CCPA per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando

Vertragsdaten
Merken
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2019 bis 31.12.2028
Letzte Änderungen
Conformemente alla dichiarazione di obbligatorietà generale del 1° gennaio 2019: Aumento al 1° gennaio 2023 dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, rispettivamente all'1,1%. I calcolatori del salario minimo dei CCL corrispondenti sono stati aggiornati. (29.12.2022)
Get As PDF
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
12548

Questo CCL è destinato esclusivamente per il pensionamento anticipato sui territori enumerati.

Campo d'applicazione geografico
12548
Si applica ai seguenti cantoni: FR, JU, JU bernese, NE, VS, VD, GE, BL, BS, TI

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
12548

La CCPA si applica alle ditte svizzere e straniere, rispettivamente ai loro comparti di azienda, così come ai subappaltanti e ai lavoratori indipendenti che impiegano lavoratori che svolgono un’attività in particolare nei settori seguenti:

Kantone FR GE JU JB NE VD VS BL BS TI
Berufstätigkeit                    
a) Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
– Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC.
– Fabbricazione, riparazione e/o restauro di mobili.
– Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina.
– Posa di parquet in quanto attività accessoria.
– Fabbricazione di sci.
– Fabbricazione e/o posa di montaggio interno e di montaggio di depositi, d’installazione di saune.
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effetuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
– Taglio di struttura.
– Costruzione di legno e di case ad ossatura in legno.
– Lavori di rimozione dell’amianto effetuati dalle imprese di falegnameria, ebenisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
X X X X X X X      
b) Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese del vetro e della tecnica vetro. X X X X X X X   X  
c) Gessatura e pittura, tra cui:
– Staff ed elementi decorativi.
– Fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo.
– Posa di carta da pareti.
– Isolamento periferico.
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno.
– Lavori di sabbiatura.
– Lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di gessatura e pittura.
X X     X X X X X  
d) Lavori di piastrellista, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di piastrellisti. X X X     X   X X X

e) Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all’ “involucro dell’edificio”. Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento contro il vapore), tra cui lavori di rimozione dell’amianto effetuati da imprese di copertura.

  X             X  
f) Rivestimenti di suoli e posa di pavimenti in parquet, tra cui lavori dirimozione dell’amianto effetuati da imprese di rivestimenti di suoli eposa di pavimenti in parquet. X X X X X X X   X X
g) Tecnica della costruzione:
– Lattoneria / copertura metallica.
– Impianti sanitari incl. le canalizazioni e le condotte industriali.
– Riscaldamento.
– Climatizzazione / raffreddamento.
– Ventilazione.
– Fotovoltaica.
                  X
h) Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui:
– Campi sportivi e parchi giochi.
– Posa di piscine prefabbricate.
– Irrigazione integrata.
– Lavori di parchi e giardini realizzati all’esterno dei garden center.
  X                
i) Lavori del marmo e scultura.   X     X          
Altri lavori/mestieri                  

 

j) Fabbricazione di specchi.   X       X     X  
k) Tenuta stagna. X X       X        
l) Decorazione d’interno.   X                
m) Quilter.   X                
n) Inquadramento.   X                
o) Riparazione di persiane.   X                
p) Rivestimenti d’interno.   X                
q) Asfaltatura. X X       X        
r) Lavori speciali di resina. X X       X        
s) Fabbricazione e montaggio di tetti in materia plastica.                 X X
t) Sculture e lavori su pietra naturale.                 X  
u) Posa di suoli speciali e in linoleum.                 X  
v) Gessatura, tra cui stuccatura, montaggio a secco, plafonetura e intonacatura.                   X

 

Le parti alla presente convenzione possono convenire dell’adesione alla CCPA con altre associazioni di datori di lavoro. Queste associazioni possono essere organizzate sul piano nazionale, regionale o cantonale.

Le ditte non sottomesse al campo d’applicazione della CCL-SOR possono, con il consenso delle parti contraenti, aderire alla CCPA. L’adesione deve essere concordata per almeno dieci anni.

