CCL dei quadri della costruzione (capi muratori e capi fabbrica)

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Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023
Letzte Änderungen
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2024. (28.12.2023) / Nuovo accordo addizionale a partire dal 1° gennaio 2023: aumento dei salari minimi e modifiche in materia di straordinari/straordinari ecc.
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Campo d'applicazione geografico
12814

Si applica a tutto il territorio della Confederazione Svizzera.

Articolo 1

Campo d'applicazione aziendale
12814

Si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere attive in Svizzera, ai subappaltatori e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale. L'attività che caratterizza l'impresa è l'attività svolta prevalentemente dall'impresa o dal reparto autonomo e viene determinata nel seguente modo:

  1. in primo luogo si considera il criterio della «prestazione lavorativa in ore riferita all'attività dei reparti oggetto della verifica»;
  2. se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d'impiego;
  3. se anche questo metodo non conduce a un risultato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari, come il fatturato e l'utile, l'iscrizione nel registro di commercio e l'affiliazione all'associazione professionale.

L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale in particolare quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:

a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni) e lavori in sotterraneo;
b. lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificante e la bonifica di edifici contaminati da amianto) desposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sons esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantierti e le discariche autorizzate in conformità all' art. 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
d. lavorazione del marmo e del granito;
e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell'isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
h. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l'attività che le caratterizza rientra nel settore dell'edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.;
k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).

Regole in caso di dubbio

Qualora l’assoggettamento al presente contratto non fosse chiaro, si applicano le seguenti regole:

  1. se il presente contratto è in contraddizione con un altro contratto collettivo di lavoro non dichiarato di obbligatorietà generale, deve essere applicato il presente contratto;
  2. se il presente contratto è in contraddizione con un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale, le parti cercano di intendersi sulla stipulazione di un accordo di delimitazione;
  3. se un’impresa di cui all’articolo 2.1 ha già stipulato un contratto collettivo proprio, le parti del presente contratto possono stipulare accordi di delimitazione con le parti firmatarie di tale contratto.
Personale di imprese prestatrici e subappaltatrici

Per le imprese prestatrici e subappaltatrici si applicano le seguenti disposizioni in aggiunta a quelle della legge sul collocamento (Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito, RS 823.11.):

  1. se un’impresa assoggettata al presente contratto (appaltatore primario) impiega personale di un’altra impresa (prestatore) assoggettato allo stesso contratto, si applicano integralmente le condizioni di lavoro del Contratto Quadri della costruzione;
  2. il presente contratto si applica anche nel caso in cui l’appaltatore primario affida l’esecuzione dei lavori a un’altra ditta  (subappaltatore); il prestatore e il subappaltatore devono confermare per iscritto all’appaltatore primario che le condizioni di lavoro sono rispettate.
Articolo 2
Campo d'applicazione personale
12814

Sono assoggettati al presente contratto i capi muratori e i capi fabbrica impiegati in un’impresa di cui all’articolo 2.

Sono considerati capi muratori e capi fabbrica soltanto i lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. hanno superato un esame professionale o
  2. sono o sono stati espressamente riconosciuti come tali dall’impresa in considerazione delle loro capacità e prestazioni.
Esclusione dal campo di applicazione

I capi muratori e i capi fabbrica che rivestono una funzione di datore di lavoro o che fanno parte della direzione non sono sottoposti al presente contratto.

Articolo 3

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12814

Il presente contratto entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2008 con la firma di tutte le parti ed è valido fino al 31 dicembre 2012. Sostituisce il Contratto Quadri per capi muratori del 18 dicembre 2001 che viene abrogato con l’entrata in vigore del presente contratto.
Il presente contratto si rinnova di anno in anno se non viene disdetto per iscritto da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Articolo 31

Salari / salari minimi
12814

Il salario viene fissato individualmente, con un contratto di lavoro scritto tra impresa e lavoratore.

A partire dal 1° gennaio 2023, i dipendenti che lavorano come capo muratore o capo fabbrica hanno diritto al seguente salario minimo mensile in franchi svizzeri, secondo le zone salariali di cui all’allegato 3:

Zona Capi muratori e capi fabbrica Salario mensile  (dall' 1.1.2023)
ROSSA Regione di Basilea e Ginevra. CHF 6'833.–
BLU Argovia, Appenzello (AI/AR), Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friborgo, Grigioni (senza i distretti Brusio, Poschiavo, Bregaglia, con il comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck-Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo CHF 6'576.–
VERDE Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni (distretti Brusio, Poschiavo, Bregaglia, senza il comune di Maloja), Ticino CHF 6'320.–


Per determinare il salario orario di un capo muratore occorre dividere il salario mensile per 176 (2112:12=176).

Eccezione

L’impresa e il capo muratore o il capo fabbrica possono accordarsi per iscritto su un salario inferiore a quello minimo. Se successivamente decide di contestare tale accordo, il capo muratore o il capo fabbrica può rivolgersi entro sei mesi alla Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costruzione (CPSSC).

