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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.07.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2019 bis 30.06.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2019 bis 30.06.2020
Örtlicher Geltungsbereich
E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Örtlicher Geltungsbereich
E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini
Articolo 1.2
Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini
Articolo 1.2
Articolo 1.2
Betrieblicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini
Articolo 1.2
Articolo 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Articolo 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Articolo 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3
Articolo 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.
Articolo 41.4
Articolo 41.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.
Articolo 41.4
Articolo 41.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.
Articolo 41.4
Articolo 41.4
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt paritätische Organe
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Kontakt Arbeitgebervertretung
Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
nel ramo della posa piastrelle
Viale Portone 4
Casella postale 1319
6501 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018):
Lavoratori
(*1) Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Appendice 2: Convenzione salariale
Lavoratori
Classe salariale | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|
Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Appendice 2: Convenzione salariale
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018):
Lavoratori
(*1) Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Appendice 2: Convenzione salariale
Lavoratori
Classe salariale | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|
Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Appendice 2: Convenzione salariale
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018):
Lavoratori
(*1) Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Appendice 2: Convenzione salariale
Lavoratori
Classe salariale | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|
Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Appendice 2: Convenzione salariale
Lohnkategorien
Classa salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero |
Appendice 2: Convenzione salariale
Lohnkategorien
Classa salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero |
Appendice 2: Convenzione salariale
Lohnkategorien
Classa salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero |
Appendice 2: Convenzione salariale
13. Monatslohn
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Articolo 33
Articolo 33
13. Monatslohn
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Articolo 33
Articolo 33
13. Monatslohn
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Articolo 33
Articolo 33
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Articolo 33
Articolo 33
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Articolo 33
Articolo 33
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Articolo 33
Articolo 33
Dienstaltersgeschenke
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.
Articolo 33
Articolo 33
Lohnauszahlung
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.
Articolo 38
Articolo 38
Lohnauszahlung
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.
Articolo 38
Articolo 38
Lohnauszahlung
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.
Articolo 38
Articolo 38
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% |
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% |
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% |
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Spesenentschädigung
Sorta di Spese | Indennità |
---|---|
Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate |
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, | |
Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km |
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km |
Articolo 24
Spesenentschädigung
Sorta di Spese | Indennità |
---|---|
Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate |
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, | |
Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km |
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km |
Articolo 24
Spesenentschädigung
Sorta di Spese | Indennità |
---|---|
Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate |
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, | |
Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km |
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km |
Articolo 24
weitere Zuschläge
Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base
Articolo 25
Articolo 25
weitere Zuschläge
Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base
Articolo 25
Articolo 25
weitere Zuschläge
Per le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base
Articolo 25
Articolo 25
Normalarbeitszeit
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Normalarbeitszeit
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Normalarbeitszeit
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore.
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Überstunden / Überzeit
Ore supplementari
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Überstunden / Überzeit
Ore supplementari
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Überstunden / Überzeit
Ore supplementari
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Ferien
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Ferien
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Ferien
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate (*1) |
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 28
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate (*1) |
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 28
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate (*1) |
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 28
Bezahlte Feiertage
Ai lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Bezahlte Feiertage
Ai lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Bezahlte Feiertage
Ai lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Bildungsurlaub
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.
Articolo 40
Articolo 40
Bildungsurlaub
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.
Articolo 40
Articolo 40
Bildungsurlaub
Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.
Articolo 40
Articolo 40
Krankheit
Assicurazione indennità giornaliera di malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Krankheit
Assicurazione indennità giornaliera di malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Krankheit
Assicurazione indennità giornaliera di malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articolo 30
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articolo 30
Unfall
Assicurazione indennità giornaliera di malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Unfall
Assicurazione indennità giornaliera di malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Articoli 30 e 31
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 3 giornate
Articolo 28
Articolo 28
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 3 giornate
Articolo 28
Articolo 28
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congedo paternità: 3 giornate
Articolo 28
Articolo 28
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% |
Articolo 29
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% |
Articolo 29
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
---|---|---|
Scuola reclute | 50% | 80% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% |
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% |
Articolo 29
Pensionsregelungen
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Pensionsregelungen
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Frühpensionierung
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 11
Chi | Montante |
---|---|
Per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL | 5% dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) |
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 11
Chi | Montante |
---|---|
Per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL | 5% dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) |
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Articolo 11
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo professionale:
Articolo 11
Chi | Montante |
---|---|
Per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL | 5% dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) |
Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) |
Articolo 11
Lernende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Lernende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Lernende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Junge Arbeitnehmende
Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
(*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.
