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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.05.2020
bis 31.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2020 bis 30.06.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2020 bis 30.06.2022
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021.Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
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Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
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Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).
Articolo 1.1
Articolo 1.1
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.
Articoli 1.2 e 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Apprendisti disegnatori
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Apprendisti disegnatori
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Apprendisti disegnatori
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Apprendisti disegnatori
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Apprendisti disegnatori
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
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Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Apprendisti disegnatori
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
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Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
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Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Apprendisti disegnatori
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.
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Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
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Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
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Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
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Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
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Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
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Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
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Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
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Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
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Löhne / Mindestlöhne
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
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Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
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Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
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Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
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Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
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Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
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Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 46'853.-- |
Nel 2° anno | CHF 48'679.-- |
Nel 3° anno | CHF 54'111.-- |
Nel 4° anno | CHF 59'567.-- |
Nel 5° anno | CHF 64'968.-- |
Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinio | Salario annuale |
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Nel 1° anno | CHF 6'400.-- (*1) |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2016
Lohnkategorien
Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
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Articoli 1.2 e 1.3
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
Lohnerhöhung
Articolo 31
13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
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Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
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Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
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Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
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13. Monatslohn
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
Convenzione salariale 2020
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
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Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
Convenzione salariale 2020
Dienstaltersgeschenke
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
Convenzione salariale 2020
Dienstaltersgeschenke
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità
Convenzione salariale 2020
Convenzione salariale 2020
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Lohnauszahlung
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Articolo 24
Articolo 24
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
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Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
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Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
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Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
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Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
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Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
Articolo 14.1 – 14.3
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.
Articolo 12.1 – 12.5
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Überstunden / Überzeit
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Articolo 13
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
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Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
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Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
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Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
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Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Articolo 17
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Matrimonio | 5 giorni |
Nascita di un figlio | 2 giorni |
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci | 3 giorni |
Decesso di altri familiari | tempo adeguato |
Trasloco | 2 giorni |
Matrimonio del proprio figlio | 1 giorno |
Visite mediche o sanitarie | tempo necessario |
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; | tempo necessario |
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente | tempo necessario |
Articolo 17
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
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Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Articolo 16.1
Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
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I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.
Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.
Articolo 19.4
Articolo 19.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Tipo di servizio | % del salario |
---|---|
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione | 100% |
Scuola di reclute: | |
- se celibe | 40% |
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza | 80% |
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.
Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio
Articolo 18.1 – 18.7
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
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Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
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Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
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Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
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Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
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Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
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Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
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Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
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Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
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Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
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Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
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Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.
Salari:
Apprendisti | Salario annuale |
---|---|
Nel 1° anno | CHF 6'400.-- |
Nel 2° anno | CHF 9'228.-- |
Nel 3° anno | CHF 13'369.-- |
Nel 4° anno | CHF 17'510.-- |
CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
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Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Kündigungsfrist
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (due mesi) | per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni |
meno di un anno | Un mese, per la fine del mese |
Oltre und anno | 2 mesi, per la fine del mese |
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
Articolo 25
Arbeitnehmervertretung
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
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Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
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Unia - Il Sindacato
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Unia - Il Sindacato
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Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
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Unia - Il Sindacato
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Unia - Il Sindacato
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Unia - Il Sindacato
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Arbeitgebervertretung
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
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Arbeitgebervertretung
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Arbeitgebervertretung
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Arbeitgebervertretung
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
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Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Aufgaben paritätische Organe
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
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Aufgaben paritätische Organe
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
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I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
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I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
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All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
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I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
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La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
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I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
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I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno
La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;
– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;
– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 4.1 – 4.5
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
vedi articolo 4.4
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Discussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice |
2° livello | Commissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico |
Articolo 2.3 e 6
Keine Auskünfte vorhanden