Articolo 1

Campo d'applicazione personale
12548
La presente convenzione si applica al personale operativo occupato o in prestito nelle ditte citate all’articolo 1, compresi i capi squadra ed i capimastri, indipendentemente dal modo di retribuzione.
La convenzione non si applica né agli impiegati che lavorano in modo esclusivo nelle parti tecniche e commerciali dell’impresa, né agli apprendisti.

Articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12548
L’obbligatorietà generale è applicabile ai seguenti cantoni: FR, JU, JU bernese, NE, VS, VD, GE, BL, BS, TI

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12548
Su tutto il territorio dei cantoni enumerati qui di seguito, l’estensione si applica ai datori di lavoro (imprese e settori di imprese) che effettuano i lavori seguenti:
a. Friburgo
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro / lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
b. Giura e Giura bernese
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Lavori di piastrellista (solo nel cantone Giura)
c. Neuchâtel
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Lavori del marmo e scultura
d. Vallese
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
e. Vaud
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna; asfaltatura; lavori speciali di resina.
f. Ginevra
– Falegnameria, ebanisteria e carpenteria
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Copertura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura
– Lavori del marmo e scultura
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna; decorazione d’interno e lavori di cucitura di materia; inquadramento; riparazione di persiane; rivestimenti d’interni; asfaltatura, lavori speciali di resina
g. Basilea Campagna
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
h. Basilea Città
– Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro
– Gessatura e pittura
– Lavori di piastrellista
– Copertura
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastica; scultura e lavori su pietra naturale; posa di suoli speciali e in linoleum.
i. Ticino
– Lavori di piastrellista
– Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)
– Tecnica della costruzione
– Altri lavori / mestieri: Fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastica; gessatura, tra cui stuccatura, montaggio a secco, plafonatura e intonacatura.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12548
L’estensione si applica, nei limiti del capoverso 2, sui lavori seguenti:
a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
– Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC;
– Fabbricazione, riparazione e/o restauro di mobili;
– Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina;
– Posa di parquet in quanto e attività accessoria;
– Fabbricazione di sci;
– Fabbricazione e/o posa di montaggio interno e di montaggio di depositi, d’installazione di saune;
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, fabbricazione di mobili;
– Taglio di struttura;
– Costruzione di legno e di case ad ossatura in legno;
– Lavori di rimozione dell’amianto effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.
b. Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese del vetro e della tecnica vetro.
c. Gessatura e pittura, tra cui:
– Staff e elementi decorativi;
– Fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo;
– Posa di carta da parati;
– Isolamento periferico;
– Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno;
– Lavori di sabbiatura;
– Lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese di gessatura e pittura.
d. Lavori di piastrellista, tra cui lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese di piastrellisti.
e. Copertura di tetti, tra cui:
– Tutti i lavori all’«involucro dell’edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento);
– Lavori di rimozione dell’amianto effettuati da imprese di copertura.
f. Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet).
g. Tecnica della costruzione:
– Lattoneria / copertura metallica;
– Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d’opera;
– Riscaldamento;
– Climatizzazione / raffreddamento;
– Ventilazione;
– Fotovoltaica.
h. Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui:
– Campi sportivi e parchi da gioco
– Posa di piscine prefabbricate
– Irrigazione integrata
– Lavori di parchi e giardini all’esterno dei garden center.
i. Lavori del marmo e scultura
k. Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna, decorazione d’interno e lavori di cucitura di materia, inquadramento, riparazione di persiane, rivestimenti d’interno, asfaltatura, lavori speciali di resina.

L’estensione si applica a tutti i lavoratori (compresi i capi di gruppo ed i capireparto) impiegati nelle imprese secondo il capoverso 2, indipendentemente dal modo di retribuzione. Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell’impresa, come pure gli apprendisti.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.1 e 2.3
Pensionamento anticipato
12548
Modalità di percezione

Il datore di lavoro deve annunciare l’affiliazione del lavoratore alla Fondazione RESOR al più tardi il giorno che precede l’inizio effettivo dell’impiego. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Fondazione RESOR (art. 21) o dei suoi organi d’incasso della totalità dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

Scopo delle prestazioni

Le prestazioni sono accordate con lo scopo di permettere al lavoratore di beneficiare del pensionamento anticipato 3 anni prima dell’età ordinaria del pensionamento AVS e di attenuarne le conseguenze finanziarie.

