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Il calcolatore del salario minimo include ora il 2024 per la scelta dell'anno. (22.12.2023) / Modifica del calcolatore del salario minimo: secondo la CPC edilizia chi ottiene un diploma o ha già maturato sufficienti anni di esperienza prima del compimento di 24 anni, lo stipendio deve comunque già essere inserito nella fascia dei quadri “addetti alla pianificazione" (30.11.2023) / Nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023.Kurzinfo Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Kurzinfo Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Kurzinfo Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Örtlicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino e del Moesano.
Articolo 1
Örtlicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino e del Moesano.
Articolo 1
Örtlicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino si applica su tutto il territorio del Cantone Ticino e del Moesano.
Articolo 1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
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Betrieblicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Betrieblicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Persönlicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Persönlicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Persönlicher Geltungsbereich
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Articolo 21
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Articolo 21
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Articolo 21
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritectica Cantonale
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Ticino
Segretariato sindacale sezionale Sopraceneri
Viale Stazione 33
Casella postale 2599
6501 Bellinzona
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
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Löhne / Mindestlöhne
In generale
A complemento di quanto sancito agli art. 17 segg. CCL CH, i salari minimi contrattuali sono riportati nell’appendice 2, parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro.
Salari mensili
Il sistema del salario mensile è mantenuto in forma obbligatoria.
Il salario mensile netto deve essere corrisposto per i dodici mesi dell’anno, ritenuto che un eventuale conguaglio deve essere effettuato solo a fine dicembre.
Il coefficiente di tramutazione del salario orario in annuale è di 2320 (per tutta la durata contrattuale).
Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.
Per ottenere il salario annuale si moltiplica il salario orario per il coefficiente, da inizio 2022, pari a 2320.
Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per i giorni festivi (3.58%), vacanze (9.7% rispettivamente 12.07%) e tredicesima mensilità (8.33%).
Salari orari minimi in CHF in vigore dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 8 giugno 2023)
Conformemente a quanto previsto dall’appendice I del CCL CH, per la determinazione dei salari minimi delle classi salariali dei lavoratori qualificati (lavoratori qualificati, posatori specializzati, posatori, ausiliari e quadri) si considerano in primo luogo gli anni di esperienza professionale.
Età / anni di esperienza professionale | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|
Qualificati | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 24.15 | 4’309.85 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 25.25 | 4’506.15 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 26.40 | 4’711.40 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 27.80 | 4’961.25 | |
da 24 anni | CHF 29.15 | 5’202.15 | |
Posatore specializzato | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 25.55 | 4’559.70 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 26.75 | 4’773.85 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 27.90 | 4'979.10 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 29.40 | 5’246.80 | |
da 24 anni | CHF 30.90 | 5’514.45 | |
Posatore | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 24.85 | 4’434.80 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 26.– | 4’640.– | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 27.15 | 4’845.25 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 28.60 | 5'104.– | |
da 24 anni | CHF 30.– | 5’353.85 | |
Ausiliari/CFP | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 20.35 | 3’631.70 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 21.05 | 3’756.60 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 22.– | 3’926.15 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 22.90 | 4’086.80 | |
da 24 anni | CHF 23.85 | 4’256.30 | |
Quadri (addetto alla pianificazione) | |||
da 24 anni | CHF 30.65 | 5’469.85 |
Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo è l’età. In quest’ultima ipotesi il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata. Esempio: coloro che compiono 23 anni il 17 settembre (“qualificati”) percepiranno CHF 25.80 l’ora a partire dal 1° gennaio del medesimo anno.
Di contro, per le restanti categorie si considera ancora unicamente l’età del lavoratore.
Età / anni di esperienza professionale | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|
Aiuto posatore | fino a 20 anni | CHF 20.55 | 3’667.40 |
21 anni | CHF 21.80 | 3’890.45 | |
22 anni | CHF 23.05 | 4’113.55 | |
23 anni | CHF 24.30 | 4’336.60 | |
24 anni | CHF 25.60 | 4’568.60 | |
Manovale | fino a 20 anni | CHF 20.20 | 3’604.90 |
21 anni | CHF 20.65 | 3’685.25 | |
22 anni | CHF 21.05 | 3’756.60 | |
23 anni | CHF 21.50 | 3’836.90 | |
24 anni | CHF 23.05 | 4’113.55 |
Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.
Salario minimo cantonale
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per la industria dei prodotti in legno (senza mobili) (NOGA 16) è di CHF 19.05 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.59 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore della fabbricazione di mobili (NOGA 31), il salario minimo legale è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° dicembre 2021, il salario minimo legale per la industria dei prodotti in legno (senza mobili) (NOGA 16) è di CHF 19.18 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.71 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore della fabbricazione di mobili (NOGA 31), il salario minimo legale è di CHF 19.05 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.59 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Stipendi degli apprendisti
Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.
Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.
Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:
Apprendisti AFC | 1° anno | CHF 400.– |
---|---|---|
2° anno | CHF 800.– | |
3° anno | CHF 1'200.– | |
4° anno esame intermedio superato | CHF 1'700.– | |
4° anno esame intermedio non superato | CHF 1'200.– | |
Apprendisti CFP | 1° anno | CHF 400.– |
2° anno | CHF 800.– |
Articoli 3.1 e 4; Appendici 2 e 3; Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022; Accordo salariale 2023: articolo C
Löhne / Mindestlöhne
In generale
A complemento di quanto sancito agli art. 17 segg. CCL CH, i salari minimi contrattuali sono riportati nell’appendice 2, parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro.
Salari mensili
Il sistema del salario mensile è mantenuto in forma obbligatoria.
Il salario mensile netto deve essere corrisposto per i dodici mesi dell’anno, ritenuto che un eventuale conguaglio deve essere effettuato solo a fine dicembre.
Il coefficiente di tramutazione del salario orario in annuale è di 2320 (per tutta la durata contrattuale).
Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.
Per ottenere il salario annuale si moltiplica il salario orario per il coefficiente, da inizio 2022, pari a 2320.
Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per i giorni festivi (3.58%), vacanze (9.7% rispettivamente 12.07%) e tredicesima mensilità (8.33%).
Salari orari minimi in CHF in vigore dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 8 giugno 2023)
Conformemente a quanto previsto dall’appendice I del CCL CH, per la determinazione dei salari minimi delle classi salariali dei lavoratori qualificati (lavoratori qualificati, posatori specializzati, posatori, ausiliari e quadri) si considerano in primo luogo gli anni di esperienza professionale.
Età / anni di esperienza professionale | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|
Qualificati | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 24.15 | 4’309.85 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 25.25 | 4’506.15 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 26.40 | 4’711.40 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 27.80 | 4’961.25 | |
da 24 anni | CHF 29.15 | 5’202.15 | |
Posatore specializzato | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 25.55 | 4’559.70 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 26.75 | 4’773.85 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 27.90 | 4'979.10 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 29.40 | 5’246.80 | |
da 24 anni | CHF 30.90 | 5’514.45 | |
Posatore | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 24.85 | 4’434.80 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 26.– | 4’640.– | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 27.15 | 4’845.25 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 28.60 | 5'104.– | |
da 24 anni | CHF 30.– | 5’353.85 | |
Ausiliari/CFP | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 20.35 | 3’631.70 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 21.05 | 3’756.60 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 22.– | 3’926.15 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 22.90 | 4’086.80 | |
da 24 anni | CHF 23.85 | 4’256.30 | |
Quadri (addetto alla pianificazione) | |||
da 24 anni | CHF 30.65 | 5’469.85 |
Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo è l’età. In quest’ultima ipotesi il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata. Esempio: coloro che compiono 23 anni il 17 settembre (“qualificati”) percepiranno CHF 25.80 l’ora a partire dal 1° gennaio del medesimo anno.
