CCL per disegnatori del Cantone Ticino

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.05.2020 bis 31.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2020 bis 30.06.2022
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2021.
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Betrieblicher Geltungsbereich
9798
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9903
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9973
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10066
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10684
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10686
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10897
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10918
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10950
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10984
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
11072
Valido per tutti gli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia, economia forestale, impianti elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni affini).

Articolo 1.1
Persönlicher Geltungsbereich
9798
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
9903
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
9973
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
10066
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
10684
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
10686
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
10897
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
10918
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
10950
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
10984
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Persönlicher Geltungsbereich
11072
Disegnatore è colui che, in possesso dell’attestato federale di capacità, è assunto in qualità di disegnatore. È considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi può dimostrare una formazione generale nonché capacità tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l’ottenimento dell’attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente a quello necessario per l’ottenimento dell’attestato.

È apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere la professione di disegnatore. Il contratto è applicabile a tutti i disegnatori nel Cantone Ticino.

Articoli 1.2 e 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9798
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9903
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9973
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10066
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10684
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10686
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10897
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10918
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10950
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10984
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11072
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9798
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9903
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9973
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10066
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10684
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10686
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10897
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10918
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10950
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10984
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11072
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9798
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9903
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9973
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10066
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10684
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10686
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10897
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10918
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10950
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10984
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11072
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d’ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Kontakt paritätische Organe
10984
Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Kontakt paritätische Organe
11072
Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch
Löhne / Mindestlöhne
9798
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
9903
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
9973
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
10066
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
10684
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
10686
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
10897
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
10918
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
10950
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
10984
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Löhne / Mindestlöhne
11072
Salari minimi dal 1° gennaio 2016 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° luglio 2016):
Anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Salario annuale
Nel 1° anno CHF 46'853.--
Nel 2° anno CHF 48'679.--
Nel 3° anno CHF 54'111.--
Nel 4° anno CHF 59'567.--
Nel 5° anno CHF 64'968.--

Apprendisti disegnatori
Anno del tirocinioSalario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.-- (*1)
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--
(*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.

Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2016
Lohnkategorien
9798


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
9903


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
9973


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
10066


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
10684


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
10686


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
10897


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
10918


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
10950


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
10984


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnkategorien
11072


Articoli 1.2 e 1.3
Lohnerhöhung
9798


Articolo 31
Lohnerhöhung
9903


Articolo 31
Lohnerhöhung
9973


Articolo 31
Lohnerhöhung
10066


Articolo 31
Lohnerhöhung
10684


Articolo 31
Lohnerhöhung
10686


Articolo 31
Lohnerhöhung
10897


Articolo 31
Lohnerhöhung
10918


Articolo 31
Lohnerhöhung
10950


Articolo 31
Lohnerhöhung
10984


Articolo 31
Lohnerhöhung
11072


Articolo 31
13. Monatslohn
9798
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
9903
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
9973
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
10066
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
10684
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
10686
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
10897
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
10918
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
10950
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
10984
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
13. Monatslohn
11072
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9798
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9903
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
Dienstaltersgeschenke
9798
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
Dienstaltersgeschenke
9903
Gli stipendi sono intesi lordi e comprensivi della tredicesima mensilità

Convenzione salariale 2020
Lohnauszahlung
9798
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
9903
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
9973
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
10066
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
10684
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
10686
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
10897
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
10918
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
10950
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
10984
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Lohnauszahlung
11072
Il datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

Articolo 24
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9798
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9903
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9973
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10066
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10684
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10686
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10897
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10918
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10950
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10984
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11072
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Spesenentschädigung
9798


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
9903


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
9973


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
10066


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
10684


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
10686


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
10897


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
10918


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
10950


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
10984


Articolo 14.1 – 14.3
Spesenentschädigung
11072


Articolo 14.1 – 14.3
Normalarbeitszeit
9798
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
9903
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
9973
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
10066
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
10684
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
10686
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
10897
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
10918
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
10950
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
10984
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Normalarbeitszeit
11072
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su cinque giorni. Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di lavoro. Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il tempo necessario per portarsi dall’ufficio dove ha sede la ditta al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.

È ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore flessibili. Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili. La compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze. In casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base senza supplementi, delle ore restanti.

Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile del salario.

Articolo 12.1 – 12.5
Überstunden / Überzeit
9798
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
9903
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
9973
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
10066
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
10684
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
10686
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
10897
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
10918
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
10950
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
10984
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Überstunden / Überzeit
11072
Lavoro oltre la durate normale e supplementi salariali:
Il lavoro oltre la durate normale è ammesso solo in via eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le ore straordinarie è dovuta une mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25% per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali dei Cantone Ticino. E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.

Articolo 13
Ferien
9798
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
9903
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
9973
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
10066
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
10684
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
10686
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
10897
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
10918
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
10950
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
10984
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Ferien
11072
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni del datore di lavoro e del disegnatore.



Articoli 15.1, 15.3 e 27.2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9798
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9903
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9973
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10066
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10684
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10686
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10897
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10918
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10950
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10984
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11072
Il disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario, che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Occasione Giorni compensati
Matrimonio 5 giorni
Nascita di un figlio 2 giorni
Decesso di un familiare stretto (coniuge, figlio, genitore o chi ne ha fatto le veci3 giorni
Decesso di altri familiaritempo adeguato
Trasloco2 giorni
Matrimonio del proprio figlio1 giorno
Visite mediche o sanitarie tempo necessario
Corsi di formazione professionale, con l’accordo del datore di lavoro; tempo necessario
Attività sindacale inerente alla categoria professionale e in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica rifonderà al datore di lavoro l’onere finanziario causato dall’assenza del dipendente tempo necessario

Articolo 17
Bezahlte Feiertage
9798
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
9903
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
9973
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
10066
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
10684
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
10686
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
10897
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
10918
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
10950
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
10984
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Bezahlte Feiertage
11072
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.

