Campo d'applicazione geografico
CCL aziendali
CCL è valido per tutto il territorio della Confederazione Svizzera.
Aricolo 2.1
CCL è valido per tutto il territorio della Confederazione Svizzera.
Aricolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale
In linea di principio, si applica nelle imprese:
- Grandi Magazzini Globus SA (Globus, Globus Uomo, Schild)
- Interio SA
- Depot SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA
Articolo 2.1; appendice 1
- Grandi Magazzini Globus SA (Globus, Globus Uomo, Schild)
- Interio SA
- Depot SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA
Articolo 2.1; appendice 1
Campo d'applicazione personale
Sono sottoposti obbligatoriamente al presente contratto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale assunti dalle imprese ai sensi della cifra 2.2, a tempo indeterminato o determinato. Il seguente contratto non si applica alle collaboratrici e ai collaboratori seguenti:
- ai membri della direzione e ai quadri;
- alle collaboratrici e ai collaboratori con contratto di lavoro di tre mesi al massimo; Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il presente contratto è applicabile a partire dal momento in cui è stata convenuta espressamente o tacitamente la proroga del contratto o la stipulazione di un rapporto di lavoro indeterminato;
- alle collaboratrici e ai collaboratori impiegati in un’impresa con un grado di occupazione inferiore al 20%;
- alle persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS e a quelle che percepiscono una rendita di vecchiaia dall’AVS o prestazioni intere per la vecchiaia della previdenza professionale.
Le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia alle persone in formazione.
Articolo 3
- ai membri della direzione e ai quadri;
- alle collaboratrici e ai collaboratori con contratto di lavoro di tre mesi al massimo; Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il presente contratto è applicabile a partire dal momento in cui è stata convenuta espressamente o tacitamente la proroga del contratto o la stipulazione di un rapporto di lavoro indeterminato;
- alle collaboratrici e ai collaboratori impiegati in un’impresa con un grado di occupazione inferiore al 20%;
- alle persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento AVS e a quelle che percepiscono una rendita di vecchiaia dall’AVS o prestazioni intere per la vecchiaia della previdenza professionale.
Le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia alle persone in formazione.
Articolo 3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Ognuna delle parti contraenti può disdire il contratto in qualsiasi momento per la fine di un anno civile rispettando un termine di preavviso di sei mesi. Il contratto può essere disdetto al più presto per il 31 dicembre 2017.
Articolo 69.2
Articolo 69.2
Informazioni organo paritetico
SIC Svizzera
Società degli impiegati di commercio
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
info@sicticino.ch
www.sicticino.ch
Società degli impiegati di commercio
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
info@sicticino.ch
www.sicticino.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
SIC Svizzera
Società degli impiegati di commercio
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
info@sicticino.ch
www.sicticino.ch
Società degli impiegati di commercio
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
info@sicticino.ch
www.sicticino.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
SIC Svizzera
Società degli impiegati di commercio
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
info@sicticino.ch
www.sicticino.ch
Società degli impiegati di commercio
Via Vallone 27
6500 Bellinzona
091 821 01 01
info@sicticino.ch
www.sicticino.ch
Salari / salari minimi
Grandi Magazzini Globus SA:
Interio e Office World:
Articolo 46; accordo 2015
Formazione | Salario a partire dal 1.1.2015 |
---|---|
Formazione di base di 4 anni | CHF 4'200.-- |
Formazione di base di 3 anni | CHF 4'100.-- |
Formazione di base di 2 anni | CHF 4'000.-- |
Senza formazione | CHF 3'900.-- |
Interio e Office World:
Formazione | Salario a partire dal 1.1.2012 (come nel CCL-N del gruppo Migros) |
---|---|
Formazione di base di 4 anni | CHF 4'100.-- |
Formazione di base di 3 anni | CHF 3'900.-- |
Formazione di base di 2 anni | CHF 3'800.-- |
Senza formazione | CHF 3'700.-- |
Articolo 46; accordo 2015
Aumento salariale
2016:
Nessun aumento dei salari
2015:
- La somma salariale é aumentata tra 0.5 e 1%.