Articoli 10.1 e 10.2; appendice 3; convenzione addizionale 2023: appendice 1

Categorie salariali
12814

Sono considerati capi muratori e capi fabbrica soltanto i lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. hanno superato un esame professionale o
  2. sono o sono stati espressamente riconosciuti come tali dall’impresa in considerazione delle loro capacità e prestazioni.
Articolo 3.1
Aumento salariale
12814
Per informazione

Ogni anno, in autunno, le parti del presente contratto avviano trattative su eventuali adeguamenti salariali o altri miglioramenti del trattamento economico dei capi muratori e dei capi fabbrica. Eventuali adeguamenti dei salari minimi vengono negoziati ogni due anni.

Articolo 22.1

Tredicesima mensilità
12814

Se un rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario mensile medio. Dalla tredicesima mensilità vengono dedotte le trattenute usuali.

Mediante accordo scritto, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare un versamento semestrale della tredicesima mensilità, anche se il rapporto di lavoro si protrae per l’intero anno civile. Con i lavoratori soggetti all’imposta alla fonte può inoltre essere concordato un versamento mensile della tredicesima mensilità. In ogni caso, il pagamento della tredicesima mensilità deve figurare separatamente sul conteggio salariale.

Se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,33% del salario determinante percepito nell’anno civile considerato. È fatto salvo il versamento semestrale o mensile della tredicesima mensilità (cfr. art. 10.4.1).

Se il salario è corrisposto in 12 quote mensili, il 13° salario va computato ogni mese e deve figurare sul conteggio mensile.

Articolo 10.4; convenzione addizionale 2023: articolo 10.4

Versamento del salario
12814

Il salario è corrisposto mensilmente, di regola alla fine del mese. Il lavoratore ha diritto a un conteggio mensile dettagliato del salario, incluso un conteggio delle ore.

Articolo 10.3

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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Giorni non lavorativi

La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato e il 1° agosto non si lavora.
In casi motivati, è ammesso il lavoro nei giorni menzionati al art. 8.3.1 di questo articolo. L’impresa deve darne comunicazione alla Commissione professionale paritetica competente almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori.
Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25%. Sono riservati eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente (appendici). 

Sorta di lavoro Supplemento salariale
Lavoro al sabato 25%
Lavoro notturno (tra le ore 20 e le ore 5 in estate e le ore 6 in inverno) senza lavoro a turni 50%
lavoro domenicale (dalle ore 17 di sabato fino alle 5 del lunedì, 6 in inverno) senza lavoro a turni 50%
Lavoro nei giorni festivi 50%
 
Divieto di cumulo

I supplementi di cui all’articolo 8.4.7 (ore supplementari), all’articolo 11.1 (lavoro di sabato) e all’articolo 11.2 (lavoro notturno e festivo) non sono cumulabili. Viene applicato il supplemento più alto.

Articoli 8.3 e 11.1 – 11.3

Lavoro a turni
12814

Il lavoro a turni è un sistema di organizzazione dell’orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso luogo di lavoro. 

Premesse e competenze1

Il lavoro a turni viene autorizzato se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti premesse:

  1. di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, l’impresa o il consorzio ha presentato una domanda scritta e motivata;
  2. sussiste una necessità specifica;
  3. è stato elaborato un piano dei turni e
  4. sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

La domanda deve essere presentata alla CPSSC che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano soddisfatte le premesse summenzionate2

Supplemento per lavoro a turni

Ai lavoratori che lavorano a turni viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di 1 franco per ogni ora di lavoro.

Indennità speciali

Per l’attività su cantieri con possibilità di vitto e alloggio nei quali è inevitabile il lavoro a turni (cfr. art. 11.4), le indennità supplementari vengono concordate a tempo debito tra impresa e lavoratore.

1 Per i lavori in sotterraneo viene applicata la Convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» (appendice 12 CNM).
2 La CPSSC può delegare questo compito a una Commissione professionale paritetica competente. (Art. 23.4.3 Contratto Quadri della Costruzione).

Articoli 11.4. e 11.5

Rimborso spese
12814
Indennità di trasferta

I lavoratori occupati fuori sede hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). I rimborsi devono essere conteggiati separatamente dal salario.

L’impresa e il lavoratore devono accordarsi sull’indennità di trasferta mediante contratto. In mancanza di un accordo si applicano le disposizioni qui appresso.

Pranzo L’impresa, se possibile, mette a disposizione un pasto sufficiente anziché corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–.
Indennità di chilometraggio Se i lavoratori, su esplicita richiesta dell’impresa, fanno uso della propria autovettura, hanno diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 per ogni chilometro di servizio.

Tempo di viaggio

In linea di principio, se non supera complessivamente 30 minuti al giorno, il tempo di viaggio non è indennizzato. (Per tempo di viaggio si intende la trasferta da e verso il posto di raccolta. Questo tempo non è computato all’orario di lavoro annuale.) In applicazione dell’articolo 8.3 del presente contratto, si possono stabilire regole particolari.