Di contro, per le restanti categorie si considera ancora unicamente l’età del lavoratore.
Età / anni di esperienza professionale | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|
Aiuto posatore | fino a 20 anni | CHF 20.55 | 3’667.40 |
21 anni | CHF 21.80 | 3’890.45 | |
22 anni | CHF 23.05 | 4’113.55 | |
23 anni | CHF 24.30 | 4’336.60 | |
24 anni | CHF 25.60 | 4’568.60 | |
Manovale | fino a 20 anni | CHF 20.20 | 3’604.90 |
21 anni | CHF 20.65 | 3’685.25 | |
22 anni | CHF 21.05 | 3’756.60 | |
23 anni | CHF 21.50 | 3’836.90 | |
24 anni | CHF 23.05 | 4’113.55 |
Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.
Salario minimo cantonale
In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per l'industria dei prodotti in legno (senza mobili) (NOGA 16) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore della fabbricazione di mobili (NOGA 31), il salario minimo legale è di CHF 19.54 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.04 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per l'industria dei prodotti in legno (senza mobili) (NOGA 16) è di CHF 19.05 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.59 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore della fabbricazione di mobili (NOGA 31), il salario minimo legale è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Stipendi degli apprendisti
Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.
Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.
Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:
Apprendisti AFC | 1° anno | CHF 400.– |
---|---|---|
2° anno | CHF 800.– | |
3° anno | CHF 1'200.– | |
4° anno esame intermedio superato | CHF 1'700.– | |
4° anno esame intermedio non superato | CHF 1'200.– | |
Apprendisti CFP | 1° anno | CHF 400.– |
2° anno | CHF 800.– |
Articoli 3.1 e 4; Appendici 2 e 3; Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022; Accordo salariale 2023: articolo C
Löhne / Mindestlöhne
In generale
A complemento di quanto sancito agli art. 17 segg. CCL CH, i salari minimi contrattuali sono riportati nell’appendice 2, parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro.
Salari mensili
Il sistema del salario mensile è mantenuto in forma obbligatoria.
Il salario mensile netto deve essere corrisposto per i dodici mesi dell’anno, ritenuto che un eventuale conguaglio deve essere effettuato solo a fine dicembre.
Il coefficiente di tramutazione del salario orario in annuale è di 2320 (per tutta la durata contrattuale).
Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.
Per ottenere il salario annuale si moltiplica il salario orario per il coefficiente, da inizio 2022, pari a 2320.
Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per i giorni festivi (3.58%), vacanze (9.7% rispettivamente 12.07%) e tredicesima mensilità (8.33%).
Salari orari minimi in CHF in vigore dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 8 giugno 2023)
Conformemente a quanto previsto dall’appendice I del CCL CH, per la determinazione dei salari minimi delle classi salariali dei lavoratori qualificati (lavoratori qualificati, posatori specializzati, posatori, ausiliari e quadri) si considerano in primo luogo gli anni di esperienza professionale.
Età / anni di esperienza professionale | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|
Qualificati | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 24.15 | 4’309.85 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 25.25 | 4’506.15 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 26.40 | 4’711.40 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 27.80 | 4’961.25 | |
da 24 anni | CHF 29.15 | 5’202.15 | |
Posatore specializzato | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 25.55 | 4’559.70 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 26.75 | 4’773.85 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 27.90 | 4'979.10 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 29.40 | 5’246.80 | |
da 24 anni | CHF 30.90 | 5’514.45 | |
Posatore | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 24.85 | 4’434.80 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 26.– | 4’640.– | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 27.15 | 4’845.25 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 28.60 | 5'104.– | |
da 24 anni | CHF 30.– | 5’353.85 | |
Ausiliari/CFP | 20 anni o 1° anno esperienza | CHF 20.35 | 3’631.70 |
21 anni o 2° anno esperienza | CHF 21.05 | 3’756.60 | |
22 anni o 3° anno esperienza | CHF 22.– | 3’926.15 | |
23 anni o 4° anno esperienza | CHF 22.90 | 4’086.80 | |
da 24 anni | CHF 23.85 | 4’256.30 | |
Quadri (addetto alla pianificazione) | |||
da 24 anni | CHF 30.65 | 5’469.85 |
Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo è l’età. In quest’ultima ipotesi il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata. Esempio: coloro che compiono 23 anni il 17 settembre (“qualificati”) percepiranno CHF 25.80 l’ora a partire dal 1° gennaio del medesimo anno.
Di contro, per le restanti categorie si considera ancora unicamente l’età del lavoratore.
Età / anni di esperienza professionale | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|
Aiuto posatore | fino a 20 anni | CHF 20.55 | 3’667.40 |
21 anni | CHF 21.80 | 3’890.45 | |
22 anni | CHF 23.05 | 4’113.55 | |
23 anni | CHF 24.30 | 4’336.60 | |
24 anni | CHF 25.60 | 4’568.60 | |
Manovale | fino a 20 anni | CHF 20.20 | 3’604.90 |
21 anni | CHF 20.65 | 3’685.25 | |
22 anni | CHF 21.05 | 3’756.60 | |
23 anni | CHF 21.50 | 3’836.90 | |
24 anni | CHF 23.05 | 4’113.55 |
Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.
Salario minimo cantonale
In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
A partire dal 1° dicembre 2023, il salario minimo legale per l'industria dei prodotti in legno (senza mobili) (NOGA 16) è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore della fabbricazione di mobili (NOGA 31), il salario minimo legale è di CHF 19.54 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.04 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° dicembre 2022, il salario minimo legale per l'industria dei prodotti in legno (senza mobili) (NOGA 16) è di CHF 19.05 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 17.59 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Per il settore della fabbricazione di mobili (NOGA 31), il salario minimo legale è di CHF 19.50 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.00 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.
Stipendi degli apprendisti
Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.
Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.
Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:
Apprendisti AFC | 1° anno | CHF 400.– |
---|---|---|
2° anno | CHF 800.– | |
3° anno | CHF 1'200.– | |
4° anno esame intermedio superato | CHF 1'700.– | |
4° anno esame intermedio non superato | CHF 1'200.– | |
Apprendisti CFP | 1° anno | CHF 400.– |
2° anno | CHF 800.– |
Articoli 3.1 e 4; Appendici 2 e 3; Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022; Accordo salariale 2023: articolo C
Lohnkategorien
Qualificati | Con attestato federale di capacità o riconosciuti dal datore di lavoro come qualificati. |
Posatore specializzato | Lavoratore qualificato costantemente occupato sui cantieri che dispone del diploma “montatore ASFM” o “montatore costruzione di finestre FFF-ASFMS”. |
Posatore | Lavoratori qualificati prevalentemente occupati sui cantieri. |
Ausiliari/CFP | Lavoratori non specializzati o con perfezionamento professionale “falegname CFP con formazione biennale”. |
Quadri (addetto alla pianificazione) | Cfr. art. 17 cpv. 3 lett. b CCL CH. |
Aiuto posatore | – |
Manovale | Lavoratori senza conoscenze professionali. Coloro che sono da più di due anni alle dipendenze della medesima ditta e che sono classificati “manovali” devono essere automaticamente inseriti alla classe salariale superiore “ausiliari”, evidentemente con il relativo adeguamento salariale. |
Appendice 2
Lohnkategorien
Qualificati | Con attestato federale di capacità o riconosciuti dal datore di lavoro come qualificati. |
Posatore specializzato | Lavoratore qualificato costantemente occupato sui cantieri che dispone del diploma “montatore ASFM” o “montatore costruzione di finestre FFF-ASFMS”. |
Posatore | Lavoratori qualificati prevalentemente occupati sui cantieri. |
Ausiliari/CFP | Lavoratori non specializzati o con perfezionamento professionale “falegname CFP con formazione biennale”. |
Quadri (addetto alla pianificazione) | Cfr. art. 17 cpv. 3 lett. b CCL CH. |
Aiuto posatore | – |
Manovale | Lavoratori senza conoscenze professionali. Coloro che sono da più di due anni alle dipendenze della medesima ditta e che sono classificati “manovali” devono essere automaticamente inseriti alla classe salariale superiore “ausiliari”, evidentemente con il relativo adeguamento salariale. |
Appendice 2
Lohnkategorien
Qualificati | Con attestato federale di capacità o riconosciuti dal datore di lavoro come qualificati. |
Posatore specializzato | Lavoratore qualificato costantemente occupato sui cantieri che dispone del diploma “montatore ASFM” o “montatore costruzione di finestre FFF-ASFMS”. |
Posatore | Lavoratori qualificati prevalentemente occupati sui cantieri. |
Ausiliari/CFP | Lavoratori non specializzati o con perfezionamento professionale “falegname CFP con formazione biennale”. |
Quadri (addetto alla pianificazione) | Cfr. art. 17 cpv. 3 lett. b CCL CH. |
Aiuto posatore | – |
Manovale | Lavoratori senza conoscenze professionali. Coloro che sono da più di due anni alle dipendenze della medesima ditta e che sono classificati “manovali” devono essere automaticamente inseriti alla classe salariale superiore “ausiliari”, evidentemente con il relativo adeguamento salariale. |
Appendice 2
Lohnerhöhung
Aumenti salariali in vigore dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 8 giugno 2023)
Un aumento salariale generale di CHF 110.– per tutti i dipendenti assoggettati al CCL;
Un aumento salariale individuale di CHF 40.– per ogni dipendente di ogni azienda assoggettato al CCL. Ciascuna azienda può ripartire tale importo individualmente tra i propri dipendenti sulla base delle prestazioni, della qualità e della valutazione aziendale. Un’impresa con 4 dipendenti (4 x CHF 40.– = CHF 160.–) ad esempio potrebbe concedere a due dipendenti un aumento di CHF 80.– e non versarlo agli altri due.
Gli aumenti salariali già concessi dalle imprese nel 2022 (ad eccezione degli aumenti dei minimi salariali e degli scatti obbligatori previsti dalla tabella salariale per giovani in base alla loro all’esperienza o alla loro età) sono computabili ai suddetti incrementi salariali;
Per informazione
Eventuali aumenti salariali saranno definiti al momento opportuno dalle parti contraenti del CCL TI e successivamente comunicati alle aziende dalla Commissione paritetica.
Articolo 3.2; Accordo salariale 2023: articolo C
Lohnerhöhung
Aumenti salariali in vigore dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 8 giugno 2023)
Un aumento salariale generale di CHF 110.– per tutti i dipendenti assoggettati al CCL;
Un aumento salariale individuale di CHF 40.– per ogni dipendente di ogni azienda assoggettato al CCL. Ciascuna azienda può ripartire tale importo individualmente tra i propri dipendenti sulla base delle prestazioni, della qualità e della valutazione aziendale. Un’impresa con 4 dipendenti (4 x CHF 40.– = CHF 160.–) ad esempio potrebbe concedere a due dipendenti un aumento di CHF 80.– e non versarlo agli altri due.
Gli aumenti salariali già concessi dalle imprese nel 2022 (ad eccezione degli aumenti dei minimi salariali e degli scatti obbligatori previsti dalla tabella salariale per giovani in base alla loro all’esperienza o alla loro età) sono computabili ai suddetti incrementi salariali;
Per informazione
Eventuali aumenti salariali saranno definiti al momento opportuno dalle parti contraenti del CCL TI e successivamente comunicati alle aziende dalla Commissione paritetica.
Articolo 3.2; Accordo salariale 2023: articolo C
Lohnerhöhung
Aumenti salariali in vigore dal 1° gennaio 2023 (per il prestito di personale valevoli dal 8 giugno 2023)
Un aumento salariale generale di CHF 110.– per tutti i dipendenti assoggettati al CCL;
Un aumento salariale individuale di CHF 40.– per ogni dipendente di ogni azienda assoggettato al CCL. Ciascuna azienda può ripartire tale importo individualmente tra i propri dipendenti sulla base delle prestazioni, della qualità e della valutazione aziendale. Un’impresa con 4 dipendenti (4 x CHF 40.– = CHF 160.–) ad esempio potrebbe concedere a due dipendenti un aumento di CHF 80.– e non versarlo agli altri due.
Gli aumenti salariali già concessi dalle imprese nel 2022 (ad eccezione degli aumenti dei minimi salariali e degli scatti obbligatori previsti dalla tabella salariale per giovani in base alla loro all’esperienza o alla loro età) sono computabili ai suddetti incrementi salariali;
Per informazione
Eventuali aumenti salariali saranno definiti al momento opportuno dalle parti contraenti del CCL TI e successivamente comunicati alle aziende dalla Commissione paritetica.
Articolo 3.2; Accordo salariale 2023: articolo C
13. Monatslohn
Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.
Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per ... tredicesima mensilità (8.33%).
Articoli 4.4 e 4.6
13. Monatslohn
Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.
Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per ... tredicesima mensilità (8.33%).
Articoli 4.4 e 4.6
13. Monatslohn
Per ottenere il salario mensile va innanzitutto calcolato il salario annuale, che va poi diviso per 13 mensilità.
Per i lavoratori con attività irregolare e/o di durata inferiore a tre mesi è possibile versare un salario orario rivalutato con la percentuale per ... tredicesima mensilità (8.33%).
Articoli 4.4 e 4.6
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Schichtarbeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Schichtarbeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Schichtarbeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Pikettdienst
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Pikettdienst
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Pikettdienst
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Spesenentschädigung
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Spesenentschädigung
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Spesenentschädigung
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Normalarbeitszeit
La durata media settimanale del lavoro è fissata a 41½ ore da ripartire dal lunedì al venerdì.
La Commissione paritetica elabora ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale flessibile conformemente agli art. 8 segg. CCL CH.
Articolo 2
Normalarbeitszeit
La durata media settimanale del lavoro è fissata a 41½ ore da ripartire dal lunedì al venerdì.
La Commissione paritetica elabora ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale flessibile conformemente agli art. 8 segg. CCL CH.
Articolo 2
Normalarbeitszeit
La durata media settimanale del lavoro è fissata a 41½ ore da ripartire dal lunedì al venerdì.
