai 19 anni CHF 3'962.– Casi speciali vengono negoziati.
 
Dipendenti qualificati
Cantoni/regioni Condizioni Salario Osservazioni
Berna (escl. Giura bernese) AFC 4 anni CHF 4'775.– Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare.
AFC 3 anni CHF 4'460.– Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare.
CFP 2 anni CHF 4'288.– Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare
Ginevra Qualificato A CHF 4'932.– AFC o diploma equivalente, dopo una formazione di 3 anni per l'attività esercitata.
Dopo 3 anni di pratica CHF 5'216.–  
Qualificato B CHF 4'600.– CFP di 2 anni per l'attività esercitata o senza AFP o diploma equivalente ma con almeno 2 anni di esperienza nell'attività esercitata.
Giura/Giura bernese AFC CHF 4'369.– Durante i primi 6 mesi, riduzione del 5% se è necessaria una formazione complementare.
Neuchâtel AFC 3 o 4 anni (oppure altre formazioni giudicata equivalenti dal SEFRI), dai 22 anni CHF 4'806.–  
Altri dipendenti qualificati, dai 22 anni (senza AFC o formazione giudicata equivalente dal SEFRI) CHF 4'364.–  
Soletta /Basilea-Città/Basilea Campagna/Lengnau AFC 4 anni, a partire dai 19 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 4'450.–  
AFC 3 anni, a partire dai 19 anni, dopo 6 mesi di contratto CHF 4'100.–  
CFP 2 anni, a partire dai 19 anni, dopo 6 mesi di contratt CHF 3'950.–  
Ticino Lavoratori qualificati con CFP e/o AFC CHF 3'759.–  
Vallese AFC 4 anni CHF 4'816.– Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo.
CFP 2 anni CHF 4'313.– Durante i primi 6 mesi, il salario può essere inferiore del 5% al massimo.
Vaud/Friburgo Qualificato A CHF 4'628.– Apprendistato con AFC di  3 o 4 anni o diploma equivalente per l'attività esercitata.
Qualificato B CHF 4'216.– Formazione tecnica teorica seguita da almeno 2 anni per l'attività esercitata, CFP di due anni.
 
Giovani / studenti / lavori estivi
Cantoni Condizioni Salario Osservazioni
Ginevra meno di 18 anni CHF 3'416.– Vacanze incluse. Riguarda gli studenti immatricolati in un istituto di formazione che lavorano durante le vacanze dell'istituto di formazione e per un massimo di 60 giorni consecutivi per anno civile.
dai 18 anni CHF 3'535.– Vacanze incluse. Riguarda gli studenti immatricolati in un istituto di formazione che lavorano durante le vacanze dell'istituto di formazione e per un massimo di 60 giorni consecutivi per anno civile.
dai 19 anni CHF 3'637.– Vacanze incluse. Riguarda gli studenti immatricolati in un istituto di formazione che lavorano durante le vacanze dell'istituto di formazione e per un massimo di 60 giorni consecutivi per anno civile.
Neuchâtel 15 / 16 anni CHF 2'816.– Si applica ai giovani / studenti con contratto di durata limitata; importo uguale al 70% del salario dei dipendenti non qualificati (CHF 4'023.–).
17 anni CHF 3'017.– Si applica ai giovani / studenti con contratto di durata limitata; importo uguale al 75% del salario dei dipendenti non qualificati (CHF 4'023.–).
dai 18 anni CHF 3'621.– Si applica ai giovani / studenti con contratto di durata limitata; importo uguale al 90% del salario dei dipendenti non qualificati (CHF 4'023.–).

Cantone di Neuchâtel 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 21.09 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 19.47 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Dal salario minimo legale sono esclusi i salari corrisposti nel contesto di rapporti di lavoro che rientrano in un contesto di formazione o integrazione professionale o riguardanti i giovani che lavorano durante le loro vacanze (lavori di vacanza).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo.
Sono esclusi dal salario minimo legale i giovani d'età inferiore ai 18 anni, gli apprendisti e i tirocinanti nell'ambito della formazione scolastica o professionale prevista dalla legislazione cantonale o federale. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articoli 17.2; salari minimi 2024; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève

Categorie salariali
12922

I salari minimi vengono fissati per le categorie di personale seguenti:

  • dipendenti non qualificati.
  • dipendenti qualificati.

