CCL per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, Ticino

Vertragsdaten
Merken
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.04.2024 bis 30.06.2026
Letzte Änderungen
Modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024. Convenzione salariale 2024: nuovi salari minimi e aumento dei salari effettivi pari all'1.7% a partire dal 1° gennaio 2024.
Get As PDF
Campo d'applicazione aziendale
12918

Il contratto si applica alle relazioni di lavoro tra:
da un lato, come datori di lavori, uffici, imprese o parti che offrono servizi in settori che rientrano nell’ambito di applicazione di architettura, ingegneria civile, ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità).

Articolo 1.1

Campo d'applicazione personale
12918

Il contratto si applica alle relazioni di lavoro tra:
e, dall’altra parte, come dipendenti, tutti i lavoratori e apprendisti impiegati in questi uffici, imprese o parti di esse.

Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi i quadri dirigenti con un salario superiore agli 85'000 CHF annui per un’occupazione pari al 100%.

Articolo 1.1, 1.2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
12918

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
12918

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
a tutti gli studi, aziende o parti di azienda (datori di lavoro) attivi nel settore dell’architettura, dell’ingegneria civile, dell’ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità);

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4A

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
12918

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione dei quadri dirigenti con salario superiore a CHF 85’000.–.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4B

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
12918

Il presente contratto entra in vigore con il conferimento del decreto d’obbligatorietà generale emanato dal Consiglio di Stato e cresciuto in giudicato;
Esso resterà in vigore per 3 anni dal momento del riconoscimento del carattere obbligatorio giungendo a termine con la fine dell’anno civile.
Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza, e così di seguito.
La parte che dà la disdetta si impegna a presentare contemporaneamente le proposte di modifica del contratto.

Articolo 36

Salari / salari minimi
12918
Salari annuali minimi dal 1° gennaio 2024 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)

1) In Formazione su 40h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
Apprendista 1° anno1 CHF 6'496.– CHF 6'496.– CHF 6'496.– CHF 6'496.– CHF 6'496.–
Apprendista 2° anno CHF 9'366.– CHF 9'366.– CHF 9'366.– CHF 9'366.– CHF 9'366.–
Apprendista 3° anno CHF 13'570.– CHF 13'570.– CHF 13'570.– CHF 13'570.– CHF 13'570.–
Apprendista 4° anno CHF 17'773.– CHF 17'773.– CHF 17'773.– CHF 17'773.– CHF 17'773.–


1 Importo da considerare in caso di prestazioni effetuate presso lo studio


2) Disegnatori, pianificatori su 40h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
1° anno CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.–
2° anno CHF 49'409.– CHF 49'409.– CHF 49'409.– CHF 49'409.– CHF 49'409.–
3° anno CHF 54'923.– CHF 54'923.– CHF 54'923.– CHF 54'923.– CHF 54'923.–
4° anno CHF 60'460.– CHF 60'460.– CHF 60'460.– CHF 60'460.– CHF 60'460.–
5° anno CHF 65'943.– CHF 65'943.– CHF 65'943.– CHF 65'943.– CHF 65'943.–

3) Stagista in formazione su 42.5h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
Stagista CHF 21'327.– CHF 21'327.– CHF 21'327.– CHF 21'327.– CHF 21'327.–

4) Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C su 42.5h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
1° anno CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.–
2° anno CHF 49'409.– CHF 49'409.– CHF 49'409.– CHF 49'409.– CHF 49'409.–
3° anno CHF 54'923.– CHF 54'923.– CHF 54'923.– CHF 54'923.– CHF 54'923.–
4° anno CHF 60'460.– CHF 60'460.– CHF 60'460.– CHF 60'460.– CHF 60'460.–
5° anno CHF 62'490.– CHF 62'490.–
6° anno CHF 65'943.– CHF 65'943.–
 
5) Scuola professionale Superiore su 42.5h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
Maestria Federale CHF 65'975.– CHF 65'975.– CHF 65'975.–
 
6) Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B su 42.5h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
1° anno CHF 60'900.– CHF 60'900.– CHF 60'900.– CHF 60'900.– CHF 60'900.–
2° anno CHF 62'930.– CHF 62'930.– CHF 62'930.– CHF 62'930.– CHF 62'930.–
3° anno CHF 65'975.– CHF 65'975.– CHF 65'975.– CHF 65'975.– CHF 65'975.–
 
7) Politecnico o equivalente, REG A su 42.5h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
1° anno CHF 62'930.– CHF 62'930.– CHF 62'930.– CHF 62'930.– CHF 62'930.–
2° anno CHF 65'975.– CHF 65'975.– CHF 65'975.– CHF 65'975.– CHF 65'975.–
3° anno CHF 69'020.– CHF 69'020.– CHF 69'020.– CHF 69'020.– CHF 69'020.–
 
8) Amministrativi su 42h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
1° anno, 1 anno di pratica nella professione CHF 47'502.– CHF 47'502.– CHF 47'502.– CHF 47'502.– CHF 47'502.–
 
9) Altri – Non classificabile da 1 a 8: su 42.5h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
1° anno, 1 anno di pratica nella professione CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.– CHF 47'556.–

 

Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo : 13

I salari minimi sono elencati nell’apposita tabella (Appendice 2) corrispondente alla convenzione salariale del presente contratto.

Articolo 35.1 e Appendice 2 - Convenzione salariale 2024

Categorie salariali
12918
Nelle seguenti situazioni, la tipologia del salario è
1) In formazione (Appendice 2, Convenzione salariale, Punto 1)
Presenza di un contratto di apprendistato
Anticipo inizio apprendistato: inizi anticipati di massimo 4 settimane
Formazione in azienda prevista dal piano di studi
2) Disegnatori, pianificatori
I diplomi con una scuola professionale con attestato di capacità (AFC) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di una scuola tecnica equivalente
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente
3) Stagista in formazione (Appendice 2 – Convenzione salari, Punto 3)
Reinserimento o nuovo orientamento: Gli stage di massimo 6 mesi per il reinserimento un nuovo orientamento. Lo stagista è in grado di documentare e motivare le ragioni del reinserimento o i motivi che l’hanno portato a valutare un nuovo orientamento professionale.
Fine studi: Lo stage di massimo 12 mesi di fine studio per i neo laureati o diplomati di scuole o istituti di formazione professionale a tempo pieno entro un anno dall’ottenimento del diploma.
4) Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C
I diplomi con una scuola professionale di qualità e di tecnica (ST) riconosciuta dalla Confederazione;
I diplomi con una scuola specializzata superiore di tecnica (SSST) riconosciuta dalla Confederazione;
I diplomi di una scuola tecnica equivalente;
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente;
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG C).
5) Scuola professionale Superiore
Le persone con una maestria federale, riconosciuta dalla Confederazione
6) Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B
Architetti o ingegneri (Bachelor)
I diplomi di una scuola tecnica superiore (STS-ETC) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di un Haute école spécialisée (HES) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di una scuola tecnica equivalente
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG B).
7) Politecnico o equivalente, REG A
Architetti o ingegneri (Master)
I diplomi di una scuola politecnica (EPFL - EPFZ) riconosciuta dalla Confederazione
I diplomi di una scuola tecnica equivalente
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG A).
8) Amministrativi
I diplomi di una scuola commerciale con attestato di capacità (AFC) riconosciuto dalla Confederazione
I diplomi di una scuola commerciale equivalente
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente.
9) Altri – Non classificabile da 1 a 8
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale per un ruolo esterno all’operatività principale dell’azienda.

 

Appendice 1

Aumento salariale
12918
2024 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2024)

A tutti i lavoratori che percepiscono un salario annuo lordo, esclusi eventuali benefits, inferiore a CHF 85'000.– andrà corrisposto un aumento pari all'1.7%.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice convenzione salariale del contratto collettivo di lavoro.