La Commissione paritetica elabora ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale flessibile conformemente agli art. 8 segg. CCL CH.
Articolo 2
Überstunden / Überzeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Überstunden / Überzeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Überstunden / Überzeit
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Arbeitsvertrag
Lavoro su chiamata e a tempo parziale
Il lavoro su chiamata è proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista.
II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese.
Il datore di lavoro dovrà produrre trimestralmente alla Commissione paritetica copie delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni relative al pagamento del salario.
I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno essere autorizzati dalla Commissione paritetica.
Articolo 8
Arbeitsvertrag
Lavoro su chiamata e a tempo parziale
Il lavoro su chiamata è proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista.
II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese.
Il datore di lavoro dovrà produrre trimestralmente alla Commissione paritetica copie delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni relative al pagamento del salario.
I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno essere autorizzati dalla Commissione paritetica.
Articolo 8
Arbeitsvertrag
Lavoro su chiamata e a tempo parziale
Il lavoro su chiamata è proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista.
II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese.
Il datore di lavoro dovrà produrre trimestralmente alla Commissione paritetica copie delle buste paga e dei relativi bonifici bancari. Andranno inoltre rispettate le condizioni relative al pagamento del salario.
I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno essere autorizzati dalla Commissione paritetica.
Articolo 8
Ferien
A complemento di quanto sancito dagli art. 32 segg. CCL CH, la Commissione paritetica può stabilire uno o più periodi di vacanze obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato nella prima metà di agosto.
La decisione relativa al periodo delle vacanze collettive dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.
In deroga alle vacanze collettive, il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla Commissione paritetica almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze.
Articolo 7
Ferien
A complemento di quanto sancito dagli art. 32 segg. CCL CH, la Commissione paritetica può stabilire uno o più periodi di vacanze obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato nella prima metà di agosto.
La decisione relativa al periodo delle vacanze collettive dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.
In deroga alle vacanze collettive, il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla Commissione paritetica almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze.
Articolo 7
Ferien
A complemento di quanto sancito dagli art. 32 segg. CCL CH, la Commissione paritetica può stabilire uno o più periodi di vacanze obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato nella prima metà di agosto.
La decisione relativa al periodo delle vacanze collettive dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.
In deroga alle vacanze collettive, il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla Commissione paritetica almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze.
Articolo 7
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bezahlte Feiertage
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bezahlte Feiertage
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bezahlte Feiertage
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bildungsurlaub
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bildungsurlaub
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Bildungsurlaub
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Krankheit
In deroga all’obbligo di pagamento del salario in caso di malattia di cui all’art. 24 CCL CH, il datore di lavoro deve assicurare i suoi lavoratori per un’indennità giornaliera di malattia ai sensi dei successivi capoversi del presente articolo.
Le condizioni d’assicurazione dovranno rispettare le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e prevedere in ogni caso la possibilità di passaggio all’assicurazione individuale quando cessa il rapporto di lavoro.
La compagnia d’assicurazione verrà scelta, di comune accordo, dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il datore di lavoro informa ogni anno i lavoratori assicurati sull’andamento dell’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia. Il contratto collettivo di assicurazione deve essere stipulato con una cassa malati riconosciuta.
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile causa malattia un salario mensile netto pari a quello che il lavoratore avrebbe percepito lavorando normalmente. Non sono ammessi giorni di carenza, fatta eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella medesima azienda.
Per garantire il salario mensile netto in caso di malattia, il datore di lavoro deve stipulare:
- un’assicurazione malattia che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo a partire dal secondo giorno di inabilità al lavoro;
- un’assicurazione complementare che garantisca
- un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal secondo giorno d’inabilità al lavoro,
- un’indennità giornaliera del 90% del salario lordo per il giorno di carenza.
Il premio per l’assicurazione malattia e quella complementare è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso 5 dell’art. 24 CCL CH è data la facoltà al datore di lavoro di differire l’inizio delle prestazioni di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia. In casi eccezionali, la Commissione paritetica può concedere delle deroghe.
Se vi è un differimento delle prestazioni la perdita di guadagno è a carico del datore di lavoro.
Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
La durata del diritto al percepimento dell’indennità deve essere di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi; nel caso di tubercolosi, l’indennità deve essere concessa per 1800 giorni nell’arco di 7 anni consecutivi.
Se a causa di malattia l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni, il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.
Articolo 5
Krankheit
In deroga all’obbligo di pagamento del salario in caso di malattia di cui all’art. 24 CCL CH, il datore di lavoro deve assicurare i suoi lavoratori per un’indennità giornaliera di malattia ai sensi dei successivi capoversi del presente articolo.
Le condizioni d’assicurazione dovranno rispettare le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e prevedere in ogni caso la possibilità di passaggio all’assicurazione individuale quando cessa il rapporto di lavoro.
La compagnia d’assicurazione verrà scelta, di comune accordo, dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il datore di lavoro informa ogni anno i lavoratori assicurati sull’andamento dell’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia. Il contratto collettivo di assicurazione deve essere stipulato con una cassa malati riconosciuta.
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile causa malattia un salario mensile netto pari a quello che il lavoratore avrebbe percepito lavorando normalmente. Non sono ammessi giorni di carenza, fatta eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella medesima azienda.
Per garantire il salario mensile netto in caso di malattia, il datore di lavoro deve stipulare:
- un’assicurazione malattia che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo a partire dal secondo giorno di inabilità al lavoro;
- un’assicurazione complementare che garantisca
- un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal secondo giorno d’inabilità al lavoro,
- un’indennità giornaliera del 90% del salario lordo per il giorno di carenza.
Il premio per l’assicurazione malattia e quella complementare è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso 5 dell’art. 24 CCL CH è data la facoltà al datore di lavoro di differire l’inizio delle prestazioni di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia. In casi eccezionali, la Commissione paritetica può concedere delle deroghe.
Se vi è un differimento delle prestazioni la perdita di guadagno è a carico del datore di lavoro.
Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
La durata del diritto al percepimento dell’indennità deve essere di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi; nel caso di tubercolosi, l’indennità deve essere concessa per 1800 giorni nell’arco di 7 anni consecutivi.
Se a causa di malattia l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni, il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.
Articolo 5
Krankheit
In deroga all’obbligo di pagamento del salario in caso di malattia di cui all’art. 24 CCL CH, il datore di lavoro deve assicurare i suoi lavoratori per un’indennità giornaliera di malattia ai sensi dei successivi capoversi del presente articolo.
Le condizioni d’assicurazione dovranno rispettare le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e prevedere in ogni caso la possibilità di passaggio all’assicurazione individuale quando cessa il rapporto di lavoro.
La compagnia d’assicurazione verrà scelta, di comune accordo, dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il datore di lavoro informa ogni anno i lavoratori assicurati sull’andamento dell’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia. Il contratto collettivo di assicurazione deve essere stipulato con una cassa malati riconosciuta.
Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile causa malattia un salario mensile netto pari a quello che il lavoratore avrebbe percepito lavorando normalmente. Non sono ammessi giorni di carenza, fatta eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella medesima azienda.
