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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 06.03.2020
fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 06.03.2020 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 06.03.2020 fino al 31.12.2022
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
E applicabile al Cantone Ticino.
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di cambio.
Articolo 1
Articolo 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di cambio.
Articolo 1
Articolo 1
Informazioni organo paritetico
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Salari / salari minimi
Salari orari minimi di base:
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Categoria | salario minimo orario |
---|---|
Impiegato generico | CHF 20.06 |
Impiegato operativo | CHF 21.67 |
Impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Aumento salariale
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Articolo 3
Vacanze
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
– 8.33% per 4 settimane di vacanza
– e 10.64% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Giorni festivi retribuiti
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 3.6% per 9 giorni festivi
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
Organi paritetici
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Nessuna informazione disponibile