CCL per l'edilizia principale del Cantone Ticino

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Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.05.2023 bis 31.12.2025
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Kurzinfo Geltungsbereich
12869

Il presente Contratto collettivo di lavoro (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) ed è valevole a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2025, incluse le relative Convenzioni addizionali e protocollari. Il presente CCL costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.

Articolo 1

Örtlicher Geltungsbereich
12869

Il CCL vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2

Betrieblicher Geltungsbereich
12869

Il campo di applicazione aziendale del presente CCL è conforme all’art. 2, 2bis e 2ter CNM.
Non sottostanno a questo campo di applicazione le aziende assoggettate ad un CCL specifico valevole per il Cantone Ticino.

Articolo 3

Persönlicher Geltungsbereich
12869

Il campo di applicazione aziendale del presente CCL è conforme all’art. 2, 2bis e 2ter CNM.
Non sottostanno a questo campo di applicazione le aziende assoggettate ad un CCL specifico valevole per il Cantone Ticino.

Articolo 3

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
12869

Il presente CCL entra in vigore il 1° maggio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. Esso sostituisce e annulla ogni versione precedente. Qualora il CNM dovesse essere disdetto anticipatamente, il presente CCL si riterrà disdetto negli stessi termini del CNM.

Articolo 33

Löhne / Mindestlöhne
12869

In base all’Appendice 9 del CNM, le zone salariali sono le seguenti:

classe salariale salario orario e costante salario mensile
C blu verde
B blu verde
A verde verde
Q verde verde
V verde verde


Restano riservate le disposizioni dell’Appendice della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.

Salari base giovani lavoratori

Il salario base di zona della classe Q per i lavoratori diplomati della costruzione con Attestato Federale di Capacità, come muratori, dopo aver assolto con successo l'apprendistato (giovani lavoratori) per i primi tre anni sarà così calcolato:

giovane lavoratore I° anno/AFC -15% salario classe Q
giovane lavoratore II° anno/AFC -10% salario classe Q
giovane lavoratore III° anno/AFC -5% salario classe Q


Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale Q.

Il salario base di zona della classe A per i lavoratori diplomati della costruzione con Certificato Federale Professionale, come muratori, dopo aver assolto con successo l'apprendistato (giovani lavoratori) per i primi quattro anni sarà così calcolato:

giovane lavoratore I° anno/CFP salario classe C
giovane lavoratore II° anno/CFP -15% salario classe A
giovane lavoratore III° anno/AFC -10% salario classe A
giovane lavoratore IV° anno/CFP -5% salario classe A


Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale A.

Salari apprendisti

Formazione triennale (AFC). La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

primo anno secondo anno terzo anno
20% del salario base della classe salariale Q 30% del salario base della classe salariale Q 40% del salario base della classe salariale Q


Il datore di lavoro garantisce ai neo-diplomati la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio. Casi particolari saranno tempestivamente discussi dalla CPC.

Formazione biennale (CFP). La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

primo anno secondo anno
15% del salario base della classe salariale A 25% del salario base della classe salariale A


Calcolatore del salario minimo secondo al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)

Salario costante

A complemento di quanto previsto dall’art. 47 del CNM, per il versamento del salario costante vale quanto segue:

  1. l’obbligo del salario costante al massimo dopo 7 mesi d’assunzione;
  2. il calcolo si farà moltiplicando il salario orario base per 176 ore.

Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:

  1. il salario orario individuale e la classe salariale;
  2. il salario costante mensile lordo (salario base x 176 ore);
  3. il totale delle ore mensili prestate;
  4. le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
  5. il contaore con il saldo delle ore aggiuntive e ore in difetto;
  6. l’indicazione delle ore aggiuntive pagate (art. 18 cpv. 1 lett. b);
  7. il saldo dei giorni di vacanza.

In caso di assenze retribuite al 90% (malattia) o all’80% (infortunio e intemperie) si potrà procedere alla deduzione, dal salario mensile costante, del 10% (malattia) o del 20% (infortunio o intemperie) delle ore perse comprensive delle indennità giorni festivi infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità.
Le assenze non pagate potranno essere dedotte in ragione del 100% comprensive delle indennità per i giorni festivi infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità.
Il salario determinante da notificare alla SUVA e alle casse malati per l’indennità perdita di salario è quello mensile costante.
Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità d’infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.

Articoli 28 – 31

Lohnauszahlung
12869

A complemento di quanto previsto dall’art. 47 del CNM, per il versamento del salario costante vale quanto segue:

  1. l’obbligo del salario costante al massimo dopo 7 mesi d’assunzione;
  2. il calcolo si farà moltiplicando il salario orario base per 176 ore.