Per garantire il salario mensile netto in caso di malattia, il datore di lavoro deve stipulare:
- un’assicurazione malattia che garantisca un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo a partire dal secondo giorno di inabilità al lavoro;
- un’assicurazione complementare che garantisca
- un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal secondo giorno d’inabilità al lavoro,
- un’indennità giornaliera del 90% del salario lordo per il giorno di carenza.
Il premio per l’assicurazione malattia e quella complementare è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso 5 dell’art. 24 CCL CH è data la facoltà al datore di lavoro di differire l’inizio delle prestazioni di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia. In casi eccezionali, la Commissione paritetica può concedere delle deroghe.
Se vi è un differimento delle prestazioni la perdita di guadagno è a carico del datore di lavoro.
Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
La durata del diritto al percepimento dell’indennità deve essere di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi; nel caso di tubercolosi, l’indennità deve essere concessa per 1800 giorni nell’arco di 7 anni consecutivi.
Se a causa di malattia l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni, il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.
Articolo 5
Unfall
Anche in caso d’infortunio il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile il salario mensile netto pari a quello che egli avrebbe percepito lavorando normalmente.
Poiché la SUVA riconosce l’80% del salario lordo, il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione complementare che garantisca:
- un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo dei giorni di carenza SUVA;
- un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal primo giorno di inabilità al lavoro per infortunio.
Il premio per la copertura di cui alle surriferite lettere a e b è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.
Se la SUVA riduce o rifiuta di concedere le prestazioni a causa di colpe nell’avvenimento infortunistico o a causa di pericoli eccezionali o di atti temerari, l’obbligo di prestazioni finanziarie da parte del datore di lavoro viene ridotto della stessa entità.
Se a causa d’infortunio l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.
Articolo 6
Unfall
Anche in caso d’infortunio il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile il salario mensile netto pari a quello che egli avrebbe percepito lavorando normalmente.
Poiché la SUVA riconosce l’80% del salario lordo, il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione complementare che garantisca:
- un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo dei giorni di carenza SUVA;
- un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal primo giorno di inabilità al lavoro per infortunio.
Il premio per la copertura di cui alle surriferite lettere a e b è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.
Se la SUVA riduce o rifiuta di concedere le prestazioni a causa di colpe nell’avvenimento infortunistico o a causa di pericoli eccezionali o di atti temerari, l’obbligo di prestazioni finanziarie da parte del datore di lavoro viene ridotto della stessa entità.
Se a causa d’infortunio l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.
Articolo 6
Unfall
Anche in caso d’infortunio il datore di lavoro deve garantire al lavoratore inabile il salario mensile netto pari a quello che egli avrebbe percepito lavorando normalmente.
Poiché la SUVA riconosce l’80% del salario lordo, il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione complementare che garantisca:
- un’indennità giornaliera dell’80% del salario lordo dei giorni di carenza SUVA;
- un’indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal primo giorno di inabilità al lavoro per infortunio.
Il premio per la copertura di cui alle surriferite lettere a e b è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.
Se la SUVA riduce o rifiuta di concedere le prestazioni a causa di colpe nell’avvenimento infortunistico o a causa di pericoli eccezionali o di atti temerari, l’obbligo di prestazioni finanziarie da parte del datore di lavoro viene ridotto della stessa entità.
Se a causa d’infortunio l’incapacità lavorativa dura più di tre giorni il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico.
Articolo 6
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Scopo dei contributi
Al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal presente CCL e di finanziare i compiti della Commissione paritetica, le parti contraenti costituiscono un Fondo paritetico oppure gli mettono a disposizione i mezzi necessari.
L’utilizzo di questi mezzi finanziari è destinato:
- a coprire le spese di applicazione e controllo del CCL (costi per il funzionamento della Commissione paritetica come pure delle organizzazioni esterne, spese sostenute dalle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);
- alle misure nell’ambito della sicurezza del lavoro e della protezione della salute;
- a promuovere la formazione professionale (spese dei corsi frequentati, perdita di salario a seguito della partecipazione a corsi);
- a mantenere e approfondire la collaborazione tra le parti contraenti;
- a sopperire agli oneri finanziari amministrativi derivanti dall’istituzione del Collegio arbitrale e dell’Arbitro unico.
Sull’utilizzo del contributo ai costi di esecuzione e di perfeziona-mento professionale la Commissione paritetica può emanare dei regolamenti.
Un’eventuale eccedenza derivante dal contributo ai costi di esecuzione può essere utilizzata solo come riserva per scopi sociali e generali della categoria dei lavoratori del settore della falegnameria.
Ammontare dei contributi
Il contributo ai costi d’esecuzione e del perfezionamento profes-sionale ammonta
a. a carico del datore di lavoro un contributo di base forfettario di CHF 240.– all’anno e di CHF 10.– al mese per ogni la-voratore;
b. a carico dei lavoratori CHF 24.– al mese.
Per aziende che non operano in continuazione all’interno dell’am-bito di validità territoriale il contributo di base è di Fr. 20.– al mese.
Per i membri delle federazioni contraenti, il contributo ai costi di esecuzione è compreso nella quota associativa.
Riscossione dei contributi
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati al CCL sono tenuti a versare alla Commissione paritetica i contributi paritetici. Ai fini del calcolo dei contributi personali ai sensi dell’articolo precedente è determinante la durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile. Il contributo ai costi d’esecuzione è dovuto per ogni singolo mese di assunzione.
I contributi dovuti devono essere versati dal datore di lavoro alla Commissione paritetica entro trenta giorni dalla fatturazione.
La Commissione paritetica fattura al datore di lavoro i contributi dovuti dai lavoratori. Il datore di lavoro detrae dal salario del lavoratore l’importo del contributo dovuto da quest’ultimo e lo versa alla Commissione paritetica.
Ogni azienda assoggettata al CCL deve trasmettere alla Com-missione paritetica un elenco con i nominativi dei lavoratori occupati e assoggettati al CCL, indicando segnatamente numero AVS, funzione, stipendio e indirizzo di ogni lavoratore. L’elenco dei lavoratori deve essere trasmesso, completo della relativa comunicazione, anche qualora i lavoratori siano occupati solo temporaneamente.
Se il datore di lavoro, malgrado due solleciti, tralascia la comunicazione prevista dalla presente disposizione o se non inserisce nell’elenco dei lavoratori un lavoratore assoggettato al CCL, egli è responsabile nei confronti della Commissione paritetica di tutti i contributi persi, retroattivamente per 5 anni. Inoltre, la Commissione paritetica può infliggergli una pena convenzionale.
Riguardo ai contributi versati, non sussiste un diritto di rimborso nei confronti del datore di lavoro. I lavoratori che ritengono di non dover versare il contributo, devono indirizzare le loro richieste di rimborso, motivate per iscritto, alla Commissione paritetica.
L’incasso dei contributi può essere stabilito in un particolare regolamento emanato dalla Commissione paritetica.
Articoli 10 – 12
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Scopo dei contributi
Al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal presente CCL e di finanziare i compiti della Commissione paritetica, le parti contraenti costituiscono un Fondo paritetico oppure gli mettono a disposizione i mezzi necessari.