Spese ferroviarie

Nei casi in cui il ritorno giornaliero del lavoratore al proprio domicilio si avvera impossibile o poco sensato, vengono rimborsati il vitto, l’alloggio e un viaggio di andata e ritorno settimanale (dal cantiere al luogo di domicilio in Svizzera) per un importo pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe.

Importo forfetario

Invece delle indennità individuali ci si può accordare per iscritto su un’indennità forfetaria. Vanno considerate le prescrizioni delle autorità fiscali concernenti il nuovo certificato di salario (NCS).

Articoli 12.2 – 12.5; convenzione addizionale 2023: articolo 12.2.3

Orario di lavoro
12814
Definizione di orario di lavoro

Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.

Non è considerato orario di lavoro:

  1. il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l’art. 12.3. del contratto Quadri della costruzione;
  2. la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.

Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale. 

Le parti si impegnano ad avviare rapidamente delle trattative sulle disposizioni relative all’orario di lavoro in caso di modifica delle disposizioni corrispondenti del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM).

Tempo di viaggio

In linea di principio, se non supera complessivamente 30 minuti al giorno, il tempo di viaggio non è indennizzato. (Per tempo di viaggio si intende la trasferta da e verso il posto di raccolta. Questo tempo non è computato all’orario di lavoro annuale.) In applicazione dell’articolo 8.3 del presente contratto, si possono stabilire regole particolari.

Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)

Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo (anno di conteggio), durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come va-canze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile ecc.

Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: 7 = 52,14 settimane × 40,5 ore).

Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale applicato presso la sede dell’impresa.
Se un lavoratore inizia o cessa l’attività durante l’anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al art. 8.1.2 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.

Orario di lavoro settimanale

L’orario di lavoro settimanale viene fissato in un calendario di lavoro. Se esiste un contratto nazionale mantello (CNM), la fissazione e le modifiche di questo calendario avvengono secondo questo contratto. In caso contrario, l’impresa deve fissare entro e non oltre la fine di aprile un calendario delle ore di lavoro per l’anno di conteggio successivo.

L’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:

  1. minimo 37,5 ore settimanali (=5×7,5 ore) 
  2. massimo 45 ore settimanali (=5×9 ore).

In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti l’art. 8.2.2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.
La modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del art. 8.2.3 può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’art. 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’art. 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.

Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine del periodo di conteggio, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Per il trasferimento di ore in difetto si applica l’art. 8.6.
Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione professionale paritetica competente può opporsi con motivazione e respingerlo.

Presenza

In funzione delle mansioni da svolgere e degli obblighi da adempiere secondo le circostanze, i lavoratori devono:
a) presentarsi puntualmente al posto di lavoro o sul cantiere e
b) lasciare il posto di lavoro o il cantiere solo al termine della normale giornata lavorativa, dopo aver controllato che tutto sia in ordine.

Tempo di preparazione e tempo per i controlli

Durante il colloquio annuale con il collaboratore (colloquio di qualificazione), l’impresa e il lavoratore stabiliscono il tempo da dedicare alla preparazione, ai controlli e ai rapporti. Il valore di riferimento è di dieci ore al mese, incluse nel salario mensile concordato; ciò vale anche in assenza di un accordo in merito.

In caso di cumulo del tempo di preparazione e del tempo per i controlli da un lato e del tempo di viaggio giusta l’articolo 12.3 del presente contratto dall’altro, il tempo giornaliero senza supplementi salariali per lavoro straordinario ammonta al massimo a un’ora.

Lavoro ridotto

Per l’introduzione e l’indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospensione temporanea delle attività aziendali fanno stato le disposizioni di legge. Il lavoro ridotto deve essere approvato per iscritto da ogni lavoratore

Articoli 7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7.1 e 12.3; convenzione addizionale 2023: articoli 8.2.1 e 8.2.5

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari mentre le ore eseguite in meno sono considerate ore in difetto. L’impresa può scegliere una delle seguenti varianti (art. 8.6.2). Se esiste un CNM, la variante applicabile nell’impresa è determinata dal CNM. La variante selezionata ha validità almeno per un anno di conteggio. In assenza di un CNM e se non viene effettuata alcuna scelta, trova applicazione la variante a).

Tutte le ore prestate che eccedono le 48 ore danno diritto a un supplemento del 25%. Possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo due ore, mentre le ore restanti devono essere retribuite nel mese successivo con il salario base e con il supplemento. Il supplemento deve in ogni caso essere versato nel mese seguente. Complessivamente, tuttavia, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore

  • a 100 ore nella variante a)
  • e a 80 ore nella variante b).

Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base. Per la variante b), le ore in difetto alla fine del mese possono essere riportate sul nuovo conto, fintantoché il saldo complessivo di 20 ore in difetto non venga superato. Ulteriori ore in difetto decadono a carico del datore di lavoro, purché egli non dimostri che sono imputabili a una colpa del lavoratore.

Il limite di 25 ore si applica indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a a partire da un grado di assunzione del 70%.

Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. Onde evitare lavori in caso di canicola o di maltempo, la compensazione può anche essere disposta su base oraria.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine d’aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25 %. Per il riporto delle ore in difetto si applica l’art. 8.6.2, a condizione che venga mantenuto il sistema di conteggio secondo la variante b).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno di conteggio, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal art. 8.6.4.

Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.

Articolo 8.6; convenzione addizionale 2023: articoli 8.6.1 – 8.6.5

Contratto di lavoro
12814
Contratto di lavoro individuale in forma scritta

L’impresa stipula con il  lavoratore un contratto di lavoro scritto. A tal fine le parti del  presente contratto mettono a disposizione un modello per la stipulazione del contratto di lavoro individuale.

Disposizioni derogatorie

In assenza di un contratto di lavoro individuale scritto si applicano le disposizioni del presente contratto. Un contratto di lavoro individuale può anche prevedere disposizioni materialmente divergenti da quanto stabilito in questo contratto a condizione che, complessivamente, la nuova soluzione non sia meno favorevole di quella contemplata dal Contratto Quadri della costruzione.

Articolo 4

Periodo di prova
12814

Il periodo di prova è di tre mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di sette giorni. Per quanto qui non disciplinato si applicano le disposizioni dell’articolo 335b CO.

Articolo 5

Vacanze
12814

l lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:

Età Diritto
Dal compimento del 20° anno d’età fino al 50° anno compiuto 5 settimane = 25 giorni lavorativi (10,6% del salario)
Fino al compimento del 20° anno d’età e dopo il compimento del 50° anno d’età 6 settimane = 30 giorni lavorativi (13,0% del salario)


I giorni festivi legali che ricorrono durante le vacanze e i giorni di malattia o infortunio con incapacità lavorativa totale, comprovati da certificato medico, non sono considerati giorni di vacanza. Questi giorni possono essere recuperati successivamente, sempre che siano caduti in un giorno della settimana durante il quale il lavoratore normalmente avrebbe lavorato.

Le date delle vacanze vanno concordate in anticipo tra impresa e lavoratore. Va tenuto adeguatamente conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore.

Le date di eventuali vacanze aziendali vanno discusse a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’impresa.

Per quanto qui non disciplinato si applicano gli articoli 329a segg. CO.

Articolo 16

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12814

Ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate. 

Occasione Giorni compensati
Matrimonio del lavoratore fino a 2 giorni
Matrimonio in famiglia 1 giorno
Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall’articolo 329g CO. L’indennità per perdita di gua-dagno (IPG) spetta al datore di lavoro.
Decesso del coniuge o di un figlio fino a 3 giorni
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri fino a 3 giorni
Decesso di altri parenti o conoscenti partecipazione alle esequie
Trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno
Ricerca di un impiego a disdetta avvenuta, d’intesa con il datore di lavoro il tempo necessario
Esami professionali superiori riconosciuti della SEFRI o esami professionali pubblici o sovvenzionati dallo Stato, perizie, partecipazione a seminari e corsi di associazioni svizzere di comune accordo
Esercizio di una funzione pubblica di comune accordo
Proscioglimento dall’obbligo militare ½ giornata. Qualora la distanza il posto di lavoro e quello del proscioglimento sia tale da impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il ha diritto a un giorno intero.


Se il lavoratore è impedito a lavorare per altri motivi attinenti alla sua persona, ma non per colpa sua, trova applicazione l’articolo 324a CO.

In caso di assenze di breve durata giusta l’articolo 9.1, viene corrisposto il salario per le ore effettivamente perse di cui il lavoratore avrebbe fruito se nel giorno in questione avesse lavorato secondo il calendario di lavoro vigente.

L’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.

Articolo 9; convenzione addizionale 2023: articolo 9.1

Giorni festivi retribuiti
12814
Numero di giorni festivi e di riposo all’anno

Annualmente vengono retribuiti al massimo 9 giorni festivi e di riposo (incluso il 1° agosto) ricorrenti in un giorno lavorativo. In assenza di un CCL locale, vigono i giorni festivi e di riposo legali stabiliti a livello cantonale. I giorni festivi che danno diritto a un’indennità vanno bonificati anche quando cadono durante le vacanze del lavoratore.

Giorni festivi e di riposo supplementari

Le imprese possono fissare altri giorni festivi e di riposo retribuiti in accordi interni. Se in determinate sezioni o regioni ricorrono o sono previsti dalla legge più di nove giorni festivi e di riposo, il datore di lavoro può autorizzare la compensazione dei giorni supplementari prima o dopo la data in cui cadono.

Diritto all’indennità

Hanno diritto all’indennità per giorni festivi soltanto i lavoratori che hanno lavorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo.

Articolo 10.5

Congedo di formazione
12814

Per la formazione e il perfezionamento professionali e/o funzionali alla gestione del personale, il lavoratore ha diritto a 5 giorni di lavoro pagati all’anno. Il genere, la durata e il finanziamento del perfezionamento professionale costituiscono parte integrante del colloquio di qualificazione annuale.