Sul listino paga mensile, oltre alle usuali indicazioni, dovranno figurare:

  1. il salario orario individuale e la classe salariale;
  2. il salario costante mensile lordo (salario base x 176 ore);
  3. il totale delle ore mensili prestate;
  4. le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
  5. il contaore con il saldo delle ore aggiuntive e ore in difetto;
  6. l’indicazione delle ore aggiuntive pagate (art. 18 cpv. 1 lett. b);
  7. il saldo dei giorni di vacanza.

In caso di assenze retribuite al 90% (malattia) o all’80% (infortunio e intemperie) si potrà procedere alla deduzione, dal salario mensile costante, del 10% (malattia) o del 20% (infortunio o intemperie) delle ore perse comprensive delle indennità giorni festivi infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità.

Le assenze non pagate potranno essere dedotte in ragione del 100% comprensive delle indennità per i giorni festivi infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità.

Il salario determinante da notificare alla SUVA e alle casse malati per l’indennità perdita di salario è quello mensile costante.

Le imprese dovranno anticipare al lavoratore le indennità d’infortunio e di malattia, previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.

Articolo 30

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12869

La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato e il 1° agosto non si lavora. In casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato inoltrando una notifica (massimo 5 sabati nell’anno civile) al segretariato della Commissione Paritetica Cantonale.

Per ulteriori richieste di lavoro al sabato dovrà essere inoltrata una richiesta di autorizzazione motivata: la medesima sarà oggetto di verifica e eventuale accettazione da parte del segretariato. Le notifiche/richieste di autorizzazione dovranno pervenire al segretariato almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori, in caso contrari saranno ritenute irricevibili.

Tutte le ore prestate di sabato, danno diritto a un supplemento salariale del 25%. Sono riservati eventuali supplementi superiori concordati contrattualmente.

Articolo 21

Spesenentschädigung
12869
Indennità per il pranzo

A completa tacitazione di quanto previsto dall’art. 60 del CNM, a tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri, è concessa un’indennità per il pranzo ammontante a CHF 1.50 per ogni ora di lavoro.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.
Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.

Indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto

Se il lavoratore, su esplicita indicazione del datore di lavoro, usa un mezzo di trasporto di sua proprietà, avrà diritto, per ogni chilometro di servizio, almeno alle seguenti indennità:

Mezzo di trasporto Indennità
autovettura CHF 0.70 al km
motocicletta CHF 0.30 al km
ciclomotore CHF 0.20 al km


L’utente dell’autovettura è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.

È considerato lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l’operaio viene assunto.
Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell’impresa o dal cantiere di assunzione. Pertanto, il diritto all’indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto inizia a partire dal decimo chilometro.
Non si ha diritto a questa indennità se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l’impresa.

Articoli 25 e 26

weitere Zuschläge
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Gestione intemperie e canicola

A complemento dell’art. 28 del CNM, i lavoratori hanno diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo, che non possono essere compensate con le ore aggiuntive.

Indennizzo giornaliero

Le regioni salariali ai fini dell’indennizzo giornaliero sono le seguenti:

Regione I.

Tutte le località al di sotto dei 1’500 m s/m dei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona e Riviera. Inoltre le località degli altri distretti situate lungo le strade di fondovalle e loro diramazioni fino a 1’500 m s/m ed oltre ancora gli abitati qui sotto elencati:
• Distretto di Leventina: fondovalle da Pollegio a Ronco Bedretto, inoltre: Molare, Campello (Carì escluso), Vigera, Dalpe, Catto, Lurengo, Deggio, Ronco di Quinto, Altanca, Brugnasco e Nante.
• Distretto di Blenio: fondovalle da Malvaglia a Campo Blenio.
• Distretto di Valle Maggia: fondovalle da Ponte Brolla a Fusio, a San Carlo (Val Ba-vona), a Piano di Peccia, a Campo Valle Maggia, a Bo-sco Gurin.

Salario base
(art. 28 CCL)
Regione II. Località oltre i 1’500 m s/m ad esclusione di quelle menzio-nate sotto regione I. Salario base + un indennizzo giornaliero di fr. 11.65


L’indennizzo per la regione II è versato per tutti i giorni lavorativi. L’indennizzo giornaliero verrà corrisposto soltanto se il lavoratore si trattiene sul cantiere per oltre quindici giorni. Coloro che partiranno prima avranno diritto soltanto al salario base.

