CCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020
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CCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio
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Campo d'applicazione geografico
11807
CCL aziendali (Centro Fox Town, Mendrisio)
Campo d'applicazione aziendale
11807
Il presente contratto si applica a tutte le ditte ubicate nel Centro Fox Town di Mendrisio.
Campo d'applicazione personale
11807
Vale per tutto il personale di vendita delle ditte ubicate nel Centro Fox Town di Mendrisio e ad altre figure professionali che svolgono la loro attività in misura preponderante sulla superficie di vendita del Centro Fox Town (es.: responsabili di negozio, gerenti, magazzinieri, addetti a servizi vari, ecc.) ad eccezione dei dipendenti che esercitano una funzione dirigente superiore, con un salario annuo di almeno CHF 85'000.--.

Il personale, occupato a tempo parziale, è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni e prestazioni previste dal presente contratto.

Articoli 2.1 e 2.2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11807
Il presente contratto entrerà in vigore il 1. gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2024. Qualora non fosse disdetto da una delle parti contraenti 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata, si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito.

Articolo 33
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11807
Salari / salari minimi
11807
Dal 1° gennaio 2020, i salari minimi sono i seguenti:
Classificazione e stipendi Tempo di servizio Salari mensili
Impiegato/a del commercio al dettaglio (diploma di 3 anni) sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione 1 CHF 4'077.--
  sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 CHF 4'243.--
  sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 CHF 4'352.--
Assistente del commercio al dettaglio (Diploma di 2 anni) sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione 1 CHF 3'925.--
  sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 CHF 4'021.--
  sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione 1 CHF 4'243.--
Assistente del commercio al dettaglio non qualificato/a (Senza diploma) nel 1° anno di servizio CHF 3'751.--
  nel 2° anno di servizio CHF 3'860.--
  con esperienza lavorativa nella professione di almeno 5 anni 2 CHF 4'243.--
Store Manager 3   CHF 4'858.--

1 per il calcolo dell’esperienza maturata si deve tener conto anche degli anni lavorativi svolti all’esterno del Centro FoxTown, con un grado di occupazione pari al 100%. Gradi di occupazione inferiori sono cumulabili nel calcolo (esempio: 2 anni lavorativi al 40% vengono considerati 1 anno di lavoro all’80%)
2 L’Assistente del commercio al dettaglio non qualificata (Categoria C. Senza diploma) con un’esperienza lavorativa (documentata con gli attestati di servizio) nella professione di almeno 5 anni (60 mesi), dovrà percepire, come minimo, il salario versato all’Assistente del commercio al dettaglio nel terzo anno di servizio (cat. B. CHF 4'243.--).
3 Lo stipendio del responsabile del punto vendita (Store Manager) viene fissato liberamente tra la proprietà e l’interessato/a a dipendenza delle capacità e competenze professionali, delle responsabilità assegnate, ecc..., fermo restando che lo stesso, come minimo, dovrà essere di almeno CHF 500.-- (oltre al rincaro) superiore allo stipendio dell’impiegato/a di commercio al dettaglio al 3° anno.

Articolo 18.1
Aumento salariale
11807
Per informazione:
I salari minimi, di cui all’art. 18.1, vengono adeguati aritmeticamente al rincaro, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L’adeguamento è calcolato sulla base dalla differenza tra l’indice svizzero dei prezzi al consumo di fine settembre dell’anno in corso e l’indice di fine settembre dell’anno precedente. Il rincaro è concesso sui salari minimi e su quelli effettivi (esclusi premi e provvigioni), sia dei dipendenti occupati a tempo pieno, che del personale ausiliario (a tempo parziale).

Articolo 19
Tredicesima mensilità
11807
Il dipendente ha diritto alla tredicesima mensilità, la quale dev’essere versata nel mese di dicembre, entro il giorno 20. In caso di assunzione o licenziamento nel corso dell’anno, la tredicesima è versata «pro rata temporis».

Il supplemento versato per il lavoro domenicale e festivo (50%) è parte integrante dello stipendio e pertanto deve essere considerato ai fini della tredicesima mensilità, in ragione dell’8.33% (Esempio: supplementi versati per lavoro domenicale e festivo CHF 180.-- al mese x 12 mesi = CHF 2'160.-- quota parte di tredicesima: CHF 2'160.-- x 8,33% = CHF 180.--).

Articolo 20
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
11807
Indennità di partenza

Se il rapporto di un dipendente avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza (art. 339b del CO) da 2 fino a 8 mesi di salario, calcolati in base alla seguente scala (il calcolo dei punti avviene moltiplicando gli anni di età anagrafica per gli anni di servizio):

Punti Indennità
da 1000 a 1199 2 mesi di salario
da 1200 a 1399 3 mesi di salario
da 1400 a 1599 4 mesi di salario
da 1600 a 1799 5 mesi di salario
da 1800 a 1999 6 mesi di salario
da 2000 a 2199 7 mesi di salario
da 2000 in poi 8 mesi di salario

 

Articolo 28 

Assegni per i figli
11807
Il lavoratore ha diritto agli assegni per i figli, secondo le disposizioni della legislazione cantonale.