La formazione e il perfezionamento professionali devono essere correlati con il settore. Altre formazioni o perfezionamenti vanno disciplinati in accordi specifici. Le date vanno stabilite tenendo conto delle esigenze dell’impresa.

Articolo 18

Malattia
12814
Pagamento integrale del salario

Se un lavoratore è impedito a lavorare in seguito a malattia o a un infortunio riconosciuto dalla Suva, ha diritto al pagamento del 100% dell’ultimo salario al massimo per la durata prevista dalla tabella qui di seguito; in caso di esonero dal pagamento dei premi, i contributi della cassa pensioni del datore di lavoro non dedotti devono essere pagati con il salario:

Anni di servizio Durata
Primo anno di servizio dopo almeno tre mesi di servizio 1 mese
Secondo e terzo anno di servizio 2 mesi
Dal quarto al sesto anno di servizio 3 mesi
Dal settimo al nono anno di servizio 4 mesi
Dal decimo al quattordicesimo anno di servizio 5 mesi
Dal quindicesimo anno di servizio 6 mesi


Se in relazione a una malattia o a un infortunio coperto dalla Suva sono versate indennità giornaliere, queste devono essere computate sul salario per la durata dell’obbligo di versare il salario al lavoratore.
L’intero salario viene versato in base alla tabella di cui all’articolo 14.1.1 una volta sola nell’arco di un anno di servizio e una volta sola per caso.
Se la malattia o l’infortunio si protrae oltre la durata indicata nella tabella, il diritto si riduce alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

Assicurazione di indennità giornaliera per malattia

Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia a favore dei lavoratori assoggettati al Contratto Quadri della costruzione.
L’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:

  1. 90% del salario lordo perso a causa di malattia a partire dal primo giorno di malattia.
  2. Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
  3. In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25%, l’indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b).
  4. Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

Premi e prestazioni assicurative differite:

  1. I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
  2. Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
  3. Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

L’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

Le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato. L’importo versato in caso d’impedimento al lavoro non può superare l’importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:

Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un’azienda assoggettata al Contratto Quadri della costruzione Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia
fino a 6 mesi 4 settimane
fino a 9 mesi 6 settimane
fino a 12 mesi 2 mesi
fino a 5 anni 4 mesi


Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale in Svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

Fine dell’assicurazione:

  1. La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
    – con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
    – se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
    – se è esaurito il diritto alle prestazioni.
  2. In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al punto 14.2.3 di cui sopra.

Passaggio all’assicurazione individuale:

  1. All’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all’assicurazione individuale.
  2. I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.
  3. Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo dell’indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.

Responsabilità del datore di lavoro:

  1. Nella misura in cui l’assicurazione deve fornire le prestazioni sopra indicate, tutte le prestazioni conformi all’art. 324a CO sono tacitate in caso di malattia del lavoratore.  
  2. Il datore di lavoro deve concedere delle prestazioni conformi all’art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.  
  3. Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell’assicurazione di fornire prestazioni, riconducibile a una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, nella misura in cui il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
  4. Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.

Area geografica di validità:

  1. L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicurato soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
  2. Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
  3. Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
  4. Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto as-24 | Contratto Quadri della costruzione sicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici e amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All’assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa a un’altra regione estera.
  5. Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea/AELS.

I contratti d’assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.

Certificato medico

In caso di malattia o infortunio di durata superiore a tre giorni, il lavoratore deve presentare un certificato medico. Se le assenze di breve durata per malattia sono frequenti, l’impresa può esigere che il lavoratore presenti un certificato medico ogni volta che si ammala.

Copertura dell’obbligo di continuare a versare il salario

L’obbligo dell’impresa di continuare a versare il salario giusta gli articoli 324a e 324b CO è integralmente coperto con le prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o della Suva in caso di infortunio.

Articoli 14.1, 14.2, 14.4 e 14.5

Infortunio
12814
Pagamento integrale del salario

Se un lavoratore è impedito a lavorare in seguito a malattia o a un infortunio riconosciuto dalla Suva, ha diritto al pagamento del 100 % dell’ultimo salario al massimo per la durata prevista dalla tabella qui di seguito; in caso di esonero dal pagamento dei premi, i contributi della cassa pensioni del datore di lavoro non dedotti devono essere pagati con il salario:

Anni di servizio Durata
Primo anno di servizio dopo almeno tre mesi di servizio 1 mese
Secondo e terzo anno di servizio 2 mesi
Dal quarto al sesto anno di servizio 3 mesi
Dal settimo al nono anno di servizio 4 mesi
Dal decimo al quattordicesimo anno di servizio 5 mesi
Dal quindicesimo anno di servizio 6 mesi


Se in relazione a una malattia o a un infortunio coperto dalla Suva sono versate indennità giornaliere, queste devono essere computate sul salario per la durata dell’obbligo di versare il salario al lavoratore.
L’intero salario viene versato in base alla tabella di cui all’articolo 14.1.1 una volta sola nell’arco di un anno di servizio e una volta sola per caso.
Se la malattia o l’infortunio si protrae oltre la durata indicata nella tabella, il diritto si riduce alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

Assicurazione contro gli infortuni

L’impresa assicura il lavoratore contro gli infortuni professionali e non professionali, conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi degli articoli 15 e 17 LAINF, l’indennità giornaliera è pari all’80 % del guadagno assicurato. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) e l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) sono a carico dell’impresa. Il lavoratore deve assicurarsi a proprie spese per i rischi di infortunio non coperti dall’assicurazione. Se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell’assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.