Articoli 19 e 32

Normalarbeitszeit
12869

In deroga all’art. 24 del CNM, il totale delle 2064 ore annuali deve essere ripartito in un calendario di lavoro che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le ore di viaggio, che superano i 30 minuti al giorno, dovranno essere indicate, sul conteggio paga, separatamente dalle ore effettive.

I lavoratori sono tenuti a rimanere sul cantiere in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro per intemperie per un massimo di due ore; quest’ultime devono essere retribuite con salario base, senza ricorrere al contaore. Per ogni lavoratore, è necessaria una registrazione dettagliata dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, nonché dell’ubicazione del cantiere.

Calendari di lavoro

Calendari sezionali. Entro il 15 dicembre, la CPC emanerà i calendari sezionali, valevoli per l’anno successivo. I calendari di lavoro sezionali dovranno prevedere, possibilmente, quale durata massima giornaliera del lavoro 9 ore. In deroga agli art. 24 segg. del CNM, il totale delle 2064 ore annuali deve essere ripartito in un calendario di lavoro che, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, preveda:

  1. minimo 37.5 ore settimanali (5 x 7.5 ore/giorno);
  2. massimo 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore/giorno);
  3. zero ore per i giorni festivi infrasettimanali (art. 23 CCL) e per quelli non lavorativi (art. 21 CCL);
  4. fino a tre giorni a zero ore (giorni di compensazione) e, per casi particolari da sottoporre alla CPC, possibilità di aggiungerne altri due.

Calendari aziendali. Ogni impresa o consorzio può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla CPC entro il 31 gennaio. Il mancato invio di un calendario di lavoro aziendale comporta implicitamente l’accettazione del calendario sezionale base.

Articoli 17 e 20

Überstunden / Überzeit
12869

Le ore di lavoro possono differire da quanto previsto dal calendario di lavoro secondo l’art. 20. In deroga all’art. 26 del CNM:

  1. queste ore vengono definite “ore aggiuntive e ore in difetto”;
  2. mensilmente possono essere trasferite sul contaore al massimo 20 ore aggiuntive (applicabile indistintamente a tutti i rapporti di lavoro a partire da un grado di assunzione del 70%). Eventuali ulteriori ore aggiuntive dovranno essere pagate mensilmente a salario base;
  3. il saldo del contaore, alla fine di ogni mese, non può eccedere il massimo di 70 ore e il difetto di 20 ore (saldo compreso tra -20 e +70 ore).

Queste ore aggiuntive e ore in difetto possono essere utilizzate a compenso di:

  1. ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condi-zione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
  2. ore non lavorate per esigenze di flessibilità aziendale;
  3. ore utilizzate per esigenze del lavoratore (con riserva dell’art. 39 CNM), nel limite del pos-sibile e autorizzate dal datore di lavoro.

Ad eccezione dei giorni a calendario a zero ore, giornalmente è possibile svolgere al massimo 2 ore di lavoro in più rispetto a quanto indicato nel calendario di lavoro annuale.

Per le ore che eccedono le 48 settimanali va corrisposto un supplemento salariale del 25%. Il periodo di conteggio annuale del contaore relativo alle ore aggiuntive e alle ore in difetto ha quale data di riferimento per il saldo il 28 febbraio. Se durante il periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo il lavoratore avrà effettuato più di 2064 ore, in deroga all’art. 26 del CNM, le ore eccedenti dovranno essere pagate a salario base e il contaore dovrà essere azzerato al 1° marzo. In caso di saldo negativo al 28 febbraio, fino ad un massimo di 20 ore, le ore in difetto possono essere trasferite sul contaore del mese successivo.
Il saldo delle ore aggiuntive e ore in difetto deve essere indicato sul conteggio paga, separatamente dalle ore effettive e dal tempo di viaggio.

Articolo 18

Arbeitsvertrag
12869

Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CPC potrà accordare delle deroghe.
Il lavoro su chiamata, ovvero senza un minimo garantito di ore di lavoro, è di principio proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale devono essere autorizzati dalla competente CPC. Questi saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell’ordine: il grado di occupazione, i giorni della settimana d’impiego, la fascia oraria d’impiego previsto e la motivazione.

Personale interinale e assunzioni d’impiego

La messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie di collocamento è disciplinata in funzione del numero del personale presente sul cantiere secondo i seguenti parametri:

  1. sino a 5 lavoratori, è ammesso il prestito di un lavoratore temporaneo;
  2. tra 6 e 10 lavoratori, è ammesso il prestito di due lavoratori temporanei;
  3. a partire da 11 lavoratori, è ammesso il prestito massimo del 30%.