Articolo 17.2

Aumento salariale
12922
Per informazione

Ogni anno le parti contraenti fissano i salari minimi del presente CCL. In linea di principio, tali trattative si svolgono successivamente a quelle riguardanti la compensazione del rincaro, su richiesta della parte più diligente.

Articolo 17.2

Tredicesima mensilità
12922

I dipendenti assoggettati al contratto collettivo di lavoro, dipendenti a domicilio compresi, ricevono una tredicesima mensilità.

Articolo 19.1

Assegni per i figli
12922
Tipo degli assegni Montante
Assegni per i figli (in Svizzera e all'estero) CHF 200.– mensili per ciascun figlio
Assegni di formazione professionale CHF 250.– mensili, versati fino al compimento del 25° anno di età
Assegni complementari per i figli/assegni complementari di formazione professionale CHF 82.50 il mese
Assegni di nascita CHF 1'000.–


Sono fatte salve le norme cantonali più favorevoli.

Articolo 20

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
12922

Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4

Lavoro a turni
12922

Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4

Servizio di picchetto
12922

Nel caso in cui un’azienda decida di elaborare, per l’intera azienda o parte di essa, un concetto di produzione che preveda il lavoro continuato, il lavoro a turni, il lavoro notturno o analoghi sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che derogano al normale orario di lavoro, tali orari devono essere oggetto di un accordo negoziato tra l’azienda, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati.

Sono fatte salve le disposizioni legali riguardanti la protezione dei dipendenti in caso di lavoro a turni, lavoro continuato o lavoro notturno nonché in caso di prolungamento della settimana lavorativa, servizio di picchetto o lavoro domenicale.

Articoli 14.2 fino a 14.4

Orario di lavoro
12922

La durata del lavoro settimanale contrattuale è di 40 ore.

Articolo 13.1

Lavoro straordinario / ore supplementari
12922

Il datore di lavoro e il/la dipendente decidono di comune accordo se

  • compensare le ore straordinarie richieste con un congedo di uguale durata, oppure se
  • retribuirle, a partire dalla prima ora, per i dipendenti che lavorano nella produzione, con un supplemento del 25%.

Questa disposizione non è applicabile alle ore di compensazione ai sensi dell'art. 11 LL.

Articolo 13.2 cpv. 2 e 3

Vacanze
12922
Categoria d'età settimane di vacanza
Sino al compimento del 17° anno d'età almeno 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d'età almeno 6 settimane
A partire dal compimento del 20° anno d'età almeno 5 settimane
A partire dal compimento del 50° anno d'età almeno 6 settimane


Gli apprendisti che si preparano ad un attestato federale di capacità o ad un certificato federale di formazione pratica hanno diritto a:

  • sette settimane di vacanza durante il 1° anno d’apprendistato;
  • sei settimane di vacanza a partire dal 2° anno d’apprendistato.

La settimana di sport nell’ambito di Gioventù e Sport rientra nelle settimane di vacanza sopra menzionate.

Ai dipendenti di età sino a 30 anni viene concessa un’ulteriore settimana di vacanza non retribuita per le attività giovanili extrascolastiche ai sensi dell’art. 329e CO. Tale settimana non viene retribuita.

Articolo 15.3

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12922
Assenze giustificate congedi retribuiti
Matrimonio del dipendente 2 giorni, indipendentemente dalla data del matrimonio
Decesso di un coniuge, di un figlio o dei genitori fino a 3 giorni
Decesso dei suoceri, di un fratello o di una sorella: qualora tali persone vivessero nell’economia domestica del dipendente fino a 3 giorni
in caso contrario fino ad 1 giorno
Trasloco, a condizione che il trasloco non sia legato ad un cambio di datore di lavoro 1 giorno per anno civile
Ispezione delle armi Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento 0.5 giornata
Se la lontananza del luogo dell’ispezione militare sia tale da impedire al dipendente di ritornare al proprio posto di lavoro il giorno stesso 1 giorno
Cure al proprio coniuge, ai membri della propria famiglia in linea diretta e ai fratelli e alle sorelle che vivono nella sua economia domestica fino a 3 giorni


Articoli 23.2.1 e 25

Giorni festivi retribuiti
12922

I giorni festivi pagati sono nove e includono obbligatoriamente il 1° agosto;
tali giorni vengono fissati nel rispetto delle legislazioni cantonali e delle usanze regionali.