Certificato medico

In caso di malattia o infortunio di durata superiore a tre giorni, il lavoratore deve presentare un certificato medico. Se le assenze di breve durata per malattia sono frequenti, l’impresa può esigere che il lavoratore presenti un certificato medico ogni volta che si ammala.

Copertura dell’obbligo di continuare a versare il salario

L’obbligo dell’impresa di continuare a versare il salario giusta gli articoli 324a e 324b CO è integralmente coperto con le prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o della Suva in caso di infortunio.

Articoli 14.1, 14.3 – 14.5

Congedo maternità / paternità / parentale
12814

Congedo di paternità in caso di nascita di un figlio: 10 giorni. Il congedo di paternità è disciplinato dall’articolo 329g CO. L’indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro.

Articolo 9.1

Servizio militare / civile / di protezione civile
12814

l lavoratore che presta servizio obbligatorio svizzero militare, civile o di protezione civile in tempo di pace ha diritto a un’indennità. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile e limitata all’importo massimo Suva (prestazioni della Cassa di compensazione militare CCM della SSIC) ammonta generalmente al

  • 100% del salario durante le prime quattro settimane,

  • dalla 5a alla 21a settimana al 50% per i lavoratori celibi e

  • all’80% per i lavoratori coniugati o celibi con persone a carico.

Il lavoratore ha diritto all’indennità se il rapporto di lavoro

  1. è durato più di tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile oppure
  2. dura più di tre mesi, compreso il periodo di servizio militare, civile o di protezione civile.

Per il calcolo della perdita di guadagno ci si basa sul salario e sulle ore di lavoro considerate dalla normativa concernente le indennità per perdita di guadagno.

Se le prestazioni previste dall’ordinamento relativo alle indennità per perdita di guadagno superano quelle corrisposte dall’impresa giusta l’articolo 15.1, l’importo eccedente spetta al lavoratore.

Articolo 15

Pensionamento anticipato
12814

I capi muratori e i capi fabbrica sono sottoposti al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale del 12 novembre 2002, dichiarato di obbligatorietà generale.

Articolo 20

Previdenza professionale LPP
12814

L’impresa è tenuta ad assicurare il lavoratore contro i rischi di vecchiaia, invalidità e morte in conformità alla LPP. L’impresa deve corrispondere un premio pari ad almeno il 6% del salario individuale fino all’importo massimo Suva per i lavoratori di meno di 45 anni. Il premio aumenta al 7% per i lavoratori di età superiore a 45 anni e al 7,5% per i lavoratori di età superiore a 55 anni. I lavoratori devono corrispondere almeno la quota del premio prevista dalla LPP.
Nei limiti della legge, l’impresa e il lavoratore possono accordarsi su un’altra soluzione, purché questa sia globalmente equivalente a quella prevista dall’articolo 19.1.1 del presente contratto.

Impiego dei premi supplementari

I premi devono essere utilizzati anzitutto per adempiere il criterio dell’obbligatorietà del 2° pilastro sancito dalla LPP. L’impiego dei premi supplementari è lasciato alla discrezione dell’impresa; in linea di massima questi premi supplementari vanno utilizzati nell’ambito del piano delle prestazioni dell’impresa e individualmente per i lavoratori sottoposti al presente contratto.

Articolo 19

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12814

Le parti del presente contratto partecipano al Parifonds-Edilizia. Sono coinvolte in eventuali trattative.
l Parifonds-Edilizia ha la forma giuridica di un’associazione e ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento in conformità al contratto quadri della costruzione.

Campo di applicazione

I datori di lavoro e i loro dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del contratto dei quadri della costruzione devono versare contributi al Parifonds Edilizia per coprire i costi di formazione e di formazione continua. Sono escluse le aziende dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese associate a unfondo paritetico cantonale («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» nel Canton Ginevra, «Fonsopar» nel Canton Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione» in Ticino, «Contribution de solidarité professionnel de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» nel Canton Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» in Vallese).

Scopo del Parifonds-Edilizia

Da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazione del contratto quadri della costruzione e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall’altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Contributi

Tutti i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7% del salario determinante, indipendentemente dalla loro affiliazione a un’associazione professionale. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5% del salario determinante dei capi muratori e dei capi fabbrica sottoposti al contratto quadro.

Per salario determinante si intende il salario soggetto all’AVS fino al massimo LAINF. Per i lavoratori che non soggiacciono all’obbligo AVS, il contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale è calcolato sulla base del salario equivalente al guadagno soggetto all’AVS. Sono fatte salve le attività svolte in Svizzera per una durata massima di 90 giorni l’anno.