- Per Grandi Magazzini Globus salari minimi: + CHF 100.-- dal mese (formazione di base di 4 anni), risp. + CHF 200.-- (resto) rispetto all’anno precedente
Per informazione:
Le parti contraenti svolgono periodicamente, di regola ogni 2 anni, trattative sugli adeguamenti salariali per l’inizio dell’anno civile successivo.
Articolo 45; accordo 2015
Nessun aumento dei salari
2015:
- La somma salariale é aumentata tra 0.5 e 1%.
- Per Grandi Magazzini Globus salari minimi: + CHF 100.-- dal mese (formazione di base di 4 anni), risp. + CHF 200.-- (resto) rispetto all’anno precedente
Per informazione:
Le parti contraenti svolgono periodicamente, di regola ogni 2 anni, trattative sugli adeguamenti salariali per l’inizio dell’anno civile successivo.
Articolo 45; accordo 2015
Tredicesima mensilità
Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a una tredicesima mensilità per ogni anno civile.
Articolo 41
Articolo 41
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a una tredicesima mensilità per ogni anno civile.
Articolo 41
Articolo 41
Premio per anzianità di servizio
Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a una tredicesima mensilità per ogni anno civile.
Articolo 41
Articolo 41
Orario di lavoro
Durata normale del lavoro: 41 ore/settimana
La durata normale della settimana lavorativa può essere prolungata mediante accordo nel contratto individuale. L’orario prolungato non deve superare le 45 ore settimanali. Il prolungamento della durata normale del lavoro viene compensato con vacanze supplementari e/o con un salario più elevato (opzione salario/tempo).
Articolo 33
La durata normale della settimana lavorativa può essere prolungata mediante accordo nel contratto individuale. L’orario prolungato non deve superare le 45 ore settimanali. Il prolungamento della durata normale del lavoro viene compensato con vacanze supplementari e/o con un salario più elevato (opzione salario/tempo).
Articolo 33
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il lavoro straordinario deve in linea di massima essere compensato mediante tempo libero di durata equivalente (rapporto 1:1). Se ciò non fosse possibile: supplemento minimo del 25%.
Articolo 34.1
Articolo 34.1
Vacanze
Categoria d'età | Settimane die vacanze |
---|---|
Giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti | 6 settimane |
A decorrere dal primo giorno di lavoro stabilito nel contratto e fino all’età di 49 anni | 5 settimane |
Dall’età di 50 anni | 6 settimane |
Articolo 35
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Proprio matrimonio | 3 giorni |
Matrimonio di genitori, fratelli e sorelle, figli o nipoti | 1 giorno |
Decesso del coniuge o del convivente, di figli propri o di un genitore | 5 giorni |
Decesso del suocero o della suocera, rispettivamente di un genero, di una nuora o di un fratello o una sorella | 2 giorni |
Decesso di un nonno o una nonna, di una nipote o un nipote, di un cognato o una cognata, di una zia o uno zio | 1 giorno |
Trasloco in un altro appartamento (eccettuato il trasloco in un altro monolocale ammobiliato) | 1 giorno |
Riconsegna dell’equipaggiamento militare | 0.5 giorno |
I genitori adottivi o affilianti sono equiparati ai genitori di sangue. I propri figli sono equiparati ai figli adottati, ai figliastri e agli affiliati.
Articoli 22 e 39
Congedo di formazione
L’impresa si assume i costi dei perfezionamenti interni o esterni che essa ha ordinato in corrispondenza dei propri bisogni e mette a disposizione delle collaboratrici o dei collaboratori il tempo a tal fine necessario. L’impresa può assumersi interamente o parzialmente i costi dei perfezionamenti interni o esterni che corrispondono a un bisogno delle collaboratrici o dei collaboratori e mettere loro a disposizione del tempo a tal fine.
Delegazione del personale:
Ai membri delle delegazioni del personale che intendono partecipare a convegni professionali o a corsi di perfezionamento organizzati da associazioni di lavoratori firmatarie o da associazioni professionali è concesso un congedo di formazione pagato, di norma pari a 5 giorni l’anno, previa tempestiva presentazione di una domanda corredata del programma.
Articoli 28 e 29
Delegazione del personale:
Ai membri delle delegazioni del personale che intendono partecipare a convegni professionali o a corsi di perfezionamento organizzati da associazioni di lavoratori firmatarie o da associazioni professionali è concesso un congedo di formazione pagato, di norma pari a 5 giorni l’anno, previa tempestiva presentazione di una domanda corredata del programma.