L’utilizzo di questi mezzi finanziari è destinato:
- a coprire le spese di applicazione e controllo del CCL (costi per il funzionamento della Commissione paritetica come pure delle organizzazioni esterne, spese sostenute dalle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);
- alle misure nell’ambito della sicurezza del lavoro e della protezione della salute;
- a promuovere la formazione professionale (spese dei corsi frequentati, perdita di salario a seguito della partecipazione a corsi);
- a mantenere e approfondire la collaborazione tra le parti contraenti;
- a sopperire agli oneri finanziari amministrativi derivanti dall’istituzione del Collegio arbitrale e dell’Arbitro unico.
Sull’utilizzo del contributo ai costi di esecuzione e di perfeziona-mento professionale la Commissione paritetica può emanare dei regolamenti.
Un’eventuale eccedenza derivante dal contributo ai costi di esecuzione può essere utilizzata solo come riserva per scopi sociali e generali della categoria dei lavoratori del settore della falegnameria.
Ammontare dei contributi
Il contributo ai costi d’esecuzione e del perfezionamento profes-sionale ammonta
a. a carico del datore di lavoro un contributo di base forfettario di CHF 240.– all’anno e di CHF 10.– al mese per ogni la-voratore;
b. a carico dei lavoratori CHF 24.– al mese.
Per aziende che non operano in continuazione all’interno dell’am-bito di validità territoriale il contributo di base è di Fr. 20.– al mese.
Per i membri delle federazioni contraenti, il contributo ai costi di esecuzione è compreso nella quota associativa.
Riscossione dei contributi
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati al CCL sono tenuti a versare alla Commissione paritetica i contributi paritetici. Ai fini del calcolo dei contributi personali ai sensi dell’articolo precedente è determinante la durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile. Il contributo ai costi d’esecuzione è dovuto per ogni singolo mese di assunzione.
I contributi dovuti devono essere versati dal datore di lavoro alla Commissione paritetica entro trenta giorni dalla fatturazione.
La Commissione paritetica fattura al datore di lavoro i contributi dovuti dai lavoratori. Il datore di lavoro detrae dal salario del lavoratore l’importo del contributo dovuto da quest’ultimo e lo versa alla Commissione paritetica.
Ogni azienda assoggettata al CCL deve trasmettere alla Com-missione paritetica un elenco con i nominativi dei lavoratori occupati e assoggettati al CCL, indicando segnatamente numero AVS, funzione, stipendio e indirizzo di ogni lavoratore. L’elenco dei lavoratori deve essere trasmesso, completo della relativa comunicazione, anche qualora i lavoratori siano occupati solo temporaneamente.
Se il datore di lavoro, malgrado due solleciti, tralascia la comunicazione prevista dalla presente disposizione o se non inserisce nell’elenco dei lavoratori un lavoratore assoggettato al CCL, egli è responsabile nei confronti della Commissione paritetica di tutti i contributi persi, retroattivamente per 5 anni. Inoltre, la Commissione paritetica può infliggergli una pena convenzionale.
Riguardo ai contributi versati, non sussiste un diritto di rimborso nei confronti del datore di lavoro. I lavoratori che ritengono di non dover versare il contributo, devono indirizzare le loro richieste di rimborso, motivate per iscritto, alla Commissione paritetica.
L’incasso dei contributi può essere stabilito in un particolare regolamento emanato dalla Commissione paritetica.
Articoli 10 – 12
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Scopo dei contributi
Al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal presente CCL e di finanziare i compiti della Commissione paritetica, le parti contraenti costituiscono un Fondo paritetico oppure gli mettono a disposizione i mezzi necessari.
L’utilizzo di questi mezzi finanziari è destinato:
- a coprire le spese di applicazione e controllo del CCL (costi per il funzionamento della Commissione paritetica come pure delle organizzazioni esterne, spese sostenute dalle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);
- alle misure nell’ambito della sicurezza del lavoro e della protezione della salute;
- a promuovere la formazione professionale (spese dei corsi frequentati, perdita di salario a seguito della partecipazione a corsi);
- a mantenere e approfondire la collaborazione tra le parti contraenti;
- a sopperire agli oneri finanziari amministrativi derivanti dall’istituzione del Collegio arbitrale e dell’Arbitro unico.
Sull’utilizzo del contributo ai costi di esecuzione e di perfeziona-mento professionale la Commissione paritetica può emanare dei regolamenti.
Un’eventuale eccedenza derivante dal contributo ai costi di esecuzione può essere utilizzata solo come riserva per scopi sociali e generali della categoria dei lavoratori del settore della falegnameria.
Ammontare dei contributi
Il contributo ai costi d’esecuzione e del perfezionamento profes-sionale ammonta
a. a carico del datore di lavoro un contributo di base forfettario di CHF 240.– all’anno e di CHF 10.– al mese per ogni la-voratore;
b. a carico dei lavoratori CHF 24.– al mese.
Per aziende che non operano in continuazione all’interno dell’am-bito di validità territoriale il contributo di base è di Fr. 20.– al mese.
Per i membri delle federazioni contraenti, il contributo ai costi di esecuzione è compreso nella quota associativa.
Riscossione dei contributi
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati al CCL sono tenuti a versare alla Commissione paritetica i contributi paritetici. Ai fini del calcolo dei contributi personali ai sensi dell’articolo precedente è determinante la durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile. Il contributo ai costi d’esecuzione è dovuto per ogni singolo mese di assunzione.
I contributi dovuti devono essere versati dal datore di lavoro alla Commissione paritetica entro trenta giorni dalla fatturazione.
La Commissione paritetica fattura al datore di lavoro i contributi dovuti dai lavoratori. Il datore di lavoro detrae dal salario del lavoratore l’importo del contributo dovuto da quest’ultimo e lo versa alla Commissione paritetica.
Ogni azienda assoggettata al CCL deve trasmettere alla Com-missione paritetica un elenco con i nominativi dei lavoratori occupati e assoggettati al CCL, indicando segnatamente numero AVS, funzione, stipendio e indirizzo di ogni lavoratore. L’elenco dei lavoratori deve essere trasmesso, completo della relativa comunicazione, anche qualora i lavoratori siano occupati solo temporaneamente.
Se il datore di lavoro, malgrado due solleciti, tralascia la comunicazione prevista dalla presente disposizione o se non inserisce nell’elenco dei lavoratori un lavoratore assoggettato al CCL, egli è responsabile nei confronti della Commissione paritetica di tutti i contributi persi, retroattivamente per 5 anni. Inoltre, la Commissione paritetica può infliggergli una pena convenzionale.
Riguardo ai contributi versati, non sussiste un diritto di rimborso nei confronti del datore di lavoro. I lavoratori che ritengono di non dover versare il contributo, devono indirizzare le loro richieste di rimborso, motivate per iscritto, alla Commissione paritetica.
L’incasso dei contributi può essere stabilito in un particolare regolamento emanato dalla Commissione paritetica.
Articoli 10 – 12
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Lernende
Stipendi degli apprendisti
Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.
Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.
Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:
Apprendisti AFC | 1° anno | CHF 400.– |
---|---|---|
2° anno | CHF 800.– | |
3° anno | CHF 1'200.– | |
4° anno esame intermedio superato | CHF 1'700.– | |
4° anno esame intermedio non superato | CHF 1'200.– | |
Apprendisti CFP | 1° anno | CHF 400.– |
2° anno | CHF 800.– |
Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022
Lernende
Stipendi degli apprendisti
Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.
Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.
Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:
Apprendisti AFC | 1° anno | CHF 400.– |
---|---|---|
2° anno | CHF 800.– | |
3° anno | CHF 1'200.– | |
4° anno esame intermedio superato | CHF 1'700.– | |
4° anno esame intermedio non superato | CHF 1'200.– | |
Apprendisti CFP | 1° anno | CHF 400.– |
2° anno | CHF 800.– |
Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022
Lernende
Stipendi degli apprendisti
Le parti contraenti hanno deciso di escludere dal campo di applicazione personale le figure degli apprendisti (AFC/CFP). Ciò fa sì che questi vengono, già sin d’ora, esonerati dal pagamento del contributo professionale.
Le altre condizioni lavorative sancite dal CCL si applicano anche nei confronti degli apprendisti.
Ricordiamo che i salari minimi degli apprendisti non hanno subito alcuna variazione:
Apprendisti AFC | 1° anno | CHF 400.– |
---|---|---|
2° anno | CHF 800.– | |
3° anno | CHF 1'200.– | |
4° anno esame intermedio superato | CHF 1'700.– | |
4° anno esame intermedio non superato | CHF 1'200.– | |
Apprendisti CFP | 1° anno | CHF 400.– |
2° anno | CHF 800.– |
Apprendisti – Addendum al CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2022
Kündigungsfrist
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Kündigungsfrist
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Kündigungsfrist
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Kündigungsschutz
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Kündigungsschutz
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Kündigungsschutz
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Arbeitgebervertretung
Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino (ASFMS)
Arbeitgebervertretung
Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino (ASFMS)
Arbeitgebervertretung
Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino (ASFMS)
Paritätische Organe
Esecuzione in comune
Le parti contraenti del CCL convengono, ai sensi dell’articolo 357b CO, che è un loro comune diritto far rispettare il CCL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. A tal fine si provvederà all’insediamento di un’associazione, con sede a Bellinzona, denominata “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.
La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie ha l’incarico e il diritto di eseguire controlli nelle singole aziende per accertare se viene rispettato il CCL e di addebitare i costi di controllo a quelle aziende che, in base ai controlli effettuati, risultano aver violato le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.
La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie applicherà le direttive e i regolamenti emanati da essa come pure dalla Commissione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname di Zurigo.
Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie
Per l’interpretazione e l’applicazione del CCL è insediata una “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.
Essa sarà costituita nella forma di un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC e sarà composta da quattro membri e due supplenti rappresentanti dell’ASFMS sezione Ticino e da quattro membri e due supplenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL. Il funzionamento potrà essere stabilito da apposito regolamento.
Le decisioni in seno alla Commissione paritetica sono adottate a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio arbitrale.
La Commissione paritetica può costituire delle Sottocommissioni regionali, incaricate di svolgere attività di sorveglianza su suo mandato.
I membri ed i supplenti della Commissione paritetica o delle Sottocommissioni regionali sono tenuti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articoli 16, 17.1 – 17.2 e 17.3 - 17.5
Paritätische Organe
Esecuzione in comune
Le parti contraenti del CCL convengono, ai sensi dell’articolo 357b CO, che è un loro comune diritto far rispettare il CCL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. A tal fine si provvederà all’insediamento di un’associazione, con sede a Bellinzona, denominata “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.
La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie ha l’incarico e il diritto di eseguire controlli nelle singole aziende per accertare se viene rispettato il CCL e di addebitare i costi di controllo a quelle aziende che, in base ai controlli effettuati, risultano aver violato le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.
La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie applicherà le direttive e i regolamenti emanati da essa come pure dalla Commissione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname di Zurigo.
Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie
Per l’interpretazione e l’applicazione del CCL è insediata una “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.
Essa sarà costituita nella forma di un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC e sarà composta da quattro membri e due supplenti rappresentanti dell’ASFMS sezione Ticino e da quattro membri e due supplenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL. Il funzionamento potrà essere stabilito da apposito regolamento.
Le decisioni in seno alla Commissione paritetica sono adottate a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio arbitrale.
La Commissione paritetica può costituire delle Sottocommissioni regionali, incaricate di svolgere attività di sorveglianza su suo mandato.
I membri ed i supplenti della Commissione paritetica o delle Sottocommissioni regionali sono tenuti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articoli 16, 17.1 – 17.2 e 17.3 - 17.5
Paritätische Organe
Esecuzione in comune
Le parti contraenti del CCL convengono, ai sensi dell’articolo 357b CO, che è un loro comune diritto far rispettare il CCL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. A tal fine si provvederà all’insediamento di un’associazione, con sede a Bellinzona, denominata “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.
La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie ha l’incarico e il diritto di eseguire controlli nelle singole aziende per accertare se viene rispettato il CCL e di addebitare i costi di controllo a quelle aziende che, in base ai controlli effettuati, risultano aver violato le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.
La Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie applicherà le direttive e i regolamenti emanati da essa come pure dalla Commissione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname di Zurigo.
Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie
Per l’interpretazione e l’applicazione del CCL è insediata una “Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie”.
Essa sarà costituita nella forma di un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC e sarà composta da quattro membri e due supplenti rappresentanti dell’ASFMS sezione Ticino e da quattro membri e due supplenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL. Il funzionamento potrà essere stabilito da apposito regolamento.
Le decisioni in seno alla Commissione paritetica sono adottate a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio arbitrale.
La Commissione paritetica può costituire delle Sottocommissioni regionali, incaricate di svolgere attività di sorveglianza su suo mandato.
I membri ed i supplenti della Commissione paritetica o delle Sottocommissioni regionali sono tenuti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articoli 16, 17.1 – 17.2 e 17.3 - 17.5
Aufgaben paritätische Organe
La Commissione paritetica svolge i seguenti compiti:
- applica le direttive e i regolamenti emanati dalla Commis-sione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname;
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi relativi alla professione;
- assolvere quei compiti particolari assegnatile di volta in volta dai contraenti;
- vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Ai rappresentanti della Commissione paritetica dovrà essere garantito l’accesso ai cantieri e agli uffici e dovrà essere consegnata tutta la documentazione richiesta atta alla verifica del rispetto dei disposti contrattuali;
- notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in merito alla capacità professionale dei lavoratori;
- promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi d’istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
- stabilire se e in quale misura debbano essere erogati sussidi a corsi di perfezionamento professionale organizzati da enti vincolati al presente CCL;
- verificare il rispetto dell’art. 15 relativo al lavoro in subappalto.
Articolo 17.3
Aufgaben paritätische Organe
La Commissione paritetica svolge i seguenti compiti:
- applica le direttive e i regolamenti emanati dalla Commis-sione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname;
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi relativi alla professione;
- assolvere quei compiti particolari assegnatile di volta in volta dai contraenti;
- vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Ai rappresentanti della Commissione paritetica dovrà essere garantito l’accesso ai cantieri e agli uffici e dovrà essere consegnata tutta la documentazione richiesta atta alla verifica del rispetto dei disposti contrattuali;
- notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in merito alla capacità professionale dei lavoratori;
- promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi d’istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
- stabilire se e in quale misura debbano essere erogati sussidi a corsi di perfezionamento professionale organizzati da enti vincolati al presente CCL;
- verificare il rispetto dell’art. 15 relativo al lavoro in subappalto.