Regolamentazione dei dettagli

I dettagli, come l’organizzazione dell’associazione, l’utilizzo dei fondi, i servizi e l’esecuzione sono regolamentati nello statuto dell’associazione e nel regolamento del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del presente contratto.

Riserva per istituzioni esistenti

Il Parifonds-Edilizia entra in vigore il 1° gennaio 2010 e si allinea in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds-Edilizia viene mantenuto anche se un contratto collettivo di lavoro come il Contratto nazionale mantello e/o il contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori non è più applicabile. In tal caso i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori come pure le imprese assoggettate devono continuare a versare i contributi di cui al capoverso 26.5.
Il Parifonds-Edilizia (e l’obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni che ne conseguono) può tuttavia essere sciolto da una delle parti con disdetta scritta nei seguenti termini:

  1. a. nel mese successivo alla risoluzione del contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori della costruzione, per la fine del secondo mese successivo;
  2. dal secondo mese dopo la risoluzione del contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori, con un preavviso di tre mesi, per la fine del mese.

Articolo 26; convenzione addizionale 2023: Articoli 26.3 e 26.5

Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12814
Principio

Le parti contraenti hanno definito le modalità di esecuzione della legge sulla partecipazione nella convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale» del 20 dicembre 1994 che costituisce parte integrante di questo contratto (appendice 1).
La convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale» contiene tra l’altro disposizioni sull’informazione, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nell’impresa, su situazioni aziendali particolari nonché sulla rappresentanza dei lavoratori.

Condizioni meteorologiche pregiudizievoli per la salute dei lavoratori 

In caso di condizioni meteorologiche pregiudizievoli per la salute dei lavoratori, le attività all’aperto devono essere interrotte nei limiti del tecnicamente possibile. 
L’interruzione del lavoro viene ordinata dall’impresa. Prima dell’interruzione si devono consultare i lavoratori interessati.
Durante l’interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione dell’impresa in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che l’impresa non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo.
Su ordine dell’impresa, durante la sospensione delle attività aziendali i lavoratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili. Sono considerate attività ragionevolmente esigibili tutte quelle commisurate alle capacità dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.

Indennità per intemperie

In caso di interruzioni del lavoro dovute a intemperie, la perdita di guadagno non coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione è a carico del datore di lavoro.

Articoli 8.7.2 – 8.7.5, 10.6  e 28

Apprendisti
12814
Il CCL solamente si applica ai quadri della costruzione.
Giovani dipendenti
12814
Il CCL solamente si applica ai quadri della costruzione.
Termini di disdetta
12814
Anni di servizio Termini di disdetta
Durante il periodo di prova 7 giorni
Nel primo anno di servizio 1 mese
Dal secondo anno di servizio 3 mesi

Lavoratori a partire da 55 anni
Anni di servizio Periodo di preavviso
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 4 mesi
dal 10° anno di servizio 6 mesi

Modifica dei termini di disdetta

Mediante accordo scritto è possibile, nei limiti della legge, modificare e in particolare prolungare i termini di disdetta menzionati all’articolo 6.1.

In caso di licenziamento ingiustificato oppure di mancato inizio o abbandono ingiustificati dell’impiego si applicano le disposizioni degli articoli 337c e 337d CO. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni degli articoli 337 segg. CO sulla risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

Articoli 5 e 6.1 – 6.3

Protezione contro il licenziamento
12814

Le parti contraenti tengono in alta considerazione il potenziale rappresentato dai lavoratori anziani. Rientra nell'obbligo di assistenza del datore di lavoro trattare in mondo socialmente responsabile i lavoratori anziani di lunga data. Ciò richiede una diligenza maggiore, in particolare in caso di licenziamento. L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Malattia o infortunio prima della disdetta

Se il lavoratore è impedito di lavorare totalmente o parzialmente per malattia o infortunio, il suo rapporto di lavoro non può essere disdetto:

Anni di servizio Termini di disdetta
Nel primo anno di servizio 30 giorni
2° - 5° anno di servizio 90 giorni
6° anno o dopo il compimento del 45° anno d'età fintantoché il lavoratore ha diritto a indennità giornaliere

Malattia o infortunio dopo la disdetta

Se il lavoratore si ammala durante il termine di disdetta, tale termine è sospeso conformemente all’articolo 336c capoverso 2 CO:

Anni di servizio Protezione dalla disdetta
Nel primo anno di servizio 30 giorni
2° - 5° anno di servizio 90 giorni
6° anno di servizio 180 giorni


Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336– 336b CO.

Articolo 6.1 e 6.4

Rappresentanza dei lavoratori
12814
Quadri dell'edilizia svizzera
Associazione svizzera dei quadri
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
12814
Società svizzera degli impresari-construttori (SSIC)
Fondo paritetico
12814

Le parti del presente contratto partecipano al Parifonds-Edilizia. Sono coinvolte in eventuali trattative.
l Parifonds-Edilizia ha la forma giuridica di un’associazione e ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento in conformità al contratto quadri della costruzione.