Articoli 28 e 29
Malattia
Malattia:
Assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia obbligatoria; 100% del salario netto completo per un periodo di 730 giorni
I contributi per l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico dell’impresa nonché delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo dell’impresa non deve essere inferiore al contributo versato dalla collaboratrice o dal collaboratore.
Infortunio:
L’impresa assicura le collaboratrici e i collaboratori contro le conseguenze di infortuni professionali; il personale occupato a tempo pieno è assicurato anche contro le conseguenze di infortuni non professionali.
Prestazioni: pari al salario completo per almeno tre mesi o al più tardi però fino al momento in cui inizia a essere versata una rendita.
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali è pagato dall’impresa. Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali è a carico sia delle imprese sia dei dipendenti e viene detratto mensilmente dal salario.
Articoli 50 e 51
Assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia obbligatoria; 100% del salario netto completo per un periodo di 730 giorni
I contributi per l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico dell’impresa nonché delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo dell’impresa non deve essere inferiore al contributo versato dalla collaboratrice o dal collaboratore.
Infortunio:
L’impresa assicura le collaboratrici e i collaboratori contro le conseguenze di infortuni professionali; il personale occupato a tempo pieno è assicurato anche contro le conseguenze di infortuni non professionali.
Prestazioni: pari al salario completo per almeno tre mesi o al più tardi però fino al momento in cui inizia a essere versata una rendita.
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali è pagato dall’impresa. Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali è a carico sia delle imprese sia dei dipendenti e viene detratto mensilmente dal salario.
Articoli 50 e 51
Infortunio
Malattia:
Assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia obbligatoria; 100% del salario netto completo per un periodo di 730 giorni
I contributi per l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico dell’impresa nonché delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo dell’impresa non deve essere inferiore al contributo versato dalla collaboratrice o dal collaboratore.
Infortunio:
L’impresa assicura le collaboratrici e i collaboratori contro le conseguenze di infortuni professionali; il personale occupato a tempo pieno è assicurato anche contro le conseguenze di infortuni non professionali.
Prestazioni: pari al salario completo per almeno tre mesi o al più tardi però fino al momento in cui inizia a essere versata una rendita.
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali è pagato dall’impresa. Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali è a carico sia delle imprese sia dei dipendenti e viene detratto mensilmente dal salario.
Articoli 50 e 51
Assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia obbligatoria; 100% del salario netto completo per un periodo di 730 giorni
I contributi per l’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico dell’impresa nonché delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo dell’impresa non deve essere inferiore al contributo versato dalla collaboratrice o dal collaboratore.
Infortunio:
L’impresa assicura le collaboratrici e i collaboratori contro le conseguenze di infortuni professionali; il personale occupato a tempo pieno è assicurato anche contro le conseguenze di infortuni non professionali.
Prestazioni: pari al salario completo per almeno tre mesi o al più tardi però fino al momento in cui inizia a essere versata una rendita.
Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali è pagato dall’impresa. Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali è a carico sia delle imprese sia dei dipendenti e viene detratto mensilmente dal salario.
Articoli 50 e 51
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo maternità:
Dopo il parto la collaboratrice ha diritto a 16 settimane consecutive di congedo per maternità retribuito.
Congedo paternità:
Alla nascita di un figlio proprio, al padre è concesso un congedo pagato di due settimane. Egli può inoltre chiedere fino a due settimane di congedo supplementare non pagato.
Congedo parentale:
figli soluzioni flessibili entro i limiti delle loro possibilità, in particolare per consentire loro di interrompere l’attività lavorativa e di riprenderla in un momento successivo. Entro 12 mesi dalla fine del congedo maternità concesso alla dipendente, le collaboratrici e i collaboratori che hanno lasciato l’impresa hanno il diritto di essere nuovamente assunti, con il tasso di occupazione precedente, in un posto vacante nell’impresa in cui erano occupati prima dell’uscita. Il diritto alla riassunzione è riconosciuto alla madre o al padre, se essi hanno lavorato o lavorano nella stessa impresa.