L’assunzione di personale temporaneo è sospesa nei due mesi seguenti il termine di disdetta relativo al licenziamento di uno o più lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato o indeterminato.
I capoversi 1 e 2 sono parimenti applicabili per analogia ai lavoratori impiegati tramite assunzione d’impiego.
La CPC potrà derogare a quanto disposto ai capoversi 1 e 2 previa tempestiva motivazione scritta e documentata da parte della ditta.

Assunzione della manodopera

Nell’assunzione della manodopera, gli imprenditori ossequieranno innanzitutto le leggi ed i regolamenti in materia e daranno possibilmente la preferenza, a parità di requisiti, ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCL.

Articoli 15, 16bis e 27

Ferien
12869
Vacanze collettive

La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori. Di regola questo periodo viene fissato nelle prime due settimane di agosto. La CPC ha facoltà di prolungare il periodo delle vacanze collettive a dipendenza dei giorni festivi d’agosto (1° agosto e Assunzione). La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine dell’anno precedente.

Articolo 22

Bezahlte Feiertage
12869

In applicazione dell’art. 38 del CNM vengono stabiliti i seguenti giorni festivi infrasettimanali indennizzabili conformemente alla Legge concernente i giorni festivi ufficiali del Cantone Ticino:

  • Capodanno,
  • Epifania,
  • Lunedì di Pasqua,
  • Ascensione,
  • Festa nazionale svizzera,
  • Assunzione,
  • Ognissanti,
  • Natale,
  • Santo Stefano.

Per i salariati a ora, le parti contraenti del presente CCL concordano la totale retribuzione dei precitati giorni festivi con il pagamento di un’indennità percentuale sul salario base, compresi indennizzo giornaliero ed eventuali supplementi salariali, pari al 3%.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga. In caso di pagamento di un salario costante, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 30, il supplemento salariale del 3% è già compreso e non deve più essere aggiunto.

Supplemento salariale per lavoro festivo

Per il lavoro festivo, in deroga a quanto previsto dall’art. 56 del CNM, il supplemento salariale è pari al 100%, tranne per i lavori di manutenzione delle FFS per i quali viene applicato un supplemento pari al 50%.

Articoli 23 e 24

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12869

Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione e dall’applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale, al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

 

Contribuente Percentuale
Imprese aderenti alla SSIC-TI 0.10% (dei salari sottoposti ai premi AVS dell’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 100.–)
Imprese non aderenti alla SSIC-TI 0.50% (dei salari sottoposti ai premi AVS dell’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 500.–)
Lavoratori 1% (dei salari sottoposti ai premi AVS (tredicesima compresa)


La ripartizione delle entrate che saranno devolute al Fondo applicazione, rispettivamente al Fondo formazione professionale sarà annualmente definita dal Plenum della CPC.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo professionale dell’1% e a versarlo alla CPC entro i 30 giorni successivi. È fatto divieto alle imprese di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

Il mancato versamento del contributo professionale entro il termine stabilito dall’art. 14 cpv. 2, sarà gravato degli interessi di mora; inoltre l’impresa potrà essere passibile di multa con l’eventuale diritto di ricorso a norma degli artt. 12 e 13 del presente CCL.

In caso di mancato pagamento del contributo professionale, i lavoratori interessati possono conferire procura alla CPC di procedere in loro rappresentanza civilmente o penalmente contro il datore di lavoro.

È introdotta di conseguenza un’apposita “Dichiarazione di adesione al CCL” per le imprese. La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata, su richiesta e conformemente alle direttive emanate dalla Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile (CPSA):

  1. alle imprese affiliate alla SSIC-TI, iscritte a Registro di Commercio, dal suo segretariato, previo versamento della tassa sociale e del contributo professionale previsto dall’art. 14;
  2. alle imprese non affiliate alla SSIC-TI, iscritte a Registro di Commercio, dalla CPC in Bellinzona, previo versamento dei contributi previsti dall’art. 14.

La dichiarazione di adesione al CCL per le imprese dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  1. generalità dei titolari della ditta ed eventuali titoli tecnici;
  2. anno di costituzione e iscrizione al RC;
  3. data di adesione al CCL.

Non sarà riconosciuta firmataria del CCL l’impresa, non affiliata alla SSIC-TI, che non ha versato il contributo professionale di cui all’art. 14. La CPC allestirà e terrà aggiornato l’elenco delle imprese in possesso della dichiarazione di adesione al CCL. A norma dell’art. 7 del presente CCL, le parti contraenti emaneranno un apposito regolamento da considerarsi parte integrante del CCL.