Laddove il 1° maggio non sia un giorno festivo, è comunque un giorno non lavorativo.

I dipendenti con salario orario percepiscono il salario corrispondente al loro normale orario di lavoro. A tal fine viene considerato il salario medio percepito negli ultimi tre mesi.

I dipendenti a domicilio percepiscono un salario equivalente a 1/65 del salario lordo totale percepito nei tre mesi precedenti il giorno festivo.

Articolo 16

Congedo di formazione
12922

I dipendenti con tre anni di presenza continuativa in un’azienda o all’interno di uno stesso gruppo aziendale hanno diritto ad un congedo retribuito di formazione continua di una durata massima di tre giorni annui. Il suddetto congedo è concesso a condizione che la formazione seguita riguardi l’ambito professionale o le lingue utili all’esercizio della professione.

Il datore di lavoro deve esprimere il proprio consenso sul contenuto dei corsi e la data dell’assenza. In particolare, l’assenza non deve intralciare la normale attività aziendale.

Articolo 26.2

 

Malattia
12922

100% del salario durante:

Anni di servizio periodo
Nel primo anno di servizio 1 mese
Dopo un anno di servizio 2 mesi
Dopo tre anni di servizio 3 mesi
Dopo otto anni di servizio 4 mesi
Dopo dieci anni di servizio 5 mesi
Dopo venti anni di servizio 6 mesi


nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia

Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.– mensili.

La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.

I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.– mensili.

Articoli 21 e 22.3

Infortunio
12922

100% del salario durante:

Anni di servizio periodo
Nel primo anno di servizio 1 mese
Dopo un anno di servizio 2 mesi
Dopo tre anni di servizio 3 mesi
Dopo otto anni di servizio 4 mesi
Dopo dieci anni di servizio 5 mesi
Dopo venti anni di servizio 6 mesi


nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi conteggiati a partire dall’inizio dell’incapacità lavorativa per malattia/infortunio. Il diritto al salario decade quando è stato esaurito e quando il dipendente non ha ripreso il lavoro.

Assicurazione collettiva: indennità giornaliera dell’80% del salario lordo (compresa la tredicesima mensilità) almeno 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni.

Partecipazione padronale alle spese dell'assicurazione malattia

Il dipendente assicurato per le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere ha diritto ad una partecipazione padronale di CHF 175.– mensili.

La partecipazione padronale è dimezzata per i dipendenti che per loro scelta effettuano un orario inferiore al 50% dell’orario normale dell’azienda.

I dipendenti a domicilio ricevono un contributo padronale corrispondente al 2,1% del loro salario fino al raggiungimento di CHF 175.– mensili.

Articoli 21 e 22.3

Congedo maternità / paternità / parentale
12922
Congedo di maternità

100% del salario,

  • o sedici settimane di congedo di maternità retribuito, anche nel caso in cui la dipendente non riprenda più il lavoro. In questo caso, tuttavia, la dipendente deve avvertire l’azienda entro 30 giorni dal parto. In caso contrario le vengono versate solo le indennità federali di maternità. In caso di comunicazione tardiva, il rapporto di lavoro cessa alla scadenza del congedo di maternità ridotto; il saldo delle vacanze va retribuito in contanti.
  • o diciotto settimane di congedo di maternità retribuito se, entro 30 giorni dal parto, s’impegna per iscritto a non rescindere il rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi alla fine del congedo di maternità prolungato. All’occorrenza il datore di lavoro ha il diritto di esigere la restituzione della prestazione percepita in eccesso.
Congedo di nascita per i padri
  • nascita del primo figlio : 5 giorni
  • a partire dal secondo figlio o in caso di nascite multiple : 10 giorni.

Questi 5 o 10 giorni possono essere frazionati nel mese successivo al giorno della nascita.

Congedo di adozione

10 settimane consecutive, 100% del salario (a condizione che la durata del rapporto di lavoro sia stata di almeno dieci mesi alla data del collocamento in famiglia del bambino, che il bambino adottato ha un’età inferiore ai sei anni compiuti e che non è figlio dell’altro coniuge.

Congedo educativo

3 - 12 mesi di congedo educativo non retribuito su richiesta del dipendente, a condizione che al momento della richiesta il dipendente sia stato assunto nell’azienda da almeno un anno.