Articolo 21
Versamento del salario
11807
Il pagamento dello stipendio avverrà al più tardi alla fine del mese; ogni dipendente ha diritto ad un conteggio salariale mensile dettagliato e saldo vacanze periodico.

Articolo 18.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11807
Il lavoro domenicale e festivo dà diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro (analogamente a quanto previsto dall’art. 13.2) o congedo pagato. Questo supplemento non può essere cumulato con l’indennità per lavoro straordinario di cui all’art. 13.1.
Ogni dipendente può essere impiegato una domenica ogni due settimane (principio dell’alternanza del lavoro domenicale); non è consentito lavorare tre domeniche consecutive.

Articolo 14.2 e 14.3
Altri supplementi
11807
Qualora l’azienda esiga dal personale un abbigliamento uniforme, lo stesso è a carico del datore di lavoro.

Articolo 30
Orario di lavoro
11807

La durata settimanale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni. La giornata lavorativa giornaliera dovrà di regola essere almeno pari a 4 ore.

Al dipendente sono garantiti 2 giorni di libero settimanali che, di regola, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovranno essere consecutivi. Il dipendente deve poter beneficiare di almeno 2 domeniche libere al mese (vedi art. 14.1), con la garanzia minima di 26 congedi domenicali all’anno, come previsto dalla Legge Federale sul Lavoro. Onde permettere il conteggio di quanto sopra, occorrerà, tuttavia, fare riferimento alla durata del lavoro ripartita nell’arco di due settimane lavorative, il dipendente in tutti i casi non potrà lavorare più di 6 giorni consecutivi. Da tale calcolo ne deriverà una media che sarà considerata quale durata del lavoro e farà stato ai fini del presente CCL (Es.: 1° settimana 6 gg lavorativi ore 48 – 2° settimana 4 gg lavorativi ore 32 / ore 48 + ore 32 = 80, cioè 40 ore di media nelle 2 settimane).

Per quanto concerne le pause, si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 15 della Legge Federale sul Lavoro, che recita:

"Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:

a) un quarto d’ora se dura più di 5 ore e mezza;
b) mezz’ora, se dura più di sette ore;
c) un’ora se dura più di 9 ore.

Qualora al collaboratore non fosse permesso di lasciare il posto di lavoro durante la pausa, la stessa è da considerarsi come tempo di Lavoro."

In considerazione del permesso di apertura domenicale del Centro FoxTown e in osservanza alla Legge sul Lavoro, il personale potrà essere occupato al massimo 26 domeniche all’anno. Nell’alternanza dei giorni di riposo, saranno, quindi, garantite quali riposo settimanale almeno due domeniche al mese. I datori di lavoro faranno in modo di favorire l’impiego di persone disoccupate.

Ogni dipendente può essere impiegato una domenica ogni due settimane (principio dell’alternanza del lavoro domenicale); non è consentito lavorare tre domeniche consecutive.

Di principio è vietato il lavoro su chiamata (il lavoro effettuato per tramite delle agenzie interinali è ritenuto tale) ed è consentito solo in casi particolari e dopo approvazione della Commissione Paritetica.

Articoli 8, 12.1, 12.2, 14.1 e 14.3

Lavoro straordinario / ore supplementari
11807
E' considerato lavoro straordinario il lavoro che supera la durata settimanale di cui all’articolo 12; questa disposizione si applica anche a coloro che lavorano a tempo parziale.

Le ore straordinarie danno diritto ai seguenti supplementi da retribuire in denaro o in congedo pagato (per es.: 8 ore di lavoro straordinario domenicale o festivo, equivarranno a 16 ore di recupero):
CategoriaSupplemento
Ore straordinarie diurne (ore 06.00-20.00) Supplemento di 25%
Ore straordinarie notturne (ore 20.00-06.00)50%
Ore straordinarie domenicali e festive, che eccendono la durata du lavoro prevista all'art. 12 e 14100%

Articolo 13
Vacanze
11807
Categoria d'età Numero di giorni di vacanze Indennità
giovani e gli apprendisti sino ai 20 anni di età 5 settimane 10.64%
dal 20° anno di servizio in FoxTown 6 settimane 1 13.04%
dal compimento dei 50 anni di età 6 settimane 1 13.04%
gli altri 5 settimane 10.64%
1 Le 6 settimane vengono interamente riconosciute a partire dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio.

