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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2020
bis 31.08.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.06.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2020 bis 30.06.2023
Letzte Änderungen
Nuovo CCL a partire dal 1° gennaio 2020Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti.
Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B
Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
6814 Lamone
Tel: 091 966 60 86
Fax: 091 966 60 85
info@cpcdiverse-ti.ch
www.cpcdiverse-ti.ch
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Kontakt paritätische Organe
Commissione paritetica cantonale vendita
Via Cantonale 19
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Tel: 091 966 60 86
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Löhne / Mindestlöhne
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.
Articoli 24 e 25; allegato 1
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario |
---|---|---|---|
Venditore non qualificato | CHF 3’200.-- | CHF 41'600 | CHF 19.-- |
Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3’400.-- | CHF 44’200.-- | CHF 20.20 |
Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3’600.-- | CHF 46’800.-- | CHF 21.40 |
Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.
Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.
Articoli 24 e 25; allegato 1
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario |
---|---|---|---|
Venditore non qualificato | CHF 3’200.-- | CHF 41'600 | CHF 19.-- |
Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3’400.-- | CHF 44’200.-- | CHF 20.20 |
Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3’600.-- | CHF 46’800.-- | CHF 21.40 |
Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.
Articoli 24 e 25; allegato 1
Löhne / Mindestlöhne
Il salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.
Articoli 24 e 25; allegato 1
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario |
---|---|---|---|
Venditore non qualificato | CHF 3’200.-- | CHF 41'600 | CHF 19.-- |
Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3’400.-- | CHF 44’200.-- | CHF 20.20 |
Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3’600.-- | CHF 46’800.-- | CHF 21.40 |
Criteri per la determinazione del salario:
Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore.
Articoli 24 e 25; allegato 1
13. Monatslohn
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.
Articolo 26
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.
Articolo 26
13. Monatslohn
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.
Articolo 26
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.
Articolo 26
13. Monatslohn
Il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro.
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.
Articolo 26
Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità.
Articolo 26
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.
Articolo 21
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.
Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.
Articolo 21
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.
Articolo 21
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL).
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.
Articolo 21
Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.
Articolo 21
Normalarbeitszeit
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL
Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.
Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.
Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore
Articoli 16 – 19
Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.
Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.
Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore
Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL
Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.
Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.
Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore
Articoli 16 – 19
Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.
Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.
Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore
Articoli 16 – 19
Normalarbeitszeit
La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL
Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.
Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.
Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore
Articoli 16 – 19
Organizzazione del tempo di lavoro:
Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione.
Conteggio delle ore:
Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova.
Piano settimanale:
Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore
Articoli 16 – 19
Überstunden / Überzeit
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.
Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
Articolo 20
Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
Articolo 20
Überstunden / Überzeit
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.
Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
Articolo 20
Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
Articolo 20
Überstunden / Überzeit
È considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2.
Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
Articolo 20
Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore.
La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo.
Articolo 20
Ferien
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio
Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio
Articolo 22
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio
Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio
Articolo 22
Ferien
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio
Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio
Articolo 22
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio
Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio
Articolo 22
Ferien
Il lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate:
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio
Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio
Articolo 22
(…)
b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
c. 5 settimane dal 20° anno di servizio
Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio
Articolo 22
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
Articolo 23
Occasione | Giorni pagati |
---|---|
Matrimonio/ Unione domestica registrata | 3 giorni |
Nascita/ Adozione | 3 giorni |
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore | 3 giorni |
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica | 1 giorno |
Trasloco | 1 giorno al massimo una volta all’anno |
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro | 2 giorni |
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni |
Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
Articolo 23
Occasione | Giorni pagati |
---|---|
Matrimonio/ Unione domestica registrata | 3 giorni |
Nascita/ Adozione | 3 giorni |
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore | 3 giorni |
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica | 1 giorno |
Trasloco | 1 giorno al massimo una volta all’anno |
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro | 2 giorni |
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni |
Articolo 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
Articolo 23
Occasione | Giorni pagati |
---|---|
Matrimonio/ Unione domestica registrata | 3 giorni |
Nascita/ Adozione | 3 giorni |
Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore | 3 giorni |
Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica | 1 giorno |
Trasloco | 1 giorno al massimo una volta all’anno |
Corsi professionali concordati con il datore di lavoro | 2 giorni |
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni |
Articolo 23
Krankheit
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.
Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.
Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia
Articolo 28
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.
Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.
Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia
Articolo 28
Krankheit
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.
Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.
Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia
Articolo 28
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.
Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.
Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia
Articolo 28
Krankheit
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.
Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.
Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia
Articolo 28
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia.
Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:
a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario;
b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario;
c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi;
d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore;
e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal.
Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia
Articolo 28
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.
Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 33
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.
Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.
Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 33
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.
Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 33
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributo ai costi di funzionamento della CPC
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.
Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 33
Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC.
Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno.
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato:
(…)
b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.
Articolo 33
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni, per la fine di una settimana |
nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi, per la fine di un mese |
dal 10° anno di servizio | 3 mesi, per la fine di un mese |
Articolo 6
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni, per la fine di una settimana |
nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi, per la fine di un mese |
dal 10° anno di servizio | 3 mesi, per la fine di un mese |
Articolo 6
Kündigungsfrist
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
---|---|
Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni, per la fine di una settimana |
nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese |
dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi, per la fine di un mese |
dal 10° anno di servizio | 3 mesi, per la fine di un mese |
Articolo 6
Arbeitnehmervertretung
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitnehmervertretung
OCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
SIC Ticino – Società impiegati commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Arbeitgebervertretung
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Arbeitgebervertretung
Federcommercio – Federazione ticinese del commercio
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
DISTI – Associazione Distributori Ticinesi
Aufgaben paritätische Organe
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.
Articoli 30 e 31
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.
Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.
Articoli 30 e 31
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.
Articoli 30 e 31
Aufgaben paritätische Organe
Costituzione e organizzazione
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.
Articoli 30 e 31
Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC).
Compiti
La CPC ha il compito di:
a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL;
b. interpretare le disposizioni del presente CCL;
c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL;
d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro;
e. pronunciarsi sulle sanzioni.
Articoli 30 e 31
Folge bei Vertragsverletzung
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--
Articolo 32
Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--
Articolo 32
Articolo 32
Folge bei Vertragsverletzung
In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali. In caso di violazione delle disposizioni del presente CCL, la CPC ha la facoltà di decretare sanzioni, che possono andare dall’ammonimento scritto sino alla pena convenzionale fino ad un massimo di CHF 10’000.--
Articolo 32
Articolo 32
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