Articoli 23.1 e 23.2

Servizio militare / civile / di protezione civile
12922
Servizio Indennità
Scuola reclute:  
Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 75% del salario
Altri servizi d’istruzione:  
30 primi giorni 100% del salario
A partire dal 31° giorno:  
- Celibi senza obblighi di assistenza 50% del salario
- Coniugati o celibi con obblighi di assistenza 80% del salario
Corsi di ripetizione 100% del salario


Il servizio civile, il servizio di protezione civile, il servizio di Croce Rossa e il servizio di aiuto all’estero disposto dall’autorità federale sono equiparati al servizio militare obbligatorio.

Articolo 24

Regolamentazioni in materia di pensionamento
12922
Pensionamento modulare

Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:

  • dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.

Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato

Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:

  • dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.

Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.

L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.-- per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28

Pensionamento anticipato
12922
Pensionamento modulare

Nei due anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS, il dipendente ha diritto al pensionamento modulare. Il dipendente deve fare valere il proprio diritto almeno un anno prima che ne possa beneficiare. Il dipendente ha diritto al pensionamento modulare se vanta:

  • dieci anni di attività nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di attività su un totale di dodici anni in aziende affiliate.

Tali periodi precedono immediatamente il pensionamento modulare.

Pensionamento anticipato

Durante l’anno che precede l’età ordinaria del pensionamento AVS, il dipendente che cessa ogni attività lucrativa ha diritto ad una rendita ponte AVS nel caso in cui, al momento del primo versamento della rendita, conti:

  • dieci anni di servizio nell’azienda o nel gruppo oppure
  • dieci anni di servizio su un totale di dodici in aziende affiliate.

Il dipendente deve fare valere il proprio diritto presso il datore di lavoro almeno dodici mesi prima del momento in cui ne beneficia. In ogni caso il dipendente inoltra le proprie dimissioni nel rispetto dei termini legali o contrattuali.

L’importo della rendita ponte AVS è fissato a CHF 24'000.– per un anno. Nel caso in cui durante il periodo di riferimento la media del grado d’occupazione del dipendente sia stata inferiore al 100%, la rendita ponte viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 28

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12922
Prevhor (fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique)

Lo scopo della fondazione è consegnare i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari. Inoltre essa riceve, gestisce e versa un importo annuale destinato a coprire una parte dei costi di formazione professionale delle aziende affiliate e delle organizzazioni di dipendenti.

Per la durata del presente contratto la fondazione riceverà ogni anno dalla Convenzione padronale un importo di CHF 5’828’000.–, di cui CHF 4’828’000.– destinati ai certificati sindacali e padronali e CHF 1’000’000.– alla copertura die costi di formazione professionale.

I costi di formazione professionale sono ripartiti in Ragione di ¾ per le aziende affiliate e ¼ per le organizzazioni di dipendenti.

Articolo 3

Disposizioni antidiscriminazione
12922
Integrazione dei disabili

Le aziende devono prendere in esame con il massimo impegno possibile ogni possibilità volta ad integrare disabili negli uffici e nei reparti. L’integrazione avviene tenendo conto delle capacità lavorative di ogni singola persona, in collaborazione con la commissione del personale o la/il delegata/-o sindacale.

Articolo 10.5

Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
12922
Parità nei rapporti di lavoro

Le aziende non possono discriminare i dipendenti in base al sesso, né direttamente né indirettamente, in particolare basandosi sul loro stato civile o sulla loro situazione familiare o, nel caso delle donne, sulla gravidanza.

Il divieto di ogni forma di discriminazione si applica in particolare nelle assunzioni, nell’attribuzione dei compiti, nell’organizzazione delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nel perfezionamento professionali, nella promozione e nella rescissione dei rapporti di lavoro.

Non costituiscono forme di discriminazione i provvedimenti adeguati volti a promuovere l’effettiva parità tra donne e uomini.

Le parti incoraggiano il ricorso agli strumenti che permettono di eliminare le differenze salariali non spiegabili da fattori quali l’età, l’anzianità di servizio, la formazione, la funzione e il rendimento.

Articolo 8

Molestie sessuali
12922
Molestie sessuali

Per molestia sessuale si intende ogni comportamento importuno di carattere sessuale o ogni altro comportamento basato sull’appartenenza sessuale, che arrechi affronto alla dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, promettere vantaggi, imporre coercizioni o esercitare su una persona pressioni di qualsiasi tipo allo scopo di ottenere da essa favori di natura sessuale.