Articoli 57, 58 e 61
Dopo il parto la collaboratrice ha diritto a 16 settimane consecutive di congedo per maternità retribuito.
Congedo paternità:
Alla nascita di un figlio proprio, al padre è concesso un congedo pagato di due settimane. Egli può inoltre chiedere fino a due settimane di congedo supplementare non pagato.
Congedo parentale:
figli soluzioni flessibili entro i limiti delle loro possibilità, in particolare per consentire loro di interrompere l’attività lavorativa e di riprenderla in un momento successivo. Entro 12 mesi dalla fine del congedo maternità concesso alla dipendente, le collaboratrici e i collaboratori che hanno lasciato l’impresa hanno il diritto di essere nuovamente assunti, con il tasso di occupazione precedente, in un posto vacante nell’impresa in cui erano occupati prima dell’uscita. Il diritto alla riassunzione è riconosciuto alla madre o al padre, se essi hanno lavorato o lavorano nella stessa impresa.
Articoli 57, 58 e 61
Servizio militare / civile / di protezione civile
Collaboratori senza obblighi di mantenimento nei confronti di figli:
- durante il periodo della scuola reclute e i periodi di servizio equiparati: 75% del salario netto completo
- durante i servizi normali e di avanzamento, e fino a quattro settimane per anno civile: 100% del salario netto completo
Collaboratori con obblighi di mantenimento nei confronti di figli:
- durante il periodo della scuola reclute e i periodi di servizio equiparati e durante i servizi normali e di avanzamento, e fino a quattro settimane per anno civile: 100% del salario netto completo
Sono considerati periodi di servizio equiparati alla scuola reclute l’istruzione di base di persone che assolvono l’obbligo militare senza interruzione (militari in ferma continuata), l’istruzione di base del servizio di protezione civile svizzero, il servizio civile ai sensi della legge sul servizio
civile per il numero di giorni corrispondenti alla durata di una scuola reclute e le giornate di reclutamento di persone che vengono reclutate in base alla legislazione militare svizzera.
Articolo 52
- durante il periodo della scuola reclute e i periodi di servizio equiparati: 75% del salario netto completo
- durante i servizi normali e di avanzamento, e fino a quattro settimane per anno civile: 100% del salario netto completo
Collaboratori con obblighi di mantenimento nei confronti di figli:
- durante il periodo della scuola reclute e i periodi di servizio equiparati e durante i servizi normali e di avanzamento, e fino a quattro settimane per anno civile: 100% del salario netto completo
Sono considerati periodi di servizio equiparati alla scuola reclute l’istruzione di base di persone che assolvono l’obbligo militare senza interruzione (militari in ferma continuata), l’istruzione di base del servizio di protezione civile svizzero, il servizio civile ai sensi della legge sul servizio
civile per il numero di giorni corrispondenti alla durata di una scuola reclute e le giornate di reclutamento di persone che vengono reclutate in base alla legislazione militare svizzera.
Articolo 52
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Le collaboratrici e i collaboratori delle imprese vengono assicurati contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso presso l’istituto di previdenza con il quale l’impresa ha sottoscritto un contratto d’affiliazione conformemente alle disposizioni del regolamento vigente al momento, emanato dai competenti organi dell’istituto di previdenza. Chi è tenuto ad assicurarsi in base al regolamento deve affiliarsi all’istituto di previdenza competente.
Il contributo dovuto dalla collaboratrice o dal collaboratore viene detratto dal salario e versato all’istituto di previdenza competente insieme a un contributo almeno di pari entità versato dall’impresa.
Articolo 64
Il contributo dovuto dalla collaboratrice o dal collaboratore viene detratto dal salario e versato all’istituto di previdenza competente insieme a un contributo almeno di pari entità versato dall’impresa.
Articolo 64
Pensionamento anticipato
Le collaboratrici e i collaboratori delle imprese vengono assicurati contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso presso l’istituto di previdenza con il quale l’impresa ha sottoscritto un contratto d’affiliazione conformemente alle disposizioni del regolamento vigente al momento, emanato dai competenti organi dell’istituto di previdenza. Chi è tenuto ad assicurarsi in base al regolamento deve affiliarsi all’istituto di previdenza competente.