Contributo professionale:
- Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
Vacanze:
- Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese |
dal 2° al 9° anno | 2 mesi per la fine del mese |
a partire dal 10° anno | 3 mesi per la fine del mese |
Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
primo anno di servizio | 2 mesi |
dal 2° al 9° anno | 4 mesi |
a partire dal 10° anno | 6 mesi |
Articolo 39
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese |
dal 2° al 9° anno | 2 mesi per la fine del mese |
a partire dal 10° anno | 3 mesi per la fine del mese |
Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
primo anno di servizio | 2 mesi |
dal 2° al 9° anno | 4 mesi |
a partire dal 10° anno | 6 mesi |
Articolo 39
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Periodo di prova | 5 giorni lavorativi |
Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese |
dal 2° al 9° anno | 2 mesi per la fine del mese |
a partire dal 10° anno | 3 mesi per la fine del mese |
Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
primo anno di servizio | 2 mesi |
dal 2° al 9° anno | 4 mesi |
a partire dal 10° anno | 6 mesi |
Articolo 39
Kündigungsschutz
E esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Kündigungsschutz
E esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Kündigungsschutz
E esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.
Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavo-ratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.
Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la di-sdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbli-gatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.
Articolo 39.3
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitnehmervertretung
Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)
Arbeitgebervertretung
Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino; ASP)
Arbeitgebervertretung
Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino; ASP)
Arbeitgebervertretung
Associazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino; ASP)
Kaution
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cau-zione del seguente tenore:
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.—(*1)
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.—(*1)
(*1) L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.—(*1)
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.—(*1)
(*1) L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
Kaution
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cau-zione del seguente tenore:
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.—(*1)
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.—(*1)
(*1) L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.—(*1)
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.—(*1)
(*1) L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
Kaution
Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cau-zione del seguente tenore:
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.—(*1)
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.—(*1)
(*1) L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.—(*1)
b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.—(*1)
(*1) L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.
Utilizzo della cauzione:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
— ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
— ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.
Svincolo della cauzione:
La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distac-cati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che:
— siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
— la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL
Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
— adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione
— allestire il calendario di lavoro
— verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali
— conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali
— conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie
— eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
— eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
— amministrare i proventi del contributo paritetico
— decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi
Articoli 4 e 5
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
— adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione
— allestire il calendario di lavoro
— verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali
— conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali
— conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie
— eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
— eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
— amministrare i proventi del contributo paritetico
— decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi
Articoli 4 e 5
Aufgaben paritätische Organe
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
— adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione
— allestire il calendario di lavoro
— verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali
— conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali
— conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie
— eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR)
— eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL
— amministrare i proventi del contributo paritetico
— decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi
Articoli 4 e 5
Folge bei Vertragsverletzung
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto
b) pena convenzionale:
— in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
— in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.--;
— in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.--;
Articolo 8
Folge bei Vertragsverletzung
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto
b) pena convenzionale:
— in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
— in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.--;
— in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.--;
Articolo 8
Folge bei Vertragsverletzung
La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto
b) pena convenzionale:
— in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
— in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro abusivo fino ad un massimo di CHF 3'000.--;
— in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.--;
Articolo 8
Schlichtungsverfahren
{nonave}|Livello|Instituzione responsabile|
|Prima istanza|Commissione Paritetica Cantonale|
|Seconda istanza|Collegio Arbitrale e Arbitro Unico tramite ricorso|
*Articolo 6*{/nonave}
Schlichtungsverfahren
{nonave}|Livello|Instituzione responsabile|
|Prima istanza|Commissione Paritetica Cantonale|
|Seconda istanza|Collegio Arbitrale e Arbitro Unico tramite ricorso|
*Articolo 6*{/nonave}
Schlichtungsverfahren
{nonave}|Livello|Instituzione responsabile|
|Prima istanza|Commissione Paritetica Cantonale|
|Seconda istanza|Collegio Arbitrale e Arbitro Unico tramite ricorso|
*Articolo 6*{/nonave}
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