L’introito totale della CPC verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, segnatamente per:

  1. sopperire agli oneri derivanti dal suo funzionamento, da quello del Collegio Arbitrale e dell’Arbitro Unico;
  2. le spese di formazione e perfezionamento professionale;
  3. le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Articolo 14

Arbeitnehmervertretung
12869

Unia, regione Ticino e Moesa

Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)

Arbeitgebervertretung
12869

Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI)

Paritätische Organe
12869

Le parti contraenti del CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.

Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una “Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile” (CPC), ai sensi degli art. 60 e seguenti del codice civile.
La sua composizione è stabilita dalle parti contraenti e il suo funzionamento potrà essere stabilito da apposito regolamento e/o statuto.
Nel caso in cui, col consenso delle parti contraenti, dovessero essere ammessi nella CPC rappresentanti di altre associazioni, farà stato il principio paritetico.
Le parti contraenti del CCL delegano le competenze necessarie alla CPC per far valere il diritto all’esecuzione in comune ai sensi dell’art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari ed esecutivi.

Articoli 5 e 6

Aufgaben paritätische Organe
12869

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

  1. adotta gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
  2. assolve quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
  3. allestisce il calendario di lavoro sezionale;
  4. approva i calendari di lavoro aziendali, dei consorzi e speciali;
  5. concilia le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
  6. concilia le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
  7. esegue dei controlli sia sui cantieri, sia presso le sedi delle aziende, volti a verificare l’ap-plicazione del CCL e del CNM, segnatamente verificando i salari, gli oneri sociali, le condizioni di lavoro. A tale scopo, le imprese devono presentare alla CPC tutti i documenti atti a verificare il rispetto dei disposti del CNM e del presente CCL, come pure sui cantieri.
  8. applicare la Convenzione addizionale sugli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri;
  9. notificare alle Autorità e ai committenti le violazioni contrattuali con l’eventuale richiesta, agli uffici competenti, di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
  10. amministra i proventi del contributo professionale;
  11. costituisce, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
  12. decide sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
  13. combatte la concorrenza sleale tra le imprese.

Articolo 7

Folge bei Vertragsverletzung
12869

In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.

Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali e potrà adottare le opportune misure cautelari. In caso di manifeste inadempienze la CPC potrà ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisionale. La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

  1. ammonimento scritto;
  2. pena convenzionale:
    1. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta;
    2. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di CHF 3'000.–;
    3. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di CHF 50'000.–.

La parte inadempiente deve assumersi le spese procedurali e amministrative.
La decisione della CPC dovrà indicare gli articoli contrattuali violati e i mezzi giuridici di ricorso.

Articoli 10 e 11

Kontrollen
12869

Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 7 lett. g, alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito e di accedere ai cantieri.

Articolo 9

Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen
12869
Assunzione della manodopera

Nell’assunzione della manodopera, gli imprenditori ossequieranno innanzitutto le leggi ed i regolamenti in materia e daranno possibilmente la preferenza, a parità di requisiti, ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCL.

Articolo 27

Schlichtungsverfahren
12869

Divergenze di opinione e vertenze fra le parti contraenti del CCL relative all’applicazione e all’interpretazione delle questioni regolate dal CNM e dal CCL possono essere sottoposte per un esperimento di conciliazione alla CPC.
Durante e dopo l’esperimento di conciliazione ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull’andamento e sul contenuto delle trattative. Un’informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.
Se la CPC non è in grado di raggiungere un’intesa, le parti contraenti possono adire congiuntamente o separatamente il Collegio Arbitrale tramite azione giusta l’art. 78 CNM.

Collegio Arbitrale

È costituito un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL. Esso è composto di 3 membri e cioè di: un presidente designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino; un membro designato dalla Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI); un membro designato alternativamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.

Il Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, la SSIC-TI un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o ricusati. I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica fino alla scadenza del CCL; il loro incarico può essere rinnovato.

Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura e di controllo. Il giudizio è pronunciato a maggioranza. Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell’istruzione e nelle decisioni delle vertenze.

Il Collegio Arbitrale:

  1. decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC dell’edilizia e del genio civile e si pronuncia sulle multe di detta Commissione;
  2. decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.

Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.

Arbitro Unico

Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato alla SSIC-TI o un lavoratore non affiliato ad un’organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di Appello del Cantone Ticino. Rimane in carica fino alla scadenza del CCL; il suo incarico può essere rinnovato.

Per la nomina, le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l’art. 12 del presente CCL.

Articoli 8, 12 e 13

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