Il contributo dovuto dalla collaboratrice o dal collaboratore viene detratto dal salario e versato all’istituto di previdenza competente insieme a un contributo almeno di pari entità versato dall’impresa.
Articolo 64
Il contributo dovuto dalla collaboratrice o dal collaboratore viene detratto dal salario e versato all’istituto di previdenza competente insieme a un contributo almeno di pari entità versato dall’impresa.
Articolo 64
Disposizioni antidiscriminazione
Le imprese si preoccupano che fra collaboratrici e collaboratori viga un clima di rispetto e tolleranza reciproci. Non verranno tollerate discriminazioni fondate sul sesso, sull’età, sulla provenienza, sulla razza, sull’orientamento sessuale, sulla lingua, sulla posizione sociale, sulle convizioni religiose, filosofiche o politiche o dovute a qualsivoglia menomazione, nonché mobbing e molestie sessuali o di altro tipo. Le imprese emanano delle direttive volte a impedire la molestia sessuale e il mobbing sul posto di lavoro e creano strutture a cui possono rivolgersi le collaboratrici e i collaboratori interessati.
Articolo 15.2
Articolo 15.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Le imprese si preoccupano che fra collaboratrici e collaboratori viga un clima di rispetto e tolleranza reciproci. Non verranno tollerate discriminazioni fondate sul sesso, sull’età, sulla provenienza, sulla razza, sull’orientamento sessuale, sulla lingua, sulla posizione sociale, sulle convizioni religiose, filosofiche o politiche o dovute a qualsivoglia menomazione, nonché mobbing e molestie sessuali o di altro tipo. Le imprese emanano delle direttive volte a impedire la molestia sessuale e il mobbing sul posto di lavoro e creano strutture a cui possono rivolgersi le collaboratrici e i collaboratori interessati.
Le parti contraenti promuovono attivamente la realizzazione della parità e di pari opportunità per donne e uomini nella vita professionale e lavorativa.
Le imprese sono tenute a promuovere la crescita professionale delle donne, ad agevolarle nelle opportunità di avanzamento e a sostenere il loro reinserimento nella professione svolta originariamente o in una nuova professione.
Articoli 15 e 21
Le parti contraenti promuovono attivamente la realizzazione della parità e di pari opportunità per donne e uomini nella vita professionale e lavorativa.
Le imprese sono tenute a promuovere la crescita professionale delle donne, ad agevolarle nelle opportunità di avanzamento e a sostenere il loro reinserimento nella professione svolta originariamente o in una nuova professione.
Articoli 15 e 21
Molestie sessuali
Le imprese si preoccupano che fra collaboratrici e collaboratori viga un clima di rispetto e tolleranza reciproci. Non verranno tollerate discriminazioni fondate sul sesso, sull’età, sulla provenienza, sulla razza, sull’orientamento sessuale, sulla lingua, sulla posizione sociale, sulle convizioni religiose, filosofiche o politiche o dovute a qualsivoglia menomazione, nonché mobbing e molestie sessuali o di altro tipo. Le imprese emanano delle direttive volte a impedire la molestia sessuale e il mobbing sul posto di lavoro e creano strutture a cui possono rivolgersi le collaboratrici e i collaboratori interessati.
Le parti contraenti promuovono attivamente la realizzazione della parità e di pari opportunità per donne e uomini nella vita professionale e lavorativa.
Le imprese sono tenute a promuovere la crescita professionale delle donne, ad agevolarle nelle opportunità di avanzamento e a sostenere il loro reinserimento nella professione svolta originariamente o in una nuova professione.
Articoli 15 e 21
Le parti contraenti promuovono attivamente la realizzazione della parità e di pari opportunità per donne e uomini nella vita professionale e lavorativa.
Le imprese sono tenute a promuovere la crescita professionale delle donne, ad agevolarle nelle opportunità di avanzamento e a sostenere il loro reinserimento nella professione svolta originariamente o in una nuova professione.
Articoli 15 e 21
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in azienda e sul posto di lavoro servono a proteggere le collaboratrici e i collaboratori dai danni conseguenti a infortuni, malattie professionali e problemi di salute associati al lavoro svolto. Le imprese, le loro collaboratrici e i loro collaboratori si adoperano, nell’ambito della gestione aziendale della salute e dell’ordinamento di partecipazione (allegato 2), per imporre tutte le misure necessarie alla protezione della salute e alla prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Articolo 19
Articolo 19
Apprendisti
Subordinazione CCL:
Le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia alle persone in formazione.