Campo di applicazione

I datori di lavoro e i loro dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del contratto dei quadri della costruzione devono versare contributi al Parifonds Edilizia per coprire i costi di formazione e di formazione continua. Sono esclusi i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono fatte salve le convenzioni cantonali integrative esistenti in materia di parità di fondi sociali.

Scopo del Parifonds-Edilizia

Da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazione del contratto quadri della costruzione e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall’altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Contributi

Tutti i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/ perfezionamento pari allo 0,7 per cento della massa salariale LAINF (Equivale alla massa salariale SUVA). Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds-Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 per cento della massa salariale LAINF (Equivale alla massa salariale SUVA) dei capi muratori e capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione.

Regolamentazione dei dettagli

I dettagli, come l’organizzazione dell’associazione, l’utilizzo dei fondi, i servizi e l’esecuzione sono regolamentati nello statuto dell’associazione e nel regolamento del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del presente contratto.

Riserva per istituzioni esistenti

Il Parifonds-Edilizia entra in vigore il 1° gennaio 2010 e si allinea in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds-Edilizia viene mantenuto anche se un contratto collettivo di lavoro come il Contratto nazionale mantello e/o il contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori non è più applicabile. In tal caso i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori come pure le imprese assoggettate devono continuare a versare i contributi di cui al capoverso 26.5.
Il Parifonds-Edilizia (e l’obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni che ne conseguono) può tuttavia essere sciolto da una delle parti con disdetta scritta nei seguenti termini:

  1. nel mese successivo alla risoluzione del contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori della costruzione, per la fine del secondo mese successivo;
  2. dal secondo mese dopo la risoluzione del contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori, con un preavviso di tre mesi, per la fine del mese.

Articolo 26

Organi paritetici
12814

Sono nominati nella Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costruzione (CPSSC) quattro rappresentanti della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e quattro rappresentanti di Quadri dell’Edilizia Svizzera, Unia e Syna. Per le organizzazioni dei lavoratori, la composizione dei quattro rappresentanti è la seguente: due rappresentanti dei Quadri dell’Edilizia Svizzera, un rappresentante di Unia e uno di Syna.

Articolo 23.2

Compiti organi paritetici
12814
Coordinamento

Per assicurare un’applicazione e un’interpretazione coordinate del presente contratto e del CNM, la CPSSC intrattiene contatti regolari con la Commissione paritetica svizzera di applicazione (CPSA) istituita dal CNM. Possono essere indette riunioni comuni.

Articolo 23.5

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12814

Le decisioni della CPSSC sono definitive.
In caso di violazione del presente contratto da parte di un’impresa o di un lavoratore si applica la procedura definita nell’appendice 2.
La CPSSC può affidare incarichi alle Commissioni professionali paritetiche locali del CNM.

Articolo 23.4

Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
12814
Le parti contraenti hanno definito le modalità di esecuzione della legge sulla partecipazione nella convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale» del 20 dicembre 1994 che costituisce parte integrante di questo contratto (appendice 1).
La convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale» contiene tra l’altro disposizioni sull’informazione, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nell’impresa, su situazioni aziendali particolari nonché sulla rappresentanza dei lavorator

Articolo 28
Procedure di conciliazione e arbitrato
12814
Procedura

Le divergenze di opinione sull’applicazione del presente contratto devono essere risolte in prima linea nell’impresa. Se non si giunge a un accordo amichevole tra impresa e lavoratore, la vertenza può essere sottoposta alla CPSSC. Le divergenze di opinione di rilevanza nazionale devono essere esaminate in ogni caso dalla CPSSC.

Obbligo

Prima di avviare un procedimento giudiziario, le parti si impegnano a intraprendere una procedura di mediazione volta a comporre amichevolmente le divergenze. Le parti stabiliscono di comune accordo le modalità della procedura. Se non riescono a intendersi, possono rivolgersi alla CPSSC e chiederle di designare un mediatore

Fallimento della mediazione

Se la mediazione non ha esito positivo, si può procedere per le vie legali davanti alle autorità giudiziarie.

Articoli 23.3 e 24
Obbligo della pace
12814

Le parti del presente contratto si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro soci a salvaguardare, per l’intera durata del contratto, la pace illimitata (assoluta) del lavoro ai sensi dell’articolo 357a capoverso 2 CO. Sono quindi proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, l’incitamento allo sciopero e ogni resistenza passiva, come pure ogni rappresaglia o altro mezzo di lotta, quale la serrata o il boicottaggio.

Articolo 25

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Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12814 28.12.2023 28.12.2023
6.12510 26.09.2023 26.09.2023
6.12442 01.01.2023 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.12127 10.01.2023 10.01.2023
5.11415 05.10.2021 05.10.2021
5.11398 01.01.2020 01.01.2020