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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2022 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) fino al 31.12.2025Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Tutto il territorio della Svizzera
Eccezione: VS
Campo d'applicazione geografico
Valido in tutta la Svizzera.
Ne sono escluse le imprese assoggettate al CCL Retabat (Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori dell’edilizia principale del canton Vallese) o al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN).
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Trova applicazione per tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come per le imprese operanti in subappalto, i cottimisti indipendenti e le società di lavoro interinale che occupano lavoratori attivi nella posa di ponteggi, nonché per le imprese o parti di imprese di altri rami addette alla posa di ponteggi per terzi. Non sono assoggettate al presente contratto le imprese di altri rami che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
E valido per tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) che hanno compiuto il 20° anno d'età e concluso il periodo di prova, che sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e che operano in imprese o parti di imprese ai sensi dell’art. 1.2. Sono esclusi il personale amministrativo e i dipendenti con funzioni direttive.
Articolo 1.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, reparti di imprese e cottimisti indipendenti) addetti alla posa di ponteggi, nonché per le imprese o parti di imprese di altri rami addette alla posa di ponteggi per terzi. Non sono assoggettate al presente contratto le imprese di altri rami che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.
Ne sono escluse le imprese assoggettate al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato dei lavoratori dell’edilizia principale del canton Vallese (CCL Retabat) o al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN Edilizia).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.2 e 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) che hanno compiuto il 20° anno d'età e concluso il periodo di prova, che sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria e che operano in imprese o parti di imprese ai sensi del cpv. 3.
Sono esclusi:
a. il personale amministrativo;
b. i dipendenti con funzioni direttive;
c. gli apprendisti.
D’intesa con l’impresa, il personale amministrativo e i dipendenti con funzioni direttive possono comunque aderire a titolo facoltativo al CCL PEAN Posa di ponteggi.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. Esso può essere disdetto dalle parti contraenti con effetto al 30 giugno di ogni anno, tramite lettera raccomandata e osservando un termine di preavviso di 6 mesi. La prima data utile per la disdetta è il 30 giugno 2011.
Articolo 8.2
Informazioni organo paritetico
Fondation RF échafaudage
Engel Copera AG
Waldeggstrasse 37
3097 Bern-Liebefeld
031 950 25 00
dieter.mathys@engelcopera.ch
elisabeth.su@fargeruestbau.ch
www.rfechafaudage.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Simon Constantin
031 385 22 03
Simon.constantin@unia.ch
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Pensionamento anticipato
Finanziamento
I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da eventuali prestazioni d’entrata e acquisti, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione. I contributi sono versati dai datori di lavoro e dai loro dipendenti assicurati tramite la Fondazione PEAN Posa di ponteggi, tenendo conto che i datori di lavoro versano almeno la metà di questi contributi. Per ogni persona assicurata viene gestito un avere di vecchiaia che viene remunerato annualmente in base alle possibilità di rendimento del mercato dei capitali di riferimento.
Prestazioni
Prestazioni transitorie
La persona assicurata può richiedere le prestazioni transitorie se
a. ha compiuto il 58° anno d’età,
b. non ha ancora raggiunto l’ordinaria età di pensionamento AVS e
c. cessa in tutto o in parte l’attività lucrativa nella posa di ponteggi.
Le prestazioni comprendono al massimo il prelievo dell’intero avere di vecchiaia individuale della persona assicurata.
Procedura per la presentazione della domanda
Le prestazioni vengono versate su richiesta della persona interessata. A tal fine essa compila l’apposito modulo e lo invia all’ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi almeno tre mesi prima dell’inizio previsto delle prestazioni richieste. Contestualmente alla presentazione della domanda, la persona assicurata trasmette una dichiarazione scritta in cui attesta di cessare in tutto o in parte l’attività lucrativa nella posa di ponteggi. È ammessa la possibilità di un pensionamento parziale, proporzionale all’attività lucrativa cessata nella posa di ponteggi. Se nel quadro dell’attività cessata nella posa di ponteggi la persona assicurata svolge un’attività lucrativa in un altro ramo, il reddito totale, comprensivo della rendita versata dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, non può superare il 90% del reddito precedentemente conseguito. In caso di sovrassicurazione ai sensi dei due cifre precedenti, la persona assicurata è tenuta a restituire alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi le prestazioni in eccesso. Le prestazioni vengono versate sotto forma di rendita fino al pensionamento ai sensi della LAVS. Fino a tre mesi prima dell’inizio dell’obbligo delle prestazioni della Fondazione PEAN Posa di ponteggi, la persona assicurata può tuttavia richiedere la liquidazione in capitale o il pagamento rateale. In caso di richiesta di pagamento rateale, deve sottoporre all’ufficio amministrativo della Fondazione PEAN Posa di ponteggi un apposito piano contenente le coordinate necessarie per il pagamento. Se entro un anno prima della fine del periodo del pensionamento anticipato la persona assicurata o beneficiaria non presenta una domanda di prestazioni, a far data da tale momento l’avere di vecchiaia le viene versato sotto forma di rate mensili fino alla fine del periodo del pensionamento anticipato.