Articolo 15.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11807
Occasione Giorni compensati
morte del coniuge, di figli propri, del padre o della madre 1 3 giorni
morte di altri membri della famiglia non menzionati alla lettera a), viventi in comunione domestica con il dipendente 3 giorni
morte del nonno o della nonna, del suocero o della suocera, di un fratello o di una sorella 2 giorni
morte di un cognato/a 1 giorno
matrimonio 5 giorni
per i papà: nascita di un figlio o adozione 3 giorni
trasloco della propria economia domestica (massimo 1 volta all’anno) 1 giorno
visita di reclutamento 2 giorni
ispezione delle armi e dell'equipaggiamento, proscioglimenti 1 giorno
corsi professionali 2 giorni
congedo per delegati sindacali FoxTown 2 giorni

1 una comunanza affettiva stabile parificata al matrimonio

Articolo 16

Giorni festivi retribuiti
11807

I giorni festivi riconosciuti (pagati) e non recuperabili sono: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale è Santo Stefano. Se il dipendente dovesse lavorare durante uno dei suddetti giorni avrà diritto, oltre al normale indennizzo del 50% o all’eventuale compensazione in tempo libero, ad un giorno di congedo supplementare (2 giorni di riposo settimanale + 1 giorno di congedo pagato).

Se durante i giorni festivi riconosciuti il dipendente dovesse già trovarsi a casa di libero, questa giornata non dev’essere considerata come giorno di libero, bensì come festivo. Vale a dire che, durante quella settimana il dipendente sarà a casa e godrà del suo festivo, ma manterrà comunque i suoi ulteriori due giorni di libero settimanali.

Giorni festivi non riconosciuti: San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, Immacolata Concezione. Se durante uno di questi giorni il dipendente lavora, ha diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro o in congedo pagato (vedi art. 14.2).

Durante i giorni ufficiali in cui il Centro FoxTown resta chiuso (vedi art. 32) i dipendenti rimangono a casa e godono del giorno festivo pagato. Anche in questo caso i giorni di chiusura del Centro non devono essere conteggiati come giorni di libero, bensì come festivi pagati; pertanto il dipendente beneficerà comunque degli ulteriori due giorni di libero previsti dal CCL (vedi art. 12.1). Unica eccezione è la Domenica di Pasqua, la quale, non essendo un festivo riconosciuto (pagato) va considerata come un normale giorno di riposo settimanale.

I giorni festivi infrasettimanali riconosciuti, previsti dall’art. 17 del CCL (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano) che cadono durante le vacanze danno diritto a un equivalente congedo supplementare.

Articoli 15.4 e 17

Congedo di formazione
11807
Il datore di lavoro s’impegna a favorire l’aggiornamento professionale dei dipendenti, facilitandone la partecipazione a corsi di formazione pertinenti l’attività lavorativa svolta a FoxTown, riconoscendo loro per tale scopo annualmente almeno un numero di ore pagate complessivamente pari a 2 giornate lavorative (16 ore).

Articolo 31
Malattia
11807
Il datore di lavoro garantisce ai dipendenti una copertura per perdita di guadagno in caso di malattia di almeno l’80% dello stipendio, a partire dal primo giorno di malattia, presso un ente assicurativo che garantisca le prestazioni previste dalla LAMal o equipollente.
E’ facoltà del datore di lavoro stipulare un’assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni; tuttavia, in tale evenienza, esso dovrà prendere a suo carico l’80% del salario perso durante i 30 giorni di differimento.
La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni, entro un periodo di 900 giorni consecutivi.
Il relativo premio è suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendente.
Il dipendente è tenuto a comprovare la sua inabilità lavorativa, al più tardi il terzo giorno di malattia, mediante certificato medico.
Nel caso di inabilità per malattia del figlio (fino a 15 anni, Art. 36 Legge sul Lavoro), è necessario presentare un certificato medico già dal primo giorno e l’assenza non deve prolungarsi oltre 3 giorni.

Articolo 22
Infortunio
11807
Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, in applicazione delle disposizioni della LAINF. Eventuali giorni di attesa sono a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro: quello per gli infortuni non professionali può essere messo a carico del dipendente e dedotto dal suo salario.

Articolo 24
Congedo maternità / paternità / parentale
11807
In caso di assenza per gravidanza e parto è assicurato alle puerpere un congedo maternità pagato dell’80% dello stipendio, per la durata complessiva di 16 settimane, di cui almeno 14 dopo il parto.
Alla dipendente che ne fa richiesta, dopo le 16 settimane di congedo, il datore di lavoro dovrà concedere fino a 6 settimane di congedo non pagato. La richiesta dovrà pervenire entro l’ottava settimana di congedo maternità.