Appendice 2 - Convenzione salariale 2024; Conferimento del carattere obbligatorio generale: III

Tredicesima mensilità
12918

Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo : 13

Appendice 2

Versamento del salario
12918

Il salario mensile viene pagato in 13 mensilità dal datore di lavoro entro l’ultimo giorno del mese.

Di regola il salario viene pagato in franchi svizzeri. Le parti possono accordarsi, per iscritto, per un salario in valuta diversa.

Il salario viene versato al netto dei contributi sociali e assicurativi e dell’eventuale imposta alla fonte.

Articolo 28

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
12918
Supplementi salariali

Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 )

  1. Per il lavoro prestato nei giorni festivi e per il lavoro notturno e domenicale è riconosciuto un supplemento salariale del 50%, queste indennità sono da pagare al più tardi alla fine del mese successivo in cui vengono maturate.
  2. È lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.


Articolo 17.4

Rimborso spese
12918

Il lavoratore occupato fuori sede ha diritto al rimborso completo di tutte le spese sostenute come previsto dall’art. 327a del CO, ivi comprese le spese di sussistenza. Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore proprio egli ha diritto al rimborso di un’indennità pari a 0.60 CHF/km.

L’indennità non è dovuta se il lavoratore inizia o finisce la sua giornata lavorativa direttamente su un cantiere e il tragitto e il tempo di viaggio rispetto alla sua abitazione sono inferiori a quelli dell’usuale tragitto tra l’abitazione e la sede dell’azienda.

Articolo 18

Altri supplementi
12918
Decesso del lavoratore e indennità

In caso di decesso del lavoratore durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve pagare il salario per 2 mesi a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri 3 mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

Articolo 26

Orario di lavoro
12918

La durata ordinaria settimanale di lavoro, è di:

  • 40 ore al massimo per gli apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), ripartite su cinque giorni
  • 42.5 ore al massimo per gli stagisti, progettisti, tecnici, maestri, architetti, ingegneri (classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 3, 4, 5, 6, 7, 9), ripartite su cinque giorni
  • 42 ore al massimo per gli amministrativi (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 8), ripartite su cinque giorni


È considerato tempo di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Il tempo per recarsi dall’ufficio al cantiere è considerato tempo di lavoro.
Le pause durante le quali il lavoratore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro.
Il lavoro a cottimo non è permesso in nessuna forma.

Articolo 16

Lavoro straordinario / ore supplementari
12918

È ammesso prestare ore in più rispetto alla durata ordinaria settimanale del lavoro secondo l’art. 16, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore supplementari.
Le ore supplementari sono ammesse solo in via eccezionale e quando l’urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate.

Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), le ore supplementari complessive non possono superare le 15 ore mensili.

Le ore supplementari vanno pagate a salario base o compensate in tempo libero d’intesa col datore di lavoro entro la fine dell’anno. Il saldo delle ore supplementari risultanti deve figurare sul conteggio mensile del salario. A fine anno il saldo deve essere azzerato.

Articoli 17.1, 17.2 e 17.3

Periodo di prova
12918

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova.
Durante il periodo di prova ognuna delle parti può disdire il contratto in ogni momento con preavviso di sette giorni.

Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di 1 mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di 2 mesi e in seguito con preavviso di 3 mesi.

Articoli 29.1, 29.2, 29.3, 29.4

Vacanze
12918

Durante le vacanze il lavoratore non può eseguire lavori per conto di terzi, rispettivamente non può compromettere l’obiettivo del riposo.

I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell’infortunio verificatosi durante le vacanze. Convalescenza e cura non sono considerate vacanze. Rimane comunque riservato quanto dispone l’art. 329b del CO.

Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.

Articoli 19 e 31.3

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
12918

Il lavoratore ha diritto ai congedi usuali, previa richiesta al datore di lavoro.