Articolo 16.1
Krankheit
9798
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
9903
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Krankheit
9973
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Krankheit
10066
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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10684
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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10686
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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10897
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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10984
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Krankheit
11072
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Unfall
9798
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Unfall
9903
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Unfall
9973
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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Unfall
10066
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
10684
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
10686
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
10897
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
10918
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




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10950
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
10984
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Unfall
11072
Malatia:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.

L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali tra datore di lavoro e disegnatore/trice. Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo nei primi trenta giorni di malattia.

Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno dall’inizio dell’assenza. A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile dell’assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio verificatosi durante le vacanze.

Infortunio professionale e non professionale:
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.

Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.




Articoli 15.5, 19, 20 e 27.3
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9798
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9903
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
9973
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10066
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10684
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10686
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10897
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10918
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10950
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
10984
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
11072
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto.

Articolo 19.4
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9798
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9903
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
9973
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10066
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10684
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10686
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10897
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10918
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10950
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
10984
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
11072
Tipo di servizio% del salario
Corsi di ripetizione o corsi sepeciali considerati, ai fini del servizio militare, come corsi di ripetizione 100%
Scuola di reclute:
- se celibe 40%
- se coniugato o celibe con obblighi d'assistenza 80%
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione civile sono parificati al servizio militare. Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.

Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano al disegnatore.

Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove mesi
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della scuola di sott’ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.

Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato da un normale cor-so di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola di sott’ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico del datore di lavoro. Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa al datore di lavoro.

Premesso che il disegnatore sia stato alle dipendenze del suo datore di lavoro per allmeno i 3 mesi che precedono l'entrata in servizio

Articolo 18.1 – 18.7
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9798
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9903
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9973
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10066
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10684
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10686
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10897
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10918
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10950
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10984
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11072
Contributi professionali:
Contributo dei datori di lavoro: CHF 12.50 al mese
Contributo dei disegnatori/trici: 0.4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Articoli 7.1, 7.2 e 7.3
Lernende
9798
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
9903
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
9973
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
10066
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
10684
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
10686
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
10897
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
10918
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
10950
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
10984
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Lernende
11072
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
9798
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
9903
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
9973
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
10066
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
10684
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
10686
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
10897
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
10918
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
10950
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
10984
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Junge Arbeitnehmende
11072
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti sono subordinati alle disposizioni del CCL.

Salari:
Apprendisti Salario annuale
Nel 1° anno CHF 6'400.--
Nel 2° anno CHF 9'228.--
Nel 3° anno CHF 13'369.--
Nel 4° anno CHF 17'510.--




CO 329a+e; Articolo 27.3; convenzione salariale 2020
Kündigungsfrist
9798
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
9903
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
9973
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
10066
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
10684
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
10686
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
10897
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
10918
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
10950
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
10984
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Kündigungsfrist
11072
Durata dell'impiego Termine di disdetta
Durante il periodo di prova (due mesi) per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di 7 giorni
meno di un annoUn mese, per la fine del mese
Oltre und anno 2 mesi, per la fine del mese
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato con lettera raccomandata

Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario, senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.

Articolo 25
Arbeitnehmervertretung
9798
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
9903
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
9973
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
10066
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
10684
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
10686
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
10897
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
10918
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
10950
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
10984
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitnehmervertretung
11072
Unia - Il Sindacato
OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
Arbeitgebervertretung
9798
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
9903
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
9973
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10066
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10684
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10686
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10897
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10918
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10950
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
10984
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Arbeitgebervertretung
11072
ASIAT - Associazione Studi d'ingegneria e di Architettura Ticinesi
Paritätische Organe
10950

Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch

Paritätische Organe
10984

Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch

Paritätische Organe
11072

Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
091 911 51 13
www.cpcdiverse-ti.ch

Aufgaben paritätische Organe
9798
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
9903
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
9973
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
10066
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
10684
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
10686
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
10897
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
10918
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
10950
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
10984
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Aufgaben paritätische Organe
11072
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all’applicazione e all’interpretazione del presente contratto, per il tramite dell’apposita commissione paritetica professionale.

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno

La commissione ha per compito:
– di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni per l’applicazione del contratto;

– di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di lavoro;
– di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti i casi di violazione del contratto;
– di amministrare i proventi dei contributi alle spese di esecuzione;

– di infliggere ai violatori del contratto multe fino ad un massimo di CHF 2’000.-- (duemila) secondo la gravità del caso;
– di occuparsi di eventuali vertenze relative al presente contratto;


La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione delle liste di paga, dei conteggi SUVA o di altri istituti assicurativi. I membri ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante lo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 4.1 – 4.5
Folge bei Vertragsverletzung
9798
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
9903
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
9973
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
10066
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
10684
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
10686
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
10897
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
10918
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
10950
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
10984
vedi articolo 4.4
Folge bei Vertragsverletzung
11072
vedi articolo 4.4
Schlichtungsverfahren
9798
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
9903
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
9973
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
10066
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
10684
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
10686
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
10897
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
10918
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
10950
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
10984
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
Schlichtungsverfahren
11072
Livello Instituzione responsabile
1° livelloDiscussione interna tra datore di lavoro e disegnatore/trice
2° livelloCommissione paritetica professionale, collegio arbitrale o arbitro unico

Articolo 2.3 e 6
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7.11072 01.05.2020 01.05.2020