Anche al padre che ne fa richiesta, il datore di lavoro dovrà concedere fino a 6 settimane di congedo non pagato. Il collaboratore dovrà chiedere al datore di lavoro il periodo di congedo non pagato con due mesi di anticipo. Il periodo di congedo dovrà comunque essere usufruito entro il primo anno di vita del figlio.

Articolo 23
Servizio militare / civile / di protezione civile
11807
In caso di servizio militare o di protezione civile obbligatori, il dipendente ha diritto alle seguenti prestazioni:

Tipo di servizio% del salario
Scuola reclutecelibi senza obblighi di assistenza60% del salario
ai coniugati e ai celibi con obblighi di assistenza80% del salario
Altri corsifino a 4 settimane100% dello stipendio

Articolo 25
Previdenza professionale LPP
11807

Il dipendente è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in applicazione della LPP.

Articolo 26

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11807
-Le persone che hanno un'attività lavorativa superiore al 50% (oltre 20 ore settimanali): CHF 18.-- mensili (CHF 216.-- annui)
-Le persone che sono occupati fino ad un massimo del 50% delle ore normali contrattuali (20 ore settimanali): CHF 9.-- mensili

Articolo 6.1
Apprendisti
11807
Dal 1° gennaio 2020 le retribuzioni mensili minime sono:
 
Categoria anno di tirocinio retribuzione mensile
Venditore nel 1° anno di tirocinio CHF 661.--
  nel 2° anno di tirocinio CHF 872.--
Impiegati di vendita nel 1° anno di tirocinio CHF 661.--
  nel 2° anno di tirocinio CHF 872.--
  nel 3° anno di tirocinio CHF1'156.--

Gli apprendisti hanno diritto alla 13a mensilità, conformemente all’art. 20 del CCL.
Gli apprendisti non sono soggetti al contributo di solidarietà.

Allegato 1
Termini di disdetta
11807
Anno di servizio Disdetta
durante il periodo di prova 1 7 giorni, per la fine di una settimana
nel primo anno di servizio 1 mese, per la fine di un mese
dal secondo al nono anno di servizio incluso 2 mesi, per la fine di un mese
dal decimo anno in poi 3 mesi, per la fine di un mese


1 I primi tre mesi sono considerati tempo di prova. Trascorsi questi tre mesi, il rapporto di lavoro è considerato concluso per un periodo indeterminato.

Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato con lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese.

Articoli 7 e 9.1

Protezione contro il licenziamento
11807
La protezione dalla disdetta abusiva è accordata sulla base dell’art. 336 e seguenti del CO.

Articolo 9.4
Rappresentanza dei lavoratori
11807
OCST – Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese
Sindicato Unia
SIC Ticino – Società degli impiegati del commercio
SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Rappresentanza dei datori di lavoro
11807
Tarchini FoxTown SA
Compiti organi paritetici
11807
Allo scopo di vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del presente CCL, giusta l’art. 357a-b del CO, le parti contraenti istituiscono una Comissione Paritetica (C.P.F.) composta da sei membri, di cui tre rappresentanti dei negozi presenti nel centro e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali contraenti maggiormente rappresentative presso il Centro e da sei supplenti (tre per parte).

La presidenza della Commissione Paritetica viene assunta da un rappresentante sindacale membro della Commissione Paritetica, mentre la Segreteria, viene gestita dai rappresentanti dei negozianti (Tarchini FoxTown SA).

Alla C.P.F. in particolare incombono i seguenti compiti:
-vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL
-procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL
-fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra i negozi firmatari e il rispettivo personale (assegnazione di classi salariali ecc.)
-incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale pertinenti l’attività lavorativa svolta al FoxTown
-risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL
-applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un minimo di CHF 500.-- ed un massimo di CHF 5'000.--
-costituire il Collegio Arbitrale di cui agli artt. 3.3, 5.1 e 5.2 del CCL.

Articolo 3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11807
Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla C.P.F., potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della Commissione stessa con una multa da CHF 500.-- a CHF 5’000.--, secondo la gravità dell’infrazione (art. 3.2, lett. f)).
L’incasso della sanzione è di competenza della Segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.
Contro le sanzioni emanate dalla C.P.F. è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio Arbitrale, il quale deciderà inappellabilmente entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 4 
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11807
Sono garantiti i diritti costituzionali d’associazione e coalizione. Il fatto di appartenere o meno ad un sindacato non deve recare alcuno svantaggio al dipendente.

Articolo 11
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11807

Durante il periodo nel quale il dipendente è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.

I delegati sindacali, conformemente all’art. 336 CO, non possono essere licenziati a seguito della loro attività sindacale.

Articoli 9.4 e 16

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.11807 08.09.2022 08.09.2022
8.11175 01.01.2020 01.01.2020