Al lavoratore devono essere concessi i seguenti congedi remunerati:

Occasion giorni compensati
Matrimonio del lavoratore 3 giorni
Matrimonio di parenti 1 giorno
Nascita di un figlio 3 giorni
Morte del coniuge, figlio o congiunto 3 giorni
Funerale di parenti ½ giornata
Trasloco 1 giorno
Visite mediche e dentistiche il tempo necessario

 

Se l’evento avviene in un giorno dove il lavoratore non doveva lavorare o durante le vacanze non vi è obbligo di remunerazione da parte del datore di lavoro.

Nei casi di congedo non elencati all’art. 21.2 il diritto al salario viene determinato secondo l’art. 324a cpv. 1 CO.

Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) sono concessi al lavoratore i seguenti congedi e attività:

  1. Matrimonio del lavoratore: 5 giorni;
  2. Trasloco: 2 giorni;

Articolo 21

Giorni festivi retribuiti
12918

Il lavoratore ha il diritto a beneficiare di tempo libero nei giorni festivi previsti nel Canton Ticino.

Per i giorni festivi parificati alla domenica il lavoratore ha diritto al salario e non deve essere tenuto al recupero di lavoro (sono tali Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale Svizzera, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).

Per i giorni festivi non parificati alla domenica il lavoratore non ha diritto al salario e può essere tenuto al recupero (remunerato) del giorno libero effettuato (sono tali San Giuseppe, Festa del lavoro, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Immacolata). 

Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) non è dovuto il recupero dei giorni festivi non parificati alla domenica.

Articolo 20

Congedo di formazione
12918

Il lavoratore con l’accordo del datore di lavoro può partecipare a dei corsi per la formazione continua e il perfezionamento professionale. Il lavoratore o il datore di lavoro sottoposto al presente CCL, a condizione che al momento della richiesta siano in regola con il pagamento dei contributi paritetici, possono chiedere alla Commissione paritetica un sussidio per i costi sostenuti. Il sussidio copre le spese del tempo di lavoro se il corso è svolto durante la giornata lavorativa, le spese di trasferta e la tassa di iscrizione.

Articolo 15

Malattia
12918
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia

Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore presso un’assicurazione svizzera che garantisca almeno l’80% del salario, per la durata di 720 giorni sull’arco di 900 giorni consecutivi. La polizza d’assicurazione può prevedere un termine di attesa (per un massimo di 30 giorni) tra l’inizio della malattia e l’indennizzo da parte dell’assicurazione. Durante un eventuale termine di attesa il datore di lavoro paga al lavoratore l’80% del salario a partire dal 3° giorno. Per i primi 2 giorni di assenza non vi è diritto al salario o all’indennizzo assicurativo (periodo di carenza).

Il premio dell’assicurazione è a carico in parti uguali del datore di lavoro e del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno di inabilità al lavoro.

Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2):

  1. I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il lavoratore presso una cassa malati svizzera (…) che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
  2. Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare il salario al 100% nei primi trenta giorni di malattia.
  3. In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla lavoratrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto. Alla lavoratrice è comunque assicurato quanto stabilito dalla Legge sulla maternità.

Articolo 23

Infortunio
12918
Assicurazione per perdita di salario in caso di infortunio professionale e non professionale

Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2):

  1. I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il lavoratore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
  2. Il datore di lavoro si impegna a versare il salario al 100% nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.

Articolo 24

Servizio militare / civile / di protezione civile
12918

Durante il servizio obbligatorio il lavoratore percepisce l’indennità di compensazione per la perdita di guadagno.

Se il datore di lavoro anticipa il salario al lavoratore che svolge servizio obbligatorio, il datore di lavoro ha diritto alle indennità di perdita di guadagno a compensazione dello stipendio anticipato. Se l’indennità di perdita di guadagno supera l’80% dello stipendio, il datore di lavoro deve versare il supplemento al lavoratore.

Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2) il lavoratore ha diritto nei casi normali di corsi di ripetizione o corsi speciali considerati, ai fine del servizio militare, come corsi di ripetizione, al 100% dello stipendio e durante la scuola reclute al 50% se celibe e all’80% se coniugato o celibe con obblighi di assistenza. 