Articolo 9.2

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12922

L’azienda designa un coordinatore della sicurezza. Il coordinatore della sicurezza dà impulso al processo di tutela della salute sul lavoro e consiglia la direzione e il personale nell’elaborazione e nell’applicazione dei relativi provvedimenti. Il coordinatore della sicurezza comunica altresì le direttive e le decisioni adottate dalla direzione in materia.

Molestie morali (mobbing) e professionali

Per molestia morale e professionale si intende ogni comportamento unilaterale di abuso manifestato in modo grave e ripetitivo, in particolare attraverso comportamenti, parole, azioni, gesti e scritti atti a recare affronto alla personalità, alla dignità o alla salute di una persona, a mettere in pericolo il suo lavoro, ad ottenere un vantaggio professionale o a degradare in modo manifesto l’ambiente di lavoro.

Articoli 9.1 e 10.2

Apprendisti
12922
Subordinazione CCL

Gli apprendisti non sono sottoposti a questo CCL. Ma l'applicazione delle disposizione del CCL su: le vacanze, il servizio militare, la malattia e infortunio, la protezione della maternità e della famiglia è obbligatoria. Si raccomanda di applicare un statuto particolare agli apprendisti.

Retribuzione mensile degli apprendisti
Anno Salario: % del salario mensile mediano orologiero
1° anno 10-15%
2° anno 15-20%
3° anno 20-25%
4° anno 25-30%

Vacanze
Chi Vacanze
Apprendisti, 1° anno 7 settimane
Apprendisti, a partire del 2° anno 6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita 1 settimana


Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:

  • le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
  • il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO

Giovani dipendenti
12922

Vacanze
Chi Vacanze
Sino al compimento del 17° anno d’età 7 settimane
Sino al compimento del 20° anno d’età 6 settimane
vacanza giovanili (di età sino a 30 anni, per attività giovanili volontaria) non retribuita 1 settimana


Al momento della prima entrata in servizio, i giovani che hanno terminato l’apprendistato o la scuola hanno diritto a:

  • le vacanze corrispondenti al periodo di chiusura generale dell’azienda, nel caso in cui l’entrata in servizio sia precedente al citato periodo;
  • il diritto completo alle vacanze per l’anno seguente, nel caso in cui l’entrata in servizio sia immediatamente successiva al periodo di chiusura generale delle aziende che applicano l’anno orologiero.

Articoli 15.3, 15.10, 17, 29 (statuto degli apprendisti); Art. 329e CO

Termini di disdetta
12922

Il periodo di prova dura un mese. Previo accordo scritto, può essere prolungato fino a tre mesi.

Anni di servizio Termine della disdetta
1° anno 1 mese
A partire del 2° anno 2 mesi
A partire del 10° anno 3 mesi


Articolo 7.2

Protezione contro il licenziamento
12922

Al termine del periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro nei seguenti periodi:

  • nel corso dei primi 56 giorni di malattia o infortunio nel primo anno di servizio. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di malattia sopravvenuta dopo la pronuncia del licenziamento;
  • nel corso dei primi 112 giorni di malattia o infortunio dal 2° al 5° anno di servizio;
  • nel corso dei primi 180 giorni di malattia o infortunio dal 6° anno di servizio;
  • nel corso dei primi 720 giorni d’incapacità lavorativa dal 10° anno di servizio.

Articolo 12.2

Rappresentanza dei lavoratori
12922

Sindacato Unia

Informazione

Esiste anche un CCL con il syndicato Syna (vedi "documenti e link").

Rappresentanza dei datori di lavoro
12922

Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera

Fondo paritetico
12922

Fondazione di previdenza delle Industrie orologiera e microtecnica svizzere (PREVHOR):

  • La fondazione consegna i certificati Prevhor ai lavoratori beneficiari.
  • Incoraggiamento per la formazione professionale.

Articolo 3

Compiti organi paritetici
12922

Il controllo della corretta applicazione del presente contratto è di competenza del segretario padronale e del segretario Unia interessati.

Il controllo è istituito secondo le seguenti modalità:

  • le organizzazioni padronali vigilano, mediante i propri iscritti, sull’applicazione delle disposizioni del contratto;
  • qualora il sindacato Unia si ritenga in diritto di dubitare della corretta applicazione delle disposizioni in vigore, può richiedere all’organizzazione padronale di effettuare un controllo.