Articolo 17.3
Aufgaben paritätische Organe
La Commissione paritetica svolge i seguenti compiti:
- applica le direttive e i regolamenti emanati dalla Commis-sione professionale paritetica centrale per il mestiere del falegname;
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi relativi alla professione;
- assolvere quei compiti particolari assegnatile di volta in volta dai contraenti;
- vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Ai rappresentanti della Commissione paritetica dovrà essere garantito l’accesso ai cantieri e agli uffici e dovrà essere consegnata tutta la documentazione richiesta atta alla verifica del rispetto dei disposti contrattuali;
- notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in merito alla capacità professionale dei lavoratori;
- promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi d’istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
- stabilire se e in quale misura debbano essere erogati sussidi a corsi di perfezionamento professionale organizzati da enti vincolati al presente CCL;
- verificare il rispetto dell’art. 15 relativo al lavoro in subappalto.
Articolo 17.3
Rekursinstanz
Contro le decisioni emanate dalle Commissione paritetica è data possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio arbitrale o all’Arbitro unico.
Contro le decisioni emanate in applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e della legge sui lavoratori distaccati, (LDist; RS 823.20) si applica quanto disposto dall’art. 57 cpv. 3 lett. j CCL CH.
Articoli 17.3 e 17.4
Rekursinstanz
Contro le decisioni emanate dalle Commissione paritetica è data possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio arbitrale o all’Arbitro unico.
Contro le decisioni emanate in applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e della legge sui lavoratori distaccati, (LDist; RS 823.20) si applica quanto disposto dall’art. 57 cpv. 3 lett. j CCL CH.
Articoli 17.3 e 17.4
Rekursinstanz
Contro le decisioni emanate dalle Commissione paritetica è data possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio arbitrale o all’Arbitro unico.
Contro le decisioni emanate in applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e della legge sui lavoratori distaccati, (LDist; RS 823.20) si applica quanto disposto dall’art. 57 cpv. 3 lett. j CCL CH.
Articoli 17.3 e 17.4
Folge bei Vertragsverletzung
Pene convenzionali
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la Commissione paritetica invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
In caso di gravi e manifeste inadempienze la Commissione paritetica, se del caso attraverso l’Ufficio presidenziale, può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.
La Commissione paritetica è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.00;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.00; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta.
La multa convenzionale dev’essere versata alla Commissione paritetica entro trenta giorni e il provento sarà utilizzato a copertura dei costi di esecuzione.
La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali.
La decisione della Commissione paritetica dovrà indicare i rimedi giuridici.
Rimane riservato quanto previsto dall’art. 46 CCL CH.
Articolo 14
Folge bei Vertragsverletzung
Pene convenzionali
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la Commissione paritetica invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
In caso di gravi e manifeste inadempienze la Commissione paritetica, se del caso attraverso l’Ufficio presidenziale, può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.
La Commissione paritetica è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.00;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.00; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta.
La multa convenzionale dev’essere versata alla Commissione paritetica entro trenta giorni e il provento sarà utilizzato a copertura dei costi di esecuzione.
La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali.
La decisione della Commissione paritetica dovrà indicare i rimedi giuridici.
Rimane riservato quanto previsto dall’art. 46 CCL CH.
Articolo 14
Folge bei Vertragsverletzung
Pene convenzionali
Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la Commissione paritetica invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
In caso di gravi e manifeste inadempienze la Commissione paritetica, se del caso attraverso l’Ufficio presidenziale, può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale.
La Commissione paritetica è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
- ammonimento scritto;
- pena convenzionale:
- in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
- in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.00;
- in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.00; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta.
La multa convenzionale dev’essere versata alla Commissione paritetica entro trenta giorni e il provento sarà utilizzato a copertura dei costi di esecuzione.
La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali.
La decisione della Commissione paritetica dovrà indicare i rimedi giuridici.
Rimane riservato quanto previsto dall’art. 46 CCL CH.
Articolo 14
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Schlichtungsverfahren
Tribunale arbitrale
Collegio arbitrale – Costituzione
È costituito un Collegio arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del CCL.
Esso è composto da 3 membri e cioè di:
- un presidente designato dal Presidente del Tribunale d’appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino;
- un membro designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il Presidente del Tribunale d’appello designa un supplente del presidente, l’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino e le organizzazioni sindacali designano ognuno un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.
I membri del Collegio arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino a nuovo avviso.
Il Collegio arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
Collegio arbitrale - Competenze e procedura
Su riserva di quanto regolamentato dall’appendice 1 del CCL, il Collegio arbitrale:
- decide i ricorsi presentati contro le decisioni della Commis-sione paritetica e si pronuncia sulle multe di detta Commissione;
- decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la Commissione paritetica non avesse potuto raggiungere un accordo.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.
Il Collegio arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
I membri del Collegio arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Arbitro unico
Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale d’appello.
Per le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia l’articolo precedente.
Articolo 18; Appendice 1
Schlichtungsverfahren
Tribunale arbitrale
Collegio arbitrale – Costituzione
È costituito un Collegio arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del CCL.
Esso è composto da 3 membri e cioè di:
- un presidente designato dal Presidente del Tribunale d’appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino;
- un membro designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il Presidente del Tribunale d’appello designa un supplente del presidente, l’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino e le organizzazioni sindacali designano ognuno un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.
I membri del Collegio arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino a nuovo avviso.
Il Collegio arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
Collegio arbitrale - Competenze e procedura
Su riserva di quanto regolamentato dall’appendice 1 del CCL, il Collegio arbitrale:
- decide i ricorsi presentati contro le decisioni della Commis-sione paritetica e si pronuncia sulle multe di detta Commissione;
- decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la Commissione paritetica non avesse potuto raggiungere un accordo.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.
Il Collegio arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
I membri del Collegio arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Arbitro unico
Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale d’appello.
Per le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia l’articolo precedente.
Articolo 18; Appendice 1
Schlichtungsverfahren
Tribunale arbitrale
Collegio arbitrale – Costituzione
È costituito un Collegio arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del CCL.
Esso è composto da 3 membri e cioè di:
- un presidente designato dal Presidente del Tribunale d’appello del Cantone Ticino;
- un membro designato dall’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino;
- un membro designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Il Presidente del Tribunale d’appello designa un supplente del presidente, l’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino e le organizzazioni sindacali designano ognuno un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati.
I membri del Collegio arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino a nuovo avviso.
Il Collegio arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.
Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.
Collegio arbitrale - Competenze e procedura
Su riserva di quanto regolamentato dall’appendice 1 del CCL, il Collegio arbitrale:
- decide i ricorsi presentati contro le decisioni della Commis-sione paritetica e si pronuncia sulle multe di detta Commissione;
- decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la Commissione paritetica non avesse potuto raggiungere un accordo.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l’altra parte o in base agli atti.
Il Collegio arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d’ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.
I membri del Collegio arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l’istruzione delle vertenze.
Arbitro unico
Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti sezione Ticino o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale d’appello.
Per le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia l’articolo precedente.
Articolo 18; Appendice 1
Friedenspflicht
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Friedenspflicht
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
Friedenspflicht
Il Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL TI) è una convezione addizionale che completa le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (CCL CH) ai sensi dell’articolo 54 CCL CH.
Preambolo
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