Articolo 22

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12918

Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC, del seguente ammontare:

Chi Contributo
Contributo fisso dei datori di lavoro: tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL devono versare un contributo di esecuzione e di controllo pari a CHF 12.50 al mese;
Contributo dei lavoratori: tutti i lavoratori assoggettati versano un contributo dello 0,4% del salario determinante LAInf.


La parte del lavoratore viene dedotta ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare nel conteggio salario.

È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

L’introito totale (contributo paritetico) della CPC verrà utilizzato:

  1. per l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli;
  2. per il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale.

Articolo 11

Apprendisti
12918

Tra il datore di lavoro e un apprendista deve essere stipulato un regolare contratto di apprendistato, conforme alle vigenti leggi in materia di formazione professionale.

Non si possono concedere vacanze agli apprendisti in un periodo dell’anno in cui sono soggetti all’obbligo di frequenza dei corsi scolastici di formazione professionale.

Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.

Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro

In Formazione su 40h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
Apprendista 1° anno1 CHF 6'496.– CHF 6'496.– CHF 6'496.– CHF 6'496.– CHF 6'496.–
Apprendista 2° anno CHF 9'366.– CHF 9'366.– CHF 9'366.– CHF 9'366.– CHF 9'366.–
Apprendista 3° anno CHF 13'570.– CHF 13'570.– CHF 13'570.– CHF 13'570.– CHF 13'570.–
Apprendista 4° anno CHF 17'773.– CHF 17'773.– CHF 17'773.– CHF 17'773.– CHF 17'773.–


Importo da considerare in caso di prestazioni effetuate presso lo studio

Articolo 31 e Appendice 2 - Convenzione salariale 2024

Giovani dipendenti
12918

Stagista in formazione su 42.5h settimanali
Tipologia Architettura Civile RVCS Elettrico Specialisti
Stagista CHF 21'327.– CHF 21'327.– CHF 21'327.– CHF 21'327.– CHF 21'327.–

 

Articolo 32 e Appendice 2 - Convenzione salariale 2024

Termini di disdetta
12918

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova.

Termine di preavviso
Anni di servizio Periodo di preavviso
Durante il periodo di prova in ogni momento con preavviso di sette giorni
nel 1° anno di servizio 1 mese, per la fine di un mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi, per la fine di un mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi, per la fine di un mese


La disdetta deve essere notificata in forma scritta. 

Il rapporto di lavoro cessa automaticamente e senza disdetta con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento o con l’assegnazione di rendita di invalidità, senza preventiva disdetta.

Articolo 29

Protezione contro il licenziamento
12918

Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro sin tanto che il lavoratore è al beneficio di prestazioni assicurative per malattia o infortunio.

Articoli 22.4, 29.6 e 29.7

Rappresentanza dei lavoratori
12918

OCST - Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino
il Sindacato Unia

Rappresentanza dei datori di lavoro
12918

ASIAT - l'Associazione studi d'ingegneria e di architettura Ticinesi

Organi paritetici
12918

Per l’interpretazione e l’applicazione del CCL è designata una Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) 

Articolo 4

Compiti organi paritetici
12918

La CPC ha il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Inoltre essa, in caso di necessità, deve provvedere ad interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL.

  1. adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL ;
  2. allestire il calendario di lavoro;
  3. verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
  4. conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
  5. conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
  6. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
  7. eseguire i controlli negli studi professionali e sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
  8. amministrare i proventi del contributo paritetico;
  9. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL

Articolo 5

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
12918

La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto
  2. pena convenzionale:
    • in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
    • in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.–;

La parte inadempiente si assume le spese procedurali

Articolo 8

Procedure di conciliazione e arbitrato
12918

 

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.12918 13.03.2024 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.12441 26.07.2023 26.07.2023
2.12435 01.01.2023 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.12394 27.06.2023 27.06.2023
1.11148 01.01.2021 01.01.2021