Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° gennaio 2022
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Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
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Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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E applicabile al Cantone Ticino

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.

Articolo 1

Informazioni organo paritetico
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Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salari / salari minimi
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Categoria Salario orario minimo
Generico CHF 20.06
Operativo CHF 21.67
Responsabile CHF 24.64


Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2

Aumento salariale
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I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese o al rincaro, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Article 3

Vacanze
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

  • 8.33% per 4 settimane di vacanza
  • 10.64% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2

Giorni festivi retribuiti
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Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:

  • 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2

Organi paritetici
12098
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Nessuna informazione disponibile
Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
3.12098 29.12.2022 29.12.2022
3.11560 20.12.2021 01.01.2022
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
2.9571 01.01.2020 01.01.2020