Genere delle prestazioni

Solo le seguenti prestazioni vengono versate:

  1. rendite transitorie;
  2. partecipazione forfetaria alle spese sociali dei pensionati;
  3. rimborso di contributi per le bonifiche di vecchiaia LPP;
  4. prestazioni sostitutive nei casi di rigore.
Rendita transitoria

Il lavoratore può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria allorquando soddisfa le condizioni cumulative seguenti:

  1. si trova a 3 anni, al di più, dall’età ordinaria di pensionamento AVS;
  2. ha lavorato in una ditta soggetta al campo d’applicazione della CCPA per almeno 20 anni e in maniera ininterrotta nei 10 ultimi anni precedenti il versamento delle prestazioni;
  3. rinuncia definitivamente, sotto riserva dell’articolo 12, ad ogni attività lucrativa.

Il lavoratore che non soddisfa completamente il criterio d’occupazione (cpv. 1 lett. b del presente articolo) può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria ridotta in modo proporzionale se ha lavorato per almeno 10 anni nel corso degli ultimi 20 anni in una ditta soggetta alla presente CCPA, ma in modo ininterrotto durante i 10 anni precedenti il versamento delle prestazioni.

Attività permesse

Il beneficiario di una rendita ai sensi della CCPA è interdetto dall’esercizio di qualsiasi attività per conto di terzi in una delle professioni soggette al campo d’applicazione della presente CCPA. Egli può esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indipendente con un compenso massimo di CHF 7'200.– annui, senza perdita della prestazione di rendita transitoria. L’assicurato al beneficio di una rendita ridotta o parziale può avere un’attività salariata a condizione che l’insieme dei sui guadagni non ecceda l’importo della rendita transitoria massima maggiorato dell’importo previsto al capoverso 2.

Rendita transitoria completa

La rendita transitoria completa consiste nel: 80% del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie di lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita). La rendita transitoria completa (sarebbe a dire prima dell’eventuale riduzione per anno mancante secondo l’art. 14) non può tuttavia essere inferiore o superiore ai limiti seguenti:

  1. 80% del salario di base determinante per la rendita ma al minimo CHF 3'800.–al mese;
  2. 80% del salario di base determinante per la rendita ma al massimo CHF 4'800.– al mese.
Rendita transitoria ridotta

Riceve una rendita transitoria ridotta di 1/20 per anno mancante, colui che soddisfa le condizioni dell’articolo 11 capoverso 2. Per le persone che hanno esercitato per anno un’attività soggetta alla CCPA inferiore al 100% a causa di un impegno stagionale, dell’esercizio di differenti funzioni nella ditta secondo il campo d’applicazione della CCPA o che sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni saranno ridotte. La somma di tutte le prestazioni precedenti, comprese quelle della Fondazione RESOR non possono in ogni caso superare la rendita massima alla quale l’assicurato avrebbe diritto se avesse lavorato al 100%. La Fondazione RESOR è abilitata a ridurre le proprie prestazioni di conseguenza. 3 L’assicurato in malattia o infortunato che beneficia delle prestazioni da parte dell’assicurazione malati perdita di guadagno, dell’AI o dell’assicurazione incidente può pretendere a delle prestazioni di prepensionamento solo per la sua capacità di guadagno residua.

Partecipazione forfetaria alle spese sociali

L’assicurato riceve una partecipazione forfetaria alle spese sociali del pensionato di un importo di CHF 50.– al mese. È versata in aggiunta alla rendita.

Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se esse sono cumulate con altre prestazioni contrattuali o legali. (...) 