Vacazione:
Giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti: 6 settimane
Attività giovanili extrascolastiche pagato: 5 giorni
Articoli 3.3, 31 e 35
Le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia alle persone in formazione.
Vacazione:
Giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti: 6 settimane
Attività giovanili extrascolastiche pagato: 5 giorni
Articoli 3.3, 31 e 35
Giovani dipendenti
Subordinazione CCL:
Le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia alle persone in formazione.
Vacazione:
Giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti: 6 settimane
Attività giovanili extrascolastiche pagato: 5 giorni
Articoli 3.3, 31 e 35
Le disposizioni del presente contratto si applicano per analogia alle persone in formazione.
Vacazione:
Giovani fino a 20 anni compiuti e apprendisti: 6 settimane
Attività giovanili extrascolastiche pagato: 5 giorni
Articoli 3.3, 31 e 35
Termini di disdetta
Anno di servizio | Disdetta |
---|---|
Durante il tempo di prova (3 mesi) | 7 giorni |
Durante il primo anno di servizio | 1 mese |
Dal 2° anno sino al 9° incluso | 2 mesi |
Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 12 e 14
Rappresentanza dei lavoratori
Associazione di impiegati Ghio
SIC Svizzera
SIC Svizzera
Rappresentanza dei datori di lavoro
I Grandi Magazzini Globus SA (Globus, Globus Uomo, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Compiti organi paritetici
Per promuovere una collaborazione fondata sulla lealtà e la fiducia reciproche tra le parti contraenti, attuare il presente contratto ed esaminare le divergenze d’opinione e le controversie che potrebbero sorgere in merito all’applicazione e all’interpretazione del contratto, viene istituita una Commissione paritetica.
Articolo 10
Articolo 10
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
I dipendenti hanno il diritto di essere informati e istruiti in modo adeguato e sufficiente sul posto di lavoro, l’ambiente di lavoro e la relativa organizzazione.
Articolo 20
Articolo 20
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Il legittimo esercizio della libertà di coalizione e di associazione delle collaboratrici e dei collaboratori è garantito.
Aus der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem L’appartenenza o la non appartenenza a un’associazione di lavoratori non deve arrecare alcun pregiudizio alle collaboratrici e ai collaboratori. In particolare, l’attività sindacale e la difesa di diritti contrattuali non possono
costituire motivo di disdetta.
Durante il mandato e anche dopo, i delegati non devono subire alcuno svantaggio a causa della funzione da loro assunta.
Articolo 6 e Appendice 2
Aus der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem L’appartenenza o la non appartenenza a un’associazione di lavoratori non deve arrecare alcun pregiudizio alle collaboratrici e ai collaboratori. In particolare, l’attività sindacale e la difesa di diritti contrattuali non possono
costituire motivo di disdetta.
Durante il mandato e anche dopo, i delegati non devono subire alcuno svantaggio a causa della funzione da loro assunta.
Articolo 6 e Appendice 2
Piani sociali
Se in caso di ristrutturazione aziendale un taglio dei posti di lavoro non può essere evitato, e se si prevedono licenziamenti di collaboratrici e collaboratori, viene attuato da parte delle parti contraenti un piano sociale allo scopo di evitare o mitigare le difficoltà umane, sociali ed economiche.
Artikel 68
Artikel 68
Procedure di conciliazione e arbitrato
Nivello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° nivello | Commissione paritetica |
2° nivello | Tribunale arbitrale |
Articoli 5 e 11
Obbligo della pace
Le parti sociali riconoscono la grande importanza della pace del lavoro e si impegnano a salvaguardarla incondizionatamente e a rinunciare a qualsiasi misura di lotta. L’obbligo di salvaguardare la pace del lavoro ha carattere illimitato e non riguarda soltanto gli oggetti disciplinati dal presente contratto. Esso sussiste anche per le singole imprese e per le singole collaboratrici e i singoli collaboratori.
Articolo 8
Articolo 8
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