Prestazioni ai superstiti
In caso di decesso della persona assicurata prima o durante il periodo del pensionamento anticipato, il capitale esistente al momento del decesso, comprensivo degli interessi, viene versato alla persona che dimostra di essere la persona beneficiaria ai sensi delle pertinenti disposizioni LPP. A tal fine, oltre al coniuge superstite e ai figli aventi diritto alla rendita, vengono presi in considerazione anche i beneficiari ai sensi dell’art. 20a LPP. In assenza di persone beneficiarie il patrimonio passa alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi.
Uscita
In caso di uscita di una persona assicurata dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, trovano applicazione per analogia le pertinenti disposizioni del diritto federale in materia di libero passaggio nella previdenza professionale.
Promozione della proprietà d’abitazioni
Su richiesta della persona assicurata vengono fornite prestazioni conformemente al diritto federale vigente in materia, segnatamente dell’ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno dei fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà d’abitazione usata dalla persona assicurata può essere fatto valere fino a un anno prima della data del pensionamento anticipato.
Coordinamento e domanda di rimborso delle prestazioni
Le prestazioni dalla Fondazione PEAN Posa di ponteggi vengono versate alla persona assicurata o beneficiaria indipendentemente dalle prestazioni fornite da altri enti previdenziali. In caso di comportamento illegale da parte della persona assicurata o beneficiaria, il suo diritto alle prestazioni viene revocato ed eventuali prestazioni già fornite dovranno essere restituite.
Articoli 3 e 5
Contributi al pensionamento anticipato
Contributo dei lavoratori: 1% del salario determinante
Contributo dei datori di lavoro: 4% del salario determinante
Il salario determinante è il salario soggetto all’obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF.
Articolo 3.2
Rappresentanza dei lavoratori
Sindicato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
Fondazione PEAN Posa di ponteggi
Le parti concordano l’attuazione congiunta ai sensi dell’articolo 357b CO. A tale scopo viene istituita la «Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi» (Fondazione PEAN Posa di ponteggi). La fondazione è competente per l’intera applicazione del CCL ed in particolare è autorizzata ad eseguire i controlli necessari nei confronti degli assoggettati al contratto, ad avviare procedure di esecuzione e ad intentare azioni legali a nome delle parti contraenti. La fondazione può affidare le attività di controllo a terzi, segnatamente alle commissioni professionali paritetiche costituite per l’applicazione del CCL per la posa di ponteggi.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del PEAN Posa di ponteggi, gli organi di controllo sono inoltre autorizzati a procedere alle seguenti verifiche:
a. controlli presso imprese che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL PEAN Posa di ponteggi, segnatamente anche presso imprese con attività miste, allo scopo di verificare l’assoggettamento al campo di applicazione sotto il profilo aziendale e personale;
b. controlli dei libri paga;
c. controllo dei singoli contratti di lavoro.
Gli organi di applicazione del CCL per la posa di ponteggi comunicano alla Fondazione PEAN Posa di ponteggi, tempestivamente e di propria iniziativa, qualsiasi violazione del presente contratto constatata nell’ambito del controllo di attuazione del CCL per la posa di ponteggi (controllo dei libri paga). Con il patrimonio della Fondazione PEAN Posa di ponteggi non possono essere erogate prestazioni che non rientrano nello scopo della fondazione. In caso di scioglimento della Fondazione PEAN Posa di ponteggi il patrimonio viene utilizzato innanzitutto per garantire i diritti legali e regolamentari delle persone assicurate. L’eventuale patrimonio residuo viene utilizzato nel rispetto degli scopi della fondazione.
Articolo 6
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente contratto possono essere sanzionate dal Consiglio di fondazione con pene convenzionali fino a CHF 30'000.--. Resta riservata la cifra 2. Agli inadempienti vengono addebitate le spese di controllo e le spese procedurali. Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o nell’insufficiente conteggio dei contributi possono essere sanzionate con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio degli importi mancanti.
L’ammontare della pena convenzionale è stabilito di volta in volta in base alla gravità della colpa e alle dimensioni dell’impresa, nonché a eventuali sanzioni comminate in precedenza. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dal rispetto delle disposizioni contrattuali. Le pene convenzionali, le spese di controllo e le spese procedurali spettano alla Fondazione PEAN.
Articolo 6.4