Compensazione delle bonifiche di vecchiaia LPP

La Fondazione RESOR (art. 21) prende a carico, durante il periodo di versamento della rendita, i contributi all’istituto di previdenza. L’importo non può in alcun caso eccedere il 10% del salario determinante preso in considerazione per fissare la rendita transitoria di pensionamento anticipato.

Continuazione dell’affiliazione all’istituto di previdenza professionale

L’avente diritto deve indicare alla Fondazione RESOR il nome dell’istituto di previ-denza precedente il prepensionamento per permettere alla Fondazione RESOR di versare i contributi fissati all’articolo 17 qui di sopra.

Prestazioni sostitutive in casi di rigore

Il consiglio di Fondazione può concedere prestazioni sostitutive nei casi di rigore ai lavoratori che hanno dovuto interrompere contro la loro volontà, e definitivamente, la loro attività nel settore dei rami affini (per es. fallimento del datore di lavoro, licenziamento, decisione d’incapacità della CNA o dell’assicuratore per perdita di guadagno malattia). Il versamento della prestazione sostitutiva in casi di rigore esclude ogni altra prestazione della Fondazione RESOR.

Procedura per la domanda e controlli

Per ricevere delle prestazioni, l’avente diritto presenta una domanda, rendendo plausibile la propria legittimità. Le prestazioni della Fondazione RESOR versate senza che ci sia stato un diritto secondo la presente convenzione devono essere rimborsate.

Articoli 7 e 9–20; OC: articolo 48c

Contributi al pensionamento anticipato
12548
Anno Contributo del lavoratore e del datore del salario determinante
2019 1% ciascuno
a partire dal 2021 1.05% ciascuno
a partite dal 2023 1.1% ciascuno

 

Il contributo è dedotto mensilmente dal salario. Il salario AVS è considerato come salario determinante.

Articolo 6

Rappresentanza dei lavoratori
12548
Syndicato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
12548

Associazioni padronali firmatarie del CCL per il pensionamento anticipato nell’artigianato dell’edilizia romando

Fondo paritetico
12548
Reperimento delle risorse

Le risorse per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dal cumulo dei contributi versati dai datori di lavoro e lavoratori, dai contributi di terzi così come da rendite che provengono dal patrimonio della fondazione.

Articolo 5

Compiti organi paritetici
12548
Fondazione RESOR

Le parti convengono sull’applicazione comune ai sensi dell’articolo 357b del Codice delle obbligazioni. La «Fondazione per il pensionamento anticipato in favore delle professioni dei rami affini romandi» (RESOR) è incaricata di applicare e di far applicare la presente CCPA. (…) La Fondazione può cedere a terzi le attività di controllo e d’incasso. I controlli di applicazione possono essere delegati alle commissioni professionali paritetiche create per il controllo della CCL-SOR o per quello delle convenzioni collettive concluse da altre associazioni firmatarie della presente CCPA.

Il consiglio di Fondazione è responsabile dell’amministrazione. Il consiglio di Fondazione ha la responsabilità dei controlli. Può far eseguire questi controlli a delle istanze competenti.

Articoli 21 e 22

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12548

Le violazioni agli obblighi derivanti da questa convenzione possono essere sanzionate attraverso le istanze d’applicazione con una multa convenzionale fino a CHF 60'000.–. Rimane riservato il capoverso 2.

Le violazioni convenzionali che consistono nell’assenza di conteggi di contributi o un conteggio insufficiente, possono essere sanzionate con una multa convenzionale che può raggiungere il doppio degli importi mancanti.

I contravventori sopportano le spese dei controlli e di procedura. (…) Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in alcun caso dal rispetto delle disposizioni convenzionali. Le multe convenzionali servono alla copertura delle spese.

Articolo 23

Procedure di conciliazione e arbitrato
12548
L’interpretazione relativa alla presente CCPA è di competenza della Commissione professionale paritetica dell’artigianato dell’edilizia romando.

Articolo 24
Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.12548 25.10.2023 25.10.2023
4.8919 01.01.2019 01.01.2019