Articolo 1.9

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12922

Le infrazioni commesse contro il presente contratto:

  •  da parte di aziende associate ad organizzazioni padronali, sono suscettibili di una sanzione contrattuale minima di CHF 500.– e massima di CHF 10’000.– per ciascuna azienda.
  • da dipendenti, sono suscettibili di una sanzione contrattuale che va da CHF 50.– a CHF 500.– per ciascun dipendente fino ad un massimo di CHF 10’000.– per ciascun caso.

In caso di recidiva, le suddette sanzioni possono essere raddoppiate.

Articolo 1.19

Congedo per partecipare alle attività sindacali
12922

Qualora il sindacato Unia richieda la partecipazione di dipendenti nella propria commissione per le trattative, nei suoi gruppi di lavoro e sotto-commissioni, nonché nelle commissioni paritetiche, il datore di lavoro concede ai dipendenti interessati i congedi necessari.

Il datore di lavoro concede altresì i congedi necessari ai dipendenti eletti alla carica di delegati alla Conferenza professionale dell’industria orologiera e all’Assemblea del settore Industria del sindacato Unia (in principo 1 giorno l’anno).

I suddetti congedi sono retribuiti e non possono essere detratti né dalle vacanze né dalle prestazioni previste dall’art. 324a CO e dalle corrispondenti norme del contratto.

Articolo 5

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
12922
Commissione del personale

In ogni azienda con oltre 50 dipendenti viene istituita una Commissione del personale e sottoposto a un regolamento. La commissione rappresenta e difende gli interessi morali e materiali dei dipendenti nei confronti della direzione, ad eccezione dei problemi e delle controversie derivanti dai CCL. Il tempo dedicato alle sedute viene retribuito sino ad un massimo di quattro ore mensili, nella misura in cui tali sedute rientrino nel normale orario di lavoro dell’azienda.

Articoli 4.1 a 4.3

Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
12922
Commissione del personale

I membri delle commissioni del personale non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività in qualità di membri della commissione, fatta eccezione per i casi di abuso.

Delegati sindacale

I delegati sindacali titolare e i loro aggiunti non possono essere licenziati per motivi attinenti alla loro attività di delegati sindacali; è fatta eccezione per i casi d’abuso, che sono discussi in via preliminare tra i segretari padronali, i segretari sindacali e la direzione dell’azienda.

Libertà d’associazione

La libertà d’associazione del personale è garantita sia in Svizzera, sia nelle succursali delle aziende svizzere dislocate all’estero. In particolare, non può essere adottato nessun provvedimento, sotto alcuna forma, nei confronti dei dipendenti a causa delle loro appartenenze ad un sindacato.

Articoli 1.4 e 4

Piani sociali
12922

In caso di licenziamenti per cause economiche, di chiusura e di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro, il segretario padronale e il segretario del sindacato Unia interessati predispongono, di comune accordo e per ogni singolo caso, un documento contenente tutti i provvedimenti economici e sociali riguardanti i dipendenti interessati e le relative misure adottate.

Quando non è possibile definire le prestazioni a causa di un concordato con abbandono dell’attivo o di un fallimento dell’azienda, i dipendenti di età pari o superiore a 55 anni hanno diritto ad un’indennità supplementare pari a due mesi di salario.

Qualora i licenziamenti per cause economiche siano inevitabili, le parti contraenti convengono di tenere equamente conto dei criteri sociali definiti di comune accordo. I casi di rigore saranno esaminati con particolare riguardo.

Articoli 6.3 e 6.4

Procedure di conciliazione e arbitrato
12922
Grado Istituzione competente
1° grado Segretari padronale e segretari Unia interessati
2° grado Mediatori regionale competente
3° grado Tribunale arbitrale


Articoli 1.9 a 1.14

Obbligo della pace
12922

Al fine di prevenire conflitti sociali pregiudizievoli agli interessi del Paese e delle popolazioni interessate dal presente CCL, durante il periodo di validità del presente contratto la Convenzione padronale, le organizzazioni padronali e i loro membri da una parte e il sindacato Unia e i suoi affiliati dall’altra, evitano ogni azione suscettibile di pregiudicare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare le parti contraenti si impegnano ad evitare il ricorso ad ogni forma di serrata e di sciopero.